Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 503 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a MONTEROTONDO il 29/09/1979
avverso l’ordinanza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata la Corte d’appello di Roma, in funzione di COGNOME giudice dell’esecuzione, pt i 57- -}Tititelt4 richiesta presentata, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dalla condannata NOME COGNOME due sentenze (Corte d’appello di Roma del 27 maggio 2021, irrevocabile il 3 dicembre 2021 e Corte d’appello di Roma del 9 marzo 2022, irrevocabile il 10 gennaio 2023) emesse in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1 e 5 (sub 1) e 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 “oltre a vari reati satellite” (sub 2).
La Corte d’appello di Roma, nell’accogliere la richiesta, a fronte delle condan alle penegispettivamente, gdlanni 4, mesi 2,di reclusione ed euro 20.000 di mult (sub 1) e rad anni 8 di reclusione (sub 2), ha ritenuto di rideterminare la pena complessiva in anni 11 e mesi 2 di reclusione.
La condannata ricorre per cassazione, con il ministero del difensore, sull base di un unico motivo.
Con tale motivo 4.ricorrente denuncia la violazione di legge e l’omess motivazione sull’individuazione del reato più grave e sugli aumenti di pena per reati satellite, senza che sia stata applicata la già riconosciuta diminuente rito.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e , quindi, meritevole di accoglimento.
Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente sancito, il giudice dell’esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti non solo gl elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecut (Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, Rv. 244115-01), soprattutto qualora i singo aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizio reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Rv. 257000-01). Le Sezioni Uni (n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01) hanno, poi, affermato che “in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in
relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti d 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) (Conf. Sez. U, n.7930 del 1995, Rv. 201549-01)”.
Va, peraltro, ricordato che “il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all’esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, !a determinazione della pena base nella sua entità precedente all’applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l’applicazione dell’aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull’intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838-01).
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Roma, con l’ordinanza impugnata, non ha dato conto, con la necessaria e adeguata motivazione, degli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento e dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. seguiti nell’esercizio del suo potere discrezionale, sia con riferimento alla specifica individuazione della pena per il reato più grave’ sia per quella relativa a ciascuno dei reati satellite, nonché ha ignorato la diminuente prevista per il rito abbreviato già prescelto dalla ricorrente.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), per rinnovato giudizio.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Roma.
Così deciso il 17/11/2023