Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20257 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Bologna il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2023 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 3 novembre 2023 la Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
sentenza della Corte d’appello di Bologna del 23 novembre 2016 di condanna per il reato dell’art. 646 cod. pen. commesso il 15 gennaio 2011;
sentenza della Corte d’appello di Bologna del 18 ottobre 2018 di condanna per il reato dell’art. 314 cod. pen. commesso dal 2006 al 2009;
sentenza della Corte d’appello di Bologna del 26 novembre 2020 di condanna per il reato dell’art. 216 I. fall. commesso il 14 giugno 2011.
In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di molto tempo l’uno dall’altro, avevano ad oggetto titoli di reato diversi, ed, inoltre, i reati oggetto delle sentenze 1 e 3 erano stati commessi dal solo ricorrente, mentre quelli della sentenza 2 in presenza di correi.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce vizio di motivazione per essere stata respinta anche l’istanza subordinata, presentata nella memoria depositata in corso di incidente d’esecuzione, di porre in continuazione i soli reati oggetto delle sentenze 1 e 3, che riguardano fatti commessi nello stesso periodo, simili anche per modalità (in un caso appropriazione indebita di autovettura ottenuta tramite contratto di leasing, nell’altro caso distrazione di autovettura non rinvenuta dal curatore fallimentare), non vi è alcuna motivazione sul rapporto tra tali due reati e sulle ragioni per cui non è stata ritenuta l’esistenza di una volizione unitaria quantomeno in essi.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata evidenzia la ampia diversità temporale e strutturale tra i reati oggetto della sentenza sub 2 e gli altri oggetto dell’istanza, ma non prende in considerazione anche il rapporto tra i reati della sentenza sub 1 e sub 3, su cui vi è, in effetti, omessa pronuncia, come rileva correttamente il ricorso.
E’ vero che, in caso di omesso esame di un argomento difensivo, occorre che il ricorrente dimostri la concreta idoneità scardinante dei temi del documento o della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avverata, evidenziando il collegamento tra esso e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della pronuncia impugnata (Sez. 5, Sentenza n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766), ma nel caso in esame la contiguità temporale tra gli illeciti e le caratteristiche strutturali degli stessi (appropriazione indebit bancarotta fraudolenta) erano tali da richiedere una specifica presa di posizione sul punto da parte del giudice dell’esecuzione.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente al rigetto dell’istanza di continuazione tra i reati oggetto della sentenza della Corte d’appello di Bologna del 23 novembre 2016 e della sentenza della stessa Corte del 26 novembre 2020, con rinvio per nuovo giudizio.
Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in osservanza di quanto deciso dalla sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitamente alla continuazione tra i reati di cui alle sentenze della Corte d’appello di Bologna del 23 novembre 2016 e del 26 novembre 2020, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bologna.
Così deciso il 2 maggio 2024
pr sidente
Il consigliere estensore