Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 370 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 370 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di MILAN()
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, ha unificato i reati giudicati con tre sentenze, determinando il trattamento sanzionatorio complessivo in anni quattro e mesi due di reclusione.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio poiché il giudice dell’esecuzione ha determinato la pena per i reati senza alcuna motivazione e non applicando i criteri indicati da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Si è autorevolmente affermato che «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stat rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altr illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
3.2. Il giudice dell’esecuzione non ha fornito alcuna reale motivazione per la determinazione della pena dei reati unificati, limitandosi a fare riferimento al «quadro in cui sono maturati», espressione priva di qualunque capacità esplicativa, sicché la valutazione compiuta rasenta l’arbitrio.
3.3. L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione che, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) e ferma la libertà delle proprie motivate valutazioni di merito, procederà a nuova determinazione delle porzioni di pena per i reati satellite giudicati con le sentenze di cui ai nn. 1 e 2, facend applicazione del richiamato principio di diritto.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Milano. Così deciso il 5 ottobre 2022.