Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38198 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38198 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MAGLIE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/03/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 23 marzo 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto parzialmente l’istanza di applicazione dell’istituto della continuazione presentata nell’interesse di NOME COGNOME in ordine ai reati accertati con le sentenze identificate ai punti 1, 2, 3, 6, 9 e 11 nel certificato del casellar giudiziale accluso agli atti, dichiarando avvinti in continuazione soltanto i reati oggetto delle sentenze indicate ai punti 2 e 3, con rideterminazione della corrispondente pena complessiva in anni due, mesi quattro di reclusione, e rigettando nel resto l’istanza.
Il giudice dell’esecuzione ha premesso che i reati oggetto delle sentenze di cui ai punti 6, 10 e 11 erano stati già avvinti in continuazione ih virtù di al provvedimento. Per il resto, ha considerato che il medesimo disegno criminoso dovesse individuarsi alla base dei due reati (altrettante violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) oggetto rispettivamente delle sentenze indicate ai punti 2 e 3, con la quantificazione della suddetta pena complessiva….
In ordine alle altre violazioni della legge penale, con particolare riferimento ai reati oggetto delle sentenze di cui ai punti 1, 6, 9, 11, la prospettazione della loro complessiva unitarietà progettuale è stata ritenuta generica.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di NOME COGNOME chiedendone l’annullamento sulla scorta di un unico motivo illustrato in relazione a due censure con cui si lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 81 cod. pen. e il corrispondente vizio della motivazione.
2.1. Si rimprovera al giudice dell’esecuzione, anzitutto, di non aver tenuto conto degli effetti dell’avvenuta applicazione in sede di cognizione della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicate sub d) e sub f), nell’istanza, corrispondenti alle sentenze di cui ai punti 6 e 10 del certificato de casellario giudiziale: il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati oggetto di queste decisioni, commessi rispettivamente il 20.09.2018 (data erroneamente riferita al 20.12.2018 nell’istanza) e il 26-27.07.2019, avrebbe dovuto essere considerato dal giudice dell’esecuzione allo scopo di ritenere avvinto dallo stesso legame il reato, commesso dal luglio al settembre 2018, oggetto della sentenza indicata sub e) nell’istanza, rispondente a quella indicata al numero 9 del certificato del casellario giudiziale.
Tale ambito, secondo la difesa, ha riguardato reati della medesima tipologia, realizzati con condotte animate dalla medesima finalità, in Un periodo in
relazione al quale già in sede di cognizione l’identità del disegno criminoso era stata accertata.
2.2. In secondo luogo, si compara il suddetto diniego con l’accoglimento dell’istanza relativamente ai reati oggetto delle sentenze indicate ai punti 2 e 3, corrispondenti a quelle sub b) e c) nell’istanza: si fa notare che i reati oggetto di tali decisioni erano stati commessi, con riferimento alla prima, il 7-19.12.2011 e, ecit riferimento alla seconda, dal 4.11.2011 al 3.02.2012, in quel ceso essendosi ravvisata l’unitarietà progettuale in relazione a altrettante violazioni dello stess reato, quello di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; non risulta, per contro spiegata la ragione per la quale nell’ipotesi suddetta la constatazione di altrettante violazioni sempre di quel reato non sia stata ritenuta espressiva ì ìell’identico disegno criminos il solo fatto che il periodo che li riguardava s estende dal luglio 2018 al luglio 2019, senza considerare quanto già stabilito dal giudice della cognizione e, comunque, senza fornire alcuna motivazione.
Il Procuratore generale si è espresso nel senso dell’accoglimento del ricorso, giacché il giudice dell’esecuzione, disattendendo il principio di diritt richiamato dal ricorrente e senza addurre specifiche ragioni sul punto, non ha motivato adeguatamente per disattendere parzialmente l’istanza di applicazione del reato continuato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene che il ricorso, che si profila avere un oggetto circoscritto, sia fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
Effettivamente il giudice dell’esecuzione, per sorreggere il rigetto parziale dell’istanza, si è limitato ad affermare, in relazione al rilievo di genericità de corrispondente parte dell’istanza, che non era possibile considerare anche i reati accertati con le sentenze di cui ai punti 1, 6, 9, 11 come l’esito di un unico programma, in carenza di elementi concreti idonei a far ritenere dimostrato che, a distanza di oltre un anno dalle violazioni di cui ai punti 2 e 3, l’agente avesse posto in essere ulteriori violazioni della legge penale, fino a cinque anni dopo, e ancora oltre, in attuazione dell’originario disegno criminoso, null’altro potendo individuarsi in tale reiterazione che l’evidente tendenza di COGNOME a delinquere nuovamente.
Il giudice dell’esecuzione, nella sostanza, per i restanti titoli, co í, motivazione generalizzata, ha individuato nel distacco temporale apreati posti in continuazione l’elemento ostativo alla concreta configurabilità dell’unitario
disegno criminoso, traendone spunto per aggiungere che proprio la prosecuzione della medesima attività criminosa nei tempi indicati doveva inquadrarsi quale spia della dedizione del reo all’attività delinquenziale.
A fronte di questo rigetto parziale, il ricorrente ha, con l’impugnazione, contestato il provvedimento soltanto per il mancato riconoscimento della continuazione fra i reati già posti in continuazione dalla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Legge, ex art. 444 cod. proc. pen., dell’11.07.2022 (quelli di cui n. 10 e n. 11 del certificato del cesellarlo, ossia violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 accertate il 26 -27.07.2019, e quello di cui alla sentenza n. 6 del certificato del casellario, ossia la violazione dell’a 73 cit. commessa in Scorrano, il 20.09.2018) e i reati accertati con la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce il 24.02.2021, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 9.06.2022, irrevocabile il 14.09.2023 (quelli di cui al n. 9 del certificato d casellario, inerenti ancora a violazioni dell’art. 73 cit. commesse dal luglio a settembre 2018, in Scorrano).
3.1. Così enucleata la doglianza – corrispondente a una parte della materia oggetto del disegno criminoso unitario dedotto nell’istanza -, la lamentata carenza di motivazione si rivela fondata, una volta rilevate le connotazioni dei reati commessi da COGNOME e già posti in continuazione dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce dell’Il luglio 2022 e dei reati dell stessa indole accertati, alfine, con la sentenza della Corte di appello di Lecce del 9.06.2022, relativi a un ambito spazio-temporale interferente con quello inerente ai reati già posti in continuazione.
Il giudice dell’esecuzione, per questa parte del thema decidendum, ben poteva, naturalmente, pervenire alla conclusione dell’assenza dell’unitarietà progettuale, ma avrebbe dovuto farlo rendendo una specifica e pregnante motivazione.
Si muove dal concetto per cui, nel procedimento esecutivo avente ad oggetto l’applicazione della continuazione, incombe sul condanNOME che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di – o, comunque, l’interesse primario ad – allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Però, una volta acclarata l’avvenuta applicazione della continuazione ai reati accertati con i suindicati titoli, il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto
esimersi dal valutare con rigore logico e approfondimento critico effettivo il dato di fatto che il reato (continuato) ulteriore – quello di cui al n. 9 del l certificato del casellario – sempre afferente all’infrazione della disciplina relativa alle sostanze stupefacenti, che la parte istante chiedeva di considerare oggetto del medesimo disegno criminoso già riconosciuto per gli altri, risultava essere stato commesso almeno in parte nel corso del periodo che aveva caratterizzato la perpetrazione dei reati avvinti in continuazione.
Non risulta, dunque, fornita una motivazione in linea con il principio di diritto secondo cui il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, ferma restando la sua piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta nella sede cognitoria, o anche nella precedente sede esecutiva, ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto dell domanda sottoposta al suo esame.
Pertanto, ove non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesinnezza spaziale, il giudice dell’esecuzione è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione in prima analisi desumibile dall’assetto scaturente dal precedente provvedimento afferente agli altri reati, in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai titoli dedotti nel suo procedimento: sicché, se è vero che può prescindere dalla valutazione compiuta nel precedente provvedimento, è altrettanto certo che deve farlo attraverso la dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni in forza delle quali il fatto oggetto dell’istanza avente ad oggetto il reat ulteriore non può essere ricondotto al disegno delineato con riferimento agli altri (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285790 -01; Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 271903; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258227).
3.2. Resta fermo che il discorso giustificativo doveva e deve inscriversi nella prospettiva secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici , suindicati se i
successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Sottolineate anche queste ultime, imprescindibili / coordinate, non può, tuttavia, non rilevarsi che il giudice dell’esecuzione, nel caso in esame, avrebbe dovuto verificare l’allegazione dell’avvenuta commissione dei ,reati oggetto dell’istanza in corrispondenza di un lasso temporale in cui si collocavano alcuni degli altri reati già avvinti in continuazione e, ponendosi nel relativo alveo, avrebbe dovuto offrire una motivazione specifica e logicamente coerente, tale da enucleare le ragioni ostative all’individuazione del medesimo disegno criminoso in ordine alle ulteriori violazioni della legge penale.
Sotto questo profilo, il ragionamento sviluppato non ha dato una risposta argomentata alla corrispondente parte dell’istanza ed è, quindi, viziato da motivazione carente e contraddittoria su circostanze rilevanti.
Corollario delle svolte considerazioni è l’annullamento ,dell’ordinanza impugnata, relativamente all’unico profilo in concreto dedotto dal ricorrente, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo giudizio sul punto precisato, da esprimersi con piena libertà valutativa, ma tenendo conto dei principi testé enucleati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al diniego della continuazione fra i reati di cui alla sentenza del Gip del Tribunale di Lecce, dell’il. luglio 202 irrevocabile il 20 settembre 2023, e i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Lecce del 9 giugno 2022, irrevocabile il 14 settembre 2023, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, Ufficio Gip.
Così deciso il 19 giugno 2024
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