Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25258 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25258 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/08/2023 del TRIBUNALE di LUCCA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 07 agosto 2023 il Tribunale di Lucca, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze, una relativa al porto illegale di armi e attrezzi atti allo scasso, e due relative a reati di furto, porto di armi e ricettazione, tutti commessi nell’anno 2014.
Il Tribunale ha ritenuto non rilevabile una unicità di disegno criminoso, per la eterogeneità dei reati, nella loro tipologia e nelle modalità esecutive, pur essendo molti di essi dei reati contro il patrimonio, e per la loro distanza temporale, tale da non far emergere alcun collegamento tra gli stessi, non avendo neppure l’istante dedotto alcun elemento idoneo a far ravvisare l’unicità di ideazione e programmazione, ed apparendo invece che ciascuna condotta sia stata frutto di decisione estemporanea.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e la mancanza o apparenza della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
La brevità della motivazione dimostra che il tribunale ha abdicato alla sua funzione di approfondimento e verifica dei presupposti dell’istituto richiesto, in quanto si limita a citare l’insussistenza degli indici rivelatori dell’unicità d disegno criminoso quali la tipologia dei reati, l’epoca di realizzazione e le modalità esecutive, senza esaminare, in concreto, alcuno di essi. In particolare, non si è confrontato con il fatto, evidenziato nell’istanza, che i reati sono tutti contro il patrimonio, i furti hanno ad oggetto sempre attrezzi agricoli o da lavoro, commessi in casolari o magazzini disabitati e con modalità analoghe, hanno causato un danno economico modesto, e che egli ha sempre agito in concorso con altri complici, diversi tra loro ma suoi connazionali. Quanto alla contiguità spazio-temporale, la distanza tra i reati e la diversità dei complici non esimono il giudice dall’onere di verificare la sussistenza della continuazione, ed egli non ha valutato neppure la vicinanza dei luoghi di commissione dei vari fatti. Il giudice, poi, non ha tenuto conto del fatto che tali reati sono stati commessi dal ricorrente in età giovanissima, e che nei vari processi egli è stato assistito da difensori d’ufficio, per cui non sono stati fatti emergere elementi probatori idonei a dimostrare la unitarietà della programmazione criminosa, elementi che oggi,
stante il tempo trascorso, sono quasi impossibili da rintracciare, ma che l’ordinanza chiede all’istante, onerandolo di una prova diabolica.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e la mancanza o apparenza della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio.
Il Tribunale ha contestato all’istante di non avere dedotto elementi indicatori della continuazione, mentre tali elementi oggettivi sono stati ampiamente forniti, evidentemente pretendendo una prova piena della intenzione e volontà appartenenti all’aspetto psichico, prova che non è possibile fornire.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nel suo complesso, deve essere rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Costituisce un consolidato principio di questa Corte, quello secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo Rv. 270074). Il giudice dell’esecuzione, esaminando tali indici, ha evidenziato la mancanza di contiguità temporale e la difformità delle modalità esecutive tra i vari reati, nonché l’insussistenza di elementi concreti dai quali dedurre, con la necessaria certezza, che questi ultimi siano sorretti da un unico disegno criminoso e siano stati programmati in modo unitario, almeno nelle loro linee generali, apparendo invece che essi sono stati commessi solo per una generica inclinazione a commettere questo tipo di reati. La motivazione dell’ordinanza impugnata è, pertanto, sufficientemente approfondita, logica e non contraddittoria.
Il ricorrente afferma la sussistenza della unicità di programmazione evidenziando la somiglianza di alcuni furti, nelle loro modalità esecutive, ma tale elemento non è rilevante, essendo possibile che ciascun furto sia stato commesso approfittando di occasionali circostanze favorevoli, e quindi a seguito di una deliberazione estemporanea. L’omogeneità delle condotte, poi, non denota di per sé una unicità di disegno criminoso, potendo rappresentare solo una particolare inclinazione a commettere quel tipo di reati, o l’attuazione di una scelta di vita delinquenziale. Il riconoscimento della unicità di disegno criminoso, che giustifica l’applicazione di una pena unica più favorevole al reo, richiede l’accertamento della sussistenza di un unico atto volitivo, che lega i vari delitti all’interno di un unico programma, preventivamente ideato ed elaborato nelle sue linee essenziali, di cui essi rappresentano le condotte attuative; l’unicità del disegno criminoso non va confusa, quindi, con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto.
Il giudice dell’esecuzione, comunque, non è tenuto ad esaminare singolarmente tutti gli indicatori elaborati dalla giurisprudenza, quando ritenga insussistenti quelli più significativi, in senso positivo o negativo, come stabilito dalla pronuncia di questa Corte a sezioni unite, sopra citata. L’ordinanza impugnata applica correttamente tale principio, e la sua motivazione, pertanto, non è carente o manifestamente illogica, né in contrasto con la legge.
3. Il secondo motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta l’erroneità della motivazione in merito all’attribuzione a lui stesso di un onere probatorio asseritamente diabolico, ma deve ribadirsi che, secondo il costante principio di questa Corte, «In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti» (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580).
Il ricorrente è tenuto, dunque, ad allegare elementi specifici e concreti a sostegno della sua affermazione dell’essere stati tutti i reati da lui programmati in modo unitario, sin dal primo di essi, mentre egli ha del tutto omesso di ottemperare a tale onere, in quanto non ha fornito ulteriori elementi da cui desumere l’unicità del disegno criminoso e con i quali, soprattutto, escludere che
i vari reati fossero solo espressione di una scelta di vita delinquenziale, attuata dal ricorrente in quel periodo.
La sua critica contro l’ordinanza è, quindi, manifestamente infondata, perché in contrasto con principi giurisprudenziali costantemente affermati, e con i quali egli non si confronta, omettendo di evidenziarne l’erroneità o la non operatività nel caso di specie.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08 marzo 2024
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