Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48850 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48850 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 7 dicembre 2022 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato – nei confronti di NOME – la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Caltanissetta.
1.1 Con dette decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di NOME in riferimento al reato di cui all’art.651 cod.pen., per fatto del 14 maggio 2018.
1.2 In motivazione, la Corte di Appello – per quanto qui rileva – valuta il motivo in tema di pretesa violazione del bis in idem (in rapporto alla pendenza di altro procedimento penale per il reato di resistenza di cui all’art.337 cod.pen.) e lo respinge.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME NOME.
2.1 Con unico motivo si deduce l’omesso apprezzamento del motivo aggiunto in tema di sussistenza della continuazione tra il delitto di resistenza ed il fatto (rifiuto di farsi identificare) per cui si procede.
Il ricorso, nei limiti della unica deduzione, è fondato.
3.1 Con tempestivi e ammissibili motivi aggiunti era stata introdotta la richiesta, non esaminata dalla Corte di secondo grado.
La mancata valutazione della domanda di riconoscimento della continuazione va considerata quale vizio della decisione impugnata, come di recente ribadito da Sez. II, n. 990 del 13.12.2019, dep.2020, rv 278678, secondo cui in tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione -nella specie, con reato separatamente giudicato – formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l’interesse dell’imputato al ricorso in cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d’appello esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell’esecuzione.
Va pertanto disposto, come da dispositivo, l’annullamento con rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente