Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38911 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38911 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo annullare la sentenza, in punto di trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31/10/2023, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 7/03/2022 dal Tribunale di Brescia, con la quale NOME era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all’art. 5 d.lgs 74/2000 contestati e condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione con confisca del profitto del reato, rideterminava l’ammontare della confisca e confermava nel resto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria.
Argomenta che la Corte di appello aveva erroneamente rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in quanto l’escussione della teste indicata risultava prova decisiva per la valutazione della responsabilità dell’imputato.
Con il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, lamentando che i Giudici di merito avevdricondotto tale elemento ad un’ipotesi di negligenza o imperizia.
Con il terzo motivo di ricorso deduce vizio di omessa motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena con riferimento all’aumento di pena irrogato ai sensi dell’art. 81 cod.pen, lamentando che la Corte di appello, nonostante motivo di gravame, era rimasta silente sul punto.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il procedimento veniva assegnato ala Settima Sezione penale, la quale, con provvedimento reso all’udienza del 21/06/2024, disponeva trasmettersi gli atti alla Terza Sezione Penale; non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità.
La rinnovazione del dibattimento, infatti, postula una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado ed ha caratteristica
di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.2,n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808; Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv.266820 – 01).
Il giudice d’appello, inoltre, ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado.
In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al poter discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977).
Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, quindi, può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez.6, n.11907 del 13/12/2013, dep.12/03/2014, Rv.259893;Sez.4, n.47095 del 02/12/2009, Rv.245996).
Nella specie, la Corte territoriale ha esplicitamente motivato circa la non necessità di disporre la prova testimoniale richiesta, valutando il mezzo istruttorio superfluo e meramente esplorativo, con argomentazione adeguata e scevra da manifesta illogicità che si sottrae al sindacato di legittimità (pag 7 della sentenza).
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto integrato l’elemento soggettivo del contestatreato di cui all’art. 5 d,Igs 74/2000, confermando, innanzitutto, le valutazioni del Tribunale, che aveva dato rilievo dimostrativo a tal fine all’entit della imposta evasa (superiore in maniera considerevole alla soglia di punibilità prevista dalla fattispecie incriminatrice) ed alla conoscenza della stessa da parte dell’imputato in considerazione dell’agevole computo per la sua determinazione; ha, poi, disatteso le censure qui riproposte, rimarcando che l’imputato, pur confidando che la dichiarazione fiscale fosse stata presentata da altri, era, comunque, ben consapevole di non aver mai provveduto al pagamento delle relative imposte che avrebbero dovuto essere corrisposte.
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonché in linea con i principi di diritto affermati in subiecta materia da questa Corte; essa, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
Va ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5, d.lgs. 74 del 2000, può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022), ammontare che, peraltro, può costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche soltanto nella forma del c.d. dolo eventuale (cfr. Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, dep. 2018, Venturini, Rv. 272578).
3. Il secondo motivo è, invece, fondato.
Nonostante specifico motivo di appello sul punto, la Corte di appello non ha motivato in ordine alle ragioni giustificatrici dell’entità dell’aumento di pen disposto a titolo di continuazione.
Secondo il díctum delle Sezioni Unite, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269 – 01).
In particolare, è stato chiarito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale d consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra l pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (conf. Sez. U, n. 7930/94, Rv 201549-01).
Si è osservato che “il reato continuato non è strutturalmente un reato unico; l’unificazione rappresenta una determinazione legislativa funzionale alla definizione da parte del giudice di un trattamento sanzionatorio più mite di quanto non risulterebbe dall’applicazione del cumulo materiale delle pene. Per tale motivo essa non può spiegare effetto oltre il perimetro espressamente individuato dal legislatore. Ne consegue che dal punto di vista della struttura del reato continuato non vi è ragione di ridurre l’obbligo motivazionale ritenendolo cogente unicamente per la pena relativa al reato più grave”. E si è sottolineato che: “L’autonomia dei reati satellite si salda all’obbligo di motivazione, che accede all’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione del trattamento sanzionatorio, sì che deve essere giustificato ogni risultato di quell’esercizio (art 132, primo comma, cod. pen.); e che: “In conclusione, il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio; e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore.”
Nella specie, la Corte territoriale, nel valutare congrua la pena irroga primo giudice (determinata quanto alla pena base nel minimo edittale vigen all’epoca dei fatti e con concessione delle circostanze attenuanti generi nonostante specifico motivo di gravame, (riportato anche nel riepilogo dei mot di appello esposto a p. 6 nella sentenza impugnata) nulla argomentava in ordi alle ragioni giustificatrici dell’aumento di pena a titolo di continuazione tr (determinato dal primo giudice nella misura di mesi cinque di reclusion rimanendo silente sul punto.
Il silenzio della decisione sul tema vizia parzialmente l’atto decisorio omissione investe un ambito della decisione, quello del trattamento puniti rimesso all’esclusivo apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Il vizio motivazionale rilevato impone, pertanto, l’annullamento con rin della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
In definitiva, la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatame al trattamento sanzionatorio ed il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto conseguente irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte dì appell Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l’art. 624 c.p.p. d la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della p responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 25/09/2024