Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41937 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41937 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 21/12/2022 del GIP TRIBUNALE di GELA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza indicata nel preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. da NOME COGNOME, ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di appello di Caltanisetta il 17 dicembre 1997 e dalla Corte di Assise di appello di Palermo il 29 luglio 2000. Per l’effetto ha rideterminato la pena unica complessiva in anni 30 di reclusione ed euro 516,46 di multa. Ha, invece, rigettato l’istanza con riferimento ai delitti d tentato omicidio, detenzione e porto di armi comuni da sparo giudicati con la sentenza della Corte di appello di Caltanisetta dell’Il gennaio 2005.
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Avverso tale decisione ha proposto ricorso il condannato, per mezzo del difensore, adducendo un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 e 125 comma 3 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente eccepisce che il giudice dell’esecuzione ha omesso di prendere in esame la sentenza emessa dal Tribunale di Gela in data 4 luglio 2018, riformata da quella resa dalla Corte di appello di Caltanisetta il 9 luglio 2019, contenuta nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela del 22 aprile 2022, per come richiesto nell’istanza di continuazione (pag. 1).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dagli atti di causa, in particolare dal contenuto dell’istanza, risulta evidente che il ricorrente aveva chiesto l’applicazione della disciplina della continuazione anche con riferimento ai reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Caltanisetta in data 9 luglio 2019 e che il Giudice dell’esecuzione, come lamentato dal ricorrente, non ha preso in considerazione la specifica richiesta presentata dall’interessato.
Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di mancanza di motivazione.
Tale vizio, infatti, ricorre sia allorquando vi sia un difetto grafico del motivazione, sia laddove le argomentazioni addotte dal giudice, a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento, si rivelino prive di completezza, in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato e dotate del requisito della decisività.
Trattandosi di vizio che si riverbera sulla tenuta logica dell’intero provvedimento si impone l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, in diversa composizione (in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013), che nella piena libertà di apprezzamento – dovrà esaminare l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. colmando la lacuna motivazionale.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizilo al Giudice per le
Il Preside gini preliminari del Tribunale di Gela e Così deciso, in Roma il 28 giugno 2023 Il Consigliere estensore GLYPH 3