Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6576 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6576 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto della rinuncia alla trattazione orale y inoltrata dall’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME; preso atto dell’assenza dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME;
preso atto dell’assenza delle parti civili;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio nei confronti di COGNOME NOME con riguardo ai singoli aumenti di pena per la continuazione e l’inammissibilità, nel resto, dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con separati atti, i difensori di NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia con la qua all’esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare d ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine a quattro episodi di fur abitazione aggravato, ha ridotto la pena inflitta al COGNOMECOGNOME COGNOME riconoscimento de circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contesta confermando nel resto la decisione.
La difesa di NOME COGNOME, con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoria motivazione illogica, ha confermato la pena a lui inflitta in primo grado, negando le circosta attenuanti generiche, nonostante l’assunzione di responsabilità e senza tenere conto del ruolo secondario ricoperto, concedendole, invece, al COGNOME in ragione della rinuncia ai motiv d’appello in punto di responsabilità, così trattando in modo diverso, senza una giustificazi ragionevole, situazioni identiche.
Lamenta, inoltre che la corte territoriale ha ritenuto la recidiva contestata sulla ba precedenti penali dai quali il COGNOME è gravato, senza considerare la risalenza nel tempo degl stessi, nonché l’assenza di una relazione qualificata tra questi e i delitti oggetto della dec impugnata.
La difesa di NOME COGNOME articola due motivi.
3.1 Con il primo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen violazione di legge in relazione all’art. 99 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta c corte territoriale ha ritenuto la recidiva sulla base dei «ravvicinati, specifici e precedenti penali dell’imputato, senza considerare la risalenza nel tempo degli stessi.
3.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che giudici d’appello, nel determinare la pena, hanno omesso di argomentare in merito agli aumenti di pena stabiliti per ciascun reato, limitandosi a richiamare quanto dedotto dal giudi di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
i.. Il ricorso formulato nell’interesse di NOME COGNOME è infondato.
Il ricorrente censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l’assunzione di responsabilità, nonché il ruolo secondario ricoperto, sottolineando diverso e più favorevole, a suo avviso ingiustificato, trattamento riservato al COGNOME in ragi della rinuncia ai motivi d’appello in punto di responsabilità.
La corte territoriale ha sottolineato, a fronte del compendio probatorio, l’ininfl dell’ammissione di responsabilità resa dal COGNOME, in quanto volta solo a evitare riqualificazione della sua condotta in termini di ricettazione e, dunque, a evitare una pena grave.
3.1 Al di là dell’erroneo riferimento al delitto di ricettazione, atteso che la pena stabil delitto di cui all’art. 648 cod. pen. è inferiore a quella prevista per il delitto abitazione, la corte d’appello ha fatto buon governo del principio di diritto secondo legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l’esplicita valorizza negativa dell’ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e n effettiva resipiscenza (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, COGNOME, Rv. 27145
Sez. 1, n. 12426 del 24/10/1994, Fiorentino, Rv. 199886)
3.2 In merito alla recidiva, la corte territoriale ha evidenziato la pluralità dei furt l’estrema gravità dei fatti, indicativi di una spiccata capacità a delinquere, riscontrata anc precedenti penali specifici da cui il COGNOME è gravato, così articolando argomentazioni c giustificano, ex se, il trattamento sanzionatorio riservato all’imputato.
Infondata, infine, è la censura con la quale il ricorrente lamenta il diverso e più favor trattamento sanzionatorio riservato al coimputato, per avere la corte territoriale riconosciu quest’ultimo le circostanze attenuanti generiche in ragione dell’«avvenuta rinuncia ai motivi ordine alla responsabilità».
Compito della corte di legittimità è quello di valutare la correttezza, adeguatezza, logic coerenza delle argomentazioni rese dai giudici di merito a proposito delle singo determinazioni assunte e non quello di sindacare il ragionamento posto a base delle stesse.
Dunque, ciò che conta per il giudice di legittimità è che il trattamento sanzionatorio rise agli imputati sia corretto e che, come nel caso di specie, non si versi in ipotesi di pena ill
Infondato è il primo motivo di ricorso formulato nell’interesse di NOME COGNOME che involge, particolare, la recidiva.
Appare di tutta evidenza che la valutazione di sussistenza della recidiva in ragione «multipli, reiterati, specifici e ravvicinati precedenti in materia predatoria o comunque con patrimonio» da cui l’imputato è gravato è stata resa in relazione al lasso di tempo, pari a p più di un mese, nel quale sono stati commessi i numerosi furti oggetto della decision impugnata e non invece, come asserito dalla difesa, in ragione di una ritenuta prossimità tra precedenti penali e le vicende oggetto dell’odierno giudizio.
Fondato, invece, è il secondo motivo, con il quale la difesa del COGNOME lamenta l’omessa argomentazione dell’aumento di pena stabilito per la continuazione tra i reati.
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, l’obbligo della motivazione, in ordin alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concr irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.20153 Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464), là dove, al contrario, più il gìu intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del cor esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri ogget soggettivi enunciati dall’art. 133 cod, pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giud n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, CurcIllo, 207497).
Si tratta di principi che valgono anche per la determinazione della pena in relazione ai r posti in continuazione.
Dunque, anche in tema di reato continuato, la graduazione della pena, in relazione agl aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il qual di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazional anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai crite all’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800).
Nel caso di specie, la corte territoriale, dopo aver indicato, sulla base delle argomentaz rese nella pronuncia di primo grado, la pena per il reato più grave, ha determinato l’aumen per la continuazione in maniera complessiva , omettendo di specificare, sia pur in manier sintetica, i singoli aumenti per ciascuno dei reati posti in continuazione.
Ne deriva che l’onere motivazionale sul punto risulta non correttamente adempiuto.
Dalle su esposte considerazioni consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio in merito al trattamento sanzionatorio irrogato a COGNOME, e, in particolare, alla determinazione degli aumenti di pena inflitti per ciascuno reati posti in continuazione, con trasmissione degli atti ad altra sezione della competente c d’appello.
Vanno, invece, rigettati sia il restante motivo di ricorso formulato dal COGNOME, sia il proposto da NOME COGNOME, con conseguente condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente alla continuazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.
Rigetta nel resto il ricorso del COGNOME.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16 dicembre 2025.