Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42663 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42663 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME];
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME GLYPH diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a diversi reati giudicati con due sentenze emesse da: 1) Corte di appello di Napoli, in data 27 maggio 2020, divenuta irrevocabile il 16 dicembre 2021, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309/1990 (pena inflitta dodici anni e otto mesi di reclusione); 2) Corte d’appello di Roma, in data 12 febbraio 2028, divenuta irrevocabile il 15 maggio 2028, per reati di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 (pena inflitta tre anni di reclusione ed C 10.000 di multa), rideterminando la pena complessiva in anni quattordici e mesi quattro di reclusione.
Avverso il provvedimento ricorre NOME COGNOME per mezzo del difensore AVV_NOTAIO che denuncia, come unico motivo di ricorso, violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione al calcolo della pena operato dalla Corte distrettuale: osserva in particolare il ricorrente come l’aumento operato per il delitto satellite in continuazione, di cui alla sentenza 12/02/2018 della Corte d’appello di Roma, è ; il giudice dell’esecuzione ha inoltre omesso del tutto di motivare, estrinsecandoli, i criteri adottati per la quantificazione della pena.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
1.1 L’esegesi di legittimità in tema di reato continuato richiede che il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
Nella citata pronuncia, questa Corte a Sezioni Unite ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati,
che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 31 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (in tal senso già Sez. U, n. 7930 del 1995, Rv. 201549-01; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Rv. 274548 – 01).
1.2. Va dunque ribadito che il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale – è tenuto a motivare anche in ordirle all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, affinché sia possibile effettuare un controllo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216).
1.3. Nel caso in esame l’aumento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza sub 2) è privo di motivazione, né è dato rinvenire una illustrazione implicita delle ragioni degli indicati aumenti nel complessivo corpo motivazionale dell’ordinanza.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con riguardo al punto indicato, con rinvio al giudice dell’esecuzione – in diversa composizione come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 – affinché colmi la rilevata lacuna motivazionale, esplicitando le ragioni del disposto incremento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza 12/02/2018 della Corte d’appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzioNOMErio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 26 maggio 2023
Il Presidente