Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34132 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34132 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOMENOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al primo motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 23 febbraio 2024 dal Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzi è stata accolta la richiesta proposta nell’interesse di NOME COGNOME riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati co seguenti sentenze:
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 23 novembre 2021, irrevocabile 1’8 luglio 2022;
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 7 ottob 2019, irrevocabile il 24 ottobre 2019.
Il Giudice ha ritenuto configurabile il medesimo disegno criminoso tra condotta consistita nella partecipazione all’associazione a delinquere di cu prima delle due sentenze e le truffe commesse mediante il trasferimento del somme di denaro su carte Postepay.
La pena finale è stata determinata in quattro anni e sei mesi di reclus secondo il seguente calcolo espressamente riportato: pena più grave quella di alla sentenza sub a) anni tre e mesi quattro di reclusione aumentata per i re cui all’altra sentenza nella misura di un anno di reclusione.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito l’omessa motivazione in ordine all’aumento d pena per il reato punito a titolo di continuazione.
In sostanza, l’aumento per i reati unificati in continuazione è determiNOME, in concreto, in un anno e due mesi, ossia solo due mesi in me rispetto a quanto operato nel giudizio di cognizione.
A fronte della misura dell’aumento, il giudice dell’esecuzione ha omesso og motivazione contravvenendo al principio di diritto fissato da Sez. U, n. 47127 2021.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge con riguard all’aumento di pena in quanto, benchè nella motivazione sia stato indic l’aumento nella misura di un anno di reclusione, nel dispositivo l’aumento è s effettivamente quantificato in un anno e due mesi.
Infatti, partendo dalla pena per il reato più grave di tre anni e quattro l’aumento di un anno avrebbe comportato la determinazione della pena finale nella misura di quattro anni e quattro mesi di reclusione.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la qua chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
E’ fondato, in primo luogo, il motivo riferito all’omessa motivazione su quantificazione dell’aumento della pena per il reato unificato in continuazione il reato ritenuto più grave di cui alla sentenza del Giudice per le in preliminari del Tribunale di Napoli del 23 novembre 2021.
Invero, nel fissare, in concreto, l’aumento di pena nella misura di un an due mesi di reclusione (due mesi in meno rispetto alla sanzione determinata sede di cognizione), il giudice dell’esecuzione ha omesso ogni motivazio limitandosi ad indicare il mero dato quantitativo della pena, impeden sostanzialmente, di verificare in base a quali parametri ha effet l’operazione.
La censura proposta è, dunque, fondata atteso che essa coglie le caren motivazionali dell’ordinanza in quanto il provvedimento non è coerente rispe all’orientamento al quale il Collegio intende prestare, ancora una volta, ades secondo cui «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione de disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto tit un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt 133 cod. pen. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-sa ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un control effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della p non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del della pena-base» (fra le molte e le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10 dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020 Trisciuoglio, Rv. 279316; principi recepiti ora, da Sez. U, n. 47127 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Essendo stata ridotta di soli due mesi la pena inflitta in sede di cognizio sarebbe imposta una motivazione in ordine alla determinazione della sanzione.
La fondatezza del primo motivo impone l’annullamento dell’ordinanza, previo assorbimento del secondo motivo di censura riferito al calcolo finale della p operato dal giudice dell’esecuzione.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo
giudizio al giudice dell’esecuzione che, in diversa persona fisica (sentenza costituzionale n. 183 del 2013) colmerà le segnalate lacune motivazionali, ten conto dei principi sin qui esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al GIP de Tribunale di Napoli in diversa persona fisica.
Così deciso il 30/05/2024