Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10043 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10043 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 06/02/2026
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 240/2026
– Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 ottobre 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione e decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento del precedente provvedimento ad opera di questa Corte con sentenza del 17 aprile 2025, riconosceva il vincolo della continuazione fra i reati associativi di cui NOME COGNOME era stato giudicato colpevole con le sentenze della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 10 febbraio 1999, irrevocabile l’8 febbraio 2000, e dalla Corte di appello di Reggio Calabria del 19/20 aprile 2021, irrevocabile il 2 novembre 2023, rideterminando la pena complessiva in anni quindici e mesi dieci di reclusione.
Propone ricorso il prevenuto, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena complessiva.
Al ricorrente era stato riconosciuto il vincolo della continuazione fra le due sentenze, aventi entrambe per oggetto la partecipazione del COGNOME alla medesima associazione a delinquere di tipo mafioso, ma il giudice dell’esecuzione non aveva motivato in alcun modo
sulla misura dell’aumento per la continuazione.
Individuata, infatti, la pena base in quella irrogatagli per il delitto associativo giudicato con la sentenza del 2021, pari ad anni undici e mesi otto di reclusione (così ridotta per il rito abbreviato), l’aumento per il reato giudicato con la sentenza del 1999 era stato di anni quattro e mesi due di reclusione.
Tale aumento però, oltre a non essere stato in alcun modo motivato, era di poco inferiore alla pena, autonoma, inflitta con la sentenza del 1999 ed era, altresì, superiore alla pena minima edittale prevista all’epoca (la permanenza del delitto associativo era contestata fino al 1992) dall’art. 416 bis cod. pen., per i meri partecipi, come COGNOME, all’associazione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha inviato memoria con la quale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Riconosciuto il vincolo della continuazione fra i delitti associativi giudicati con le sentenze sopra citate, la Corte del rinvio (la sentenza di annullamento di questa Corte aveva sollecitato proprio la rivisitazione del precedente giudizio di diniego della continuazione) aveva individuato la pena base in quella piø grave, fissata in sede di cognizione della sentenza del 2021, irrevocabile nel 2023, in anni undici e mesi otto di reclusione.
L’aumento per il delitto giudicato con la sentenza del 1999, irrevocabile nel 2000, era stato pari ad anni quattro e mesi due di reclusione, a fronte della pena originariamente irrogata in tale sede di anni sei di reclusione.
Tale aumento non Ł stato, nell’ordinanza oggi impugnata, in alcun modo motivato. Eppure, il medesimo risulta anche maggiore della pena minima edittale prevista dall’art. 416 bis cod. pen., vigente all’epoca della cessazione della permanenza di tale addebito associativo (il 1992), che era pari ad anni quattro di reclusione.
Non si Ł pertanto considerato quanto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, in cui si Ł precisato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena per i reati satellite, aggiungendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e all’esigenza che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (come potrebbe apparire nell’odierno caso concreto in cui l’aumento supera la pena edittale minima del reato).
Impegno motivazionale che, invece, si era totalmente eluso.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte (unica ad essere oggetto di ricorso) in cui si Ł fissato l’aumento di pena per la continuazione in ordine al reato associativo giudicato con la sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 10 febbraio 1999.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso, in Roma il 6 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME