Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7247 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7247 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Modugno il 02/12/1994
avverso l’ordinanza del 28/05/2024 del Giudice per le Indagini Preliminari Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere NOME Maria COGNOME
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’annullamento rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, quale gi dell’esecuzione, con ordinanza del 28 maggio 2024, ha accolto l’istanza prop nell’interesse di NOME COGNOME e -applicata la continuazione tra accertati dalle sentenze emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Bar gennaio 2023, irrevocabile il 17 ottobre 2023, e dalla Corte di appello di B marzo 2022, irrevocabile il 16 luglio 2022- ha determinato la pena complessiv
anni 19 di reclusione.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice, peraltro violando anche il principio di proporzionalità reciproca tra la ritenuta gravità dei reati, avrebbe del tutto omesso di indicare il criterio utilizzato e di fornire un’adeguata giustificazione in ordine all’aumento applicato.
In data 30 ottobre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede l’accoglimento ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla carenza di motivazione circa l’aumento applicato in continuazione.
Nello specifico la difesa rileva che il giudice dell’esecuzione, individuata la pena base in quella di anni quindici di reclusione inflitta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Bari il 27 gennaio 2023 e applicata la riduzione di un sesto ex art. 442, comma 2 bis, cod. pen., ha complessivamente calcolato l’aumento per la continuazione a ha rideterminato la pena complessiva in anni diciannove di reclusione senza indicare i criteri utilizzati.
La doglianza è fondata.
Nel caso di specie, infatti, il giudice dell’esecuzione, che si è limitato a indicare la pena complessiva finale senza dare conto del ragionamento seguito e dei singoli aumenti operati per i reati satellite, non si è conformato al principio da ultimo enucleato dalle Sezioni unite di questa Corte per cui «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez.1J, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
La carenza di motivazione rilevata, anche in considerazióne dell’entità della quantificazione, impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente all’aumento applicato in continuazione affinché il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, libero nell’esito, proceda a un nuovo
giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consiglier estensore
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Il Presidente