Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35234 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale, COGNOME
EPIDENDIO, che ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 dicembre 2022, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva accolto due diverse istanze presentate da COGNOME NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) sentenza del
Tribunale di Roma del 24 aprile 2017 per il reato di cui agli artt. 110 e 73 d.P.R. n. del 1990; 2) sentenza del Tribunale di Roma del 4 novembre 2017 per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; 3) sentenza del Tribunale di Roma del 10 marzo 2021 per i reati di cui agli artt. 56, 628, 582, 585 e 385 cod. pen.; 4) sentenza del Tribunale di Roma del 9 novembre 2021 per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.
In particolare, il giudice dell’esecuzione aveva accolto l’istanza di continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1) e 2), rideterminando la pena complessiva in 1 anno, 2 mesi, 20 giorni di reclusione e 3.200,00 euro di multa, e accolto l’istanza di continuazione tra i reati delle sentenze sub 3) e 4), rideterminando la pena complessiva in 5 anni di reclusione e 1.200,00 euro di multa.
Avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, aveva proposto ricorso per cassazione.
Con unico motivo, che si riferiva al solo accoglimento dell’istanza di continuazione tra i reati delle sentenze sub 3) e 4), aveva dedotto il vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena dei reati delle sentenze sub 1) e 2), aveva ridotto della metà la pena per il reato satellite, rispetto a quella inflitta dal giudice della cognizione, mentre, n rideterminare la pena dei reati delle sentenze sub 3) e 4), aveva ridotto di un terzo la pena per i reati satellite, rispetto a quella inflitta dal giudice della cognizio Aveva dedotto, inoltre, la mancanza di motivazione in ordine agli aumenti di pena irrogati per i singoli reati satellite.
La Prima sezione penale di questa Corte aveva annullato l’ordinanza della Corte di appello, ritenendo fondata solo la seconda censura.
In particolare, aveva ritenuto infondata la prima censura, rilevando che «non esiste alcuna norma, né alcuna regola interpretativa, che imponga al giudice della esecuzione, nell’accogliere due diverse istanze di continuazione, di effettuare in entrambe una diminuzione, nella stessa proporzione, della pena inflitta dal giudice della cognizione».
Aveva, invece, ritenuto fondata la seconda censura, atteso che il giudice dell’esecuzione aveva posto in continuazione i reati oggetto della sentenza sub 3) (un reato di tentata rapina, un reato di lesioni personali ed un reato di evasione) con il reato oggetto della sentenza sub 4) (una rapina consumata) e, ritenuto più grave il reato di rapina consumata di cui a quest’ultima sentenza, aveva applicato un aumento unico per la continuazione con i reati oggetto della sentenza sub 3), senza differenziare i singoli aumenti di pena per ciascuno di essi. In questo modo, non aveva fatto «comprendere quale quota di pena» attenesse « al reato di tentata rapina, quale a quello di lesioni, quale a quello di evasione, in violazione della
regola interpretativa di origine pretoria, secondo cui il giudice dell’esecuzione è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81 c.p., comm 2, in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena».
Aveva, pertanto, annullato l’ordinanza impugnata, «limitatamente allo specifico profilo della misura della pena complessiva imputabile a ciascuno dei reati facenti parte della continuazione interna alla sentenza sub 3), con rinvio per nuovo giudizio».
Con ordinanza del 14 febbraio 2024, la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, ha determinato i singoli aumenti di pena applicati per la continuazione interna tra i reati di cui alla sentenza sub 3) nelle seguenti misure: per la tentata rapina, due anni e sei mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa; per le lesioni personali, tre mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa; per l’evasione, tre mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa.
Avverso la “nuova” ordinanza della Corte di appello di Roma, il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
3.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione.
Sostiene che il giudice del rinvio non solo non avrebbe motivato in ordine agli aumenti di pena determinati per i singoli reati satellite, ma avrebbe anche disposto un aumento – per i reati satellite posti in continuazione – sproporzionato e addirittura superiore a quello che era stato determinato con la prima ordinanza del giudice dell’esecuzione. Infatti, mentre con la prima ordinanza «la pena complessiva era stata rideterminata in anni 5 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, disponendo pertanto, rispetto alla pena base per il delitto di rapina consumata, un aumento pari ad anni due di reclusione, il giudice del rinvio invece aveva operato un aumento nettamente più sfavorevole al reo, pari ad anni tre di reclusione».
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
1.1. Una delle due censure mosse con l’unico motivo di ricorso è fondata.
Preliminarmente, deve essere chiarito che la Prima sezione penale aveva annullato la prima ordinanza «limitatamente allo specifico profilo della misura della pena complessiva imputabile a ciascuno dei reati facenti parte della continuazione interna alla sentenza sub 3), con rinvio per nuovo giudizio». La Prima sezione penale non era entrata nel merito dell’entità degli aumenti di pena: aveva ritenuto infondata la censura che aveva a oggetto tale profilo. Aveva ritenuto viziata la prima ordinanza solo perché il giudice dell’esecuzione non aveva specificato i singoli aumenti di pena previsti per i reati satellite della sentenza sub 3).
Le prescrizioni imposte al giudice del rinvio erano chiare: avrebbe dovuto specificare la parte «della pena complessiva imputabile a ciascuno dei reati facenti parte della continuazione interna alla sentenza sub 3)»
Sotto tale profilo, il giudice di rinvio si è attenuto alle prescrizioni de sentenza di annullamento e si è limitato a specificare la parte «della pena complessiva imputabile a ciascuno dei reati»: per la tentata rapina, due anni e sei mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa; per le lesioni personali, tre mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa; per l’evasione, tre mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa.
Risulta, pertanto, del tutto infondata la censura con la quale il ricorrente deduce che il giudice del rinvio avrebbe applicato un aumento di pena complessivo per i reati satellite più sfavorevole rispetto all’originaria ordinanza. Il giudice rinvio, infatti, non ha proprio toccato l’aumento complessivo, ma si è limitato solamente a specificare gli aumenti relativi a ciascun reato satellite.
Risulta, invece, fondata la censura con la quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, non avendo il giudice del rinvio motivato in ordine agli aumenti di pena specificati.
Al riguardo, va ricordato che, «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice in quanto titolare di un potere discrezionale esercita bile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 280216; cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio, per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso, il 29 maggio 2024.