Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13102 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13102 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME ARTURO nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/05/2023 del TRIBUNALE di LUCCA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/stam le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 10 maggio 2023 del Tribunale di Lucca che, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
al reato giudicato dal G.u.p. del Tribunale di Pisa con sentenza del 24 settembre 2015, definitiva il 2 luglio 2021, che aveva irrogato la pena di anni quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa;
al reato giudicato dalla Corte di appello di Firenze con sentenza del 10 gennaio 2017, definitiva il 4 ottobre 2018, che aveva irrogato la pena di anni quattro, mesi sette di reclusione ed euro 3.200,00 di multa;
al reato giudicato dalla Corte di appello di Firenze con sentenza del 12 settembre 2019, definitiva il 12 febbraio 2021, che aveva irrogato la pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa;
4) al reato giudicato dalla Corte di appello di Firenze con sentenza divenuta definitiva il 12 aprile 2018, che aveva irrogato la pena di anni otto di reclusione ed euro 40.000,00 di multa.
Il giudice dell’esecuzione, ritenendo sussistenti elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell’istanza, ha rideterminato la pena finale in anni diciotto di reclusione ed euro 44.000,00 di multa, cosi quantificata: pena base di anni otto di reclusione ed euro 40.000,00 di multa per il reato sub 4, aumentata di anni tre di reclusione ed euro 450,00 di multa per il reato sub 1, aumentata di anni tre, mesi di reclusione ed euro 2.400,00 di multa per il reato sub 2 e ulteriormente aumentata di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.150,00 di multa per il reato sub 3,
Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe quantificato gli aumenti di pena in maniera apodittica, senza fornire alcuna motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Pertanto, su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” dev ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio 6, n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189).
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, pur indicando espressamente i singoli aumenti di pena per i reati posti in continuazione, ha omesso di indicare in motivazione i criteri in base ai quali ha quantificato tali pene, anche considerando che le singole pene si discostano dal minimo edittale.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lucca.
Così deciso il 07/12/2023