Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35503 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del TRIBUNALE di CROTONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14 dicembre 2023, il Tribunale di Crotone, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha ritenuto sussistente nei confronti di NOME COGNOME il vincolo della continuazione tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 17/06/2021, irrevocabile il 30/11/2021, e quelli oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 18/12/2019, irrevocabile il 20/12/2022; entrambe le sentenze avevano ad oggetto imputazioni per condotte di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, eseguite tra il 28/03/2019 e il 19/04/2019.
Il Tribunale ha accolto l’istanza di applicazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. e, ritenuta più grave la condotta di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 17/06/2021, irrevocabile il 30/11/2021, ha commisurato la pena base in un anno di reclusione, aumentata di mesi sette e giorni venti di reclusn e -r il ir
secondo reato, in considerazione della particolare intensità del dolo manifestato in sede di attuazione del medesimo disegno criminoso.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., perché ha aumentato la pena base in misura quasi pari a quella irrogata nella sentenza di merito, frustrando la funzione dell’istituto della continuazione e senza tenere conto del fatto che già in sede di cognizione ha goduto di un bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva.
Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Il giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato ha esercitato la sua discrezionalità nel quantificare l’aumento per il reato meno grave, determinandolo in misura pressochè pari a quella della pena base per il reato più grave.
Contrariamente a quanto si adombra in ricorso, una tale scelta non può considerarsi preclusa da alcuna norma né dalle non meglio definite finalità dell’istituto (che non sono premiali, ma comportano un riproporzionamento dell’asprezza delle sanzioni inflitte per fatti diversi e poi cumulate, quando le condotte esprimono un disegno unitario, nella misura sufficiente e funzionale al perseguimento delle finalità della pena); come insegna la giurisprudenza di legittimità, «la discrezionalità del giudice dell’esecuzione incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato» (Sez.1, n. 28135 del 28/05/2021, Rv. 281678-01).
Tuttavia in capo al giudice dell’esecuzione grava l’obbligo di motivare compiutamente le ragioni della sua scelta, obbligo che si fa più intenso quando maggiore è la misura dell’aumento che si intende applicare; è difatti noto l’insegnamento di Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01 (che riprende quello di Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01), secondo il quale «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti
correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)».
Il provvedimento impugnato sottolinea per un verso che in entrambe le sentenze di condanna è stata ritenuta a carico dello COGNOME la recidiva, ma non dà conto del fatto che sia nella prima sia nella seconda la scelta dei giudici merito è stata quella di temperare gli effetti della circostanza aggravante con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Su questi profili l’intervento del giudicato è un limite invalicabile anche per il giudice dell’esecuzione.
Nel calcolare l’aumento per il reato meno grave il Tribunale di Crotone non spiega le ragioni per le quali tale effetto attenuatore non ha reso proporzionalmente inferiore la sanzione per l’illecito satellite rispetto a quella dell’illecito più grave, né eventualmente quali siano gli elementi che rendono in concreto l’illecito satellite di tale gravità da poter pressocchè raggiungere la soglia sanzionatoria di quello comunque ritenuto più grave.
E la mera indicazione della particolare intensità del dolo, che ha connotato il disegno criminoso per la reiterata violazione delle prescrizioni derivanti dalla sottoposizione a misura di prevenzione, non appare sufficiente a sorreggere la decisione in considerazione del fatto che il medesimo dato è stato già preso in considerazione dai giudici della cognizione con diverso effetto sul piano sanzionatorio nel bilanciamento con le concesse circostanze attenuanti comuni e con l’irrogazione di una sanzione prossima al minimo edittale.
L’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio in cui il giudice dell’esecuzione dovrà rivalutare tutti gli indicatori necessari a commisurare l’aumento per il reato satellite, confrontandosi con le risultanze emergenti dalle sentenze divenute irrevocabili.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Crotone.
Così deciso, il 5 luglio 2024 Il Corísi lie;e estensore
Il Presidente