Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43654 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43654 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 25 ottobre 2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione’ rigettava l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: a) sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in data 22 giugno 2017, irrevocabile il 23 febbraio 2022, per i reati di cui agli artt. 216 comma 1 n. 1 e n. 2, 223, 219 legge fall., commessi in Napoli 1’11 aprile 2011; b) sentenza emessa dal Giudice per le indacrini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 24 gennaio 2013, irrevocabile il 20 febbraio 2014, per il reato di cui all’art. 368 cod. pen., accertato in Napoli il 3 dicembre 2010; c) sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in data 21 maggio 2013, irrevocabile il 27 aprile 2018, per il reato di cui all’art. 368 cod. pen., accertato in Napoli il 2 ottobre 2010; d) sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in data 18 dicembre 2015, irrevocabile il 6 settembre 2016, per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., commesso in Napoli il 13 luglio 2010.
Il Tribunale ha ritenuto insussistente qualsivoglia elemento unificante, fra le diverse condotte, atto eventualmente a far ritenere ricorrente il nesso psichico unitario tra gli episodi giudicati a mezzo delle sopra menzionate pronunce. Non è stato giudicato sufficiente, a tal fine, il solo elemento comune ai vari reati, costituito dalla circostanza che COGNOME avesse commesso i fatti-reato nell’esercizio della propria attività imprenditoriale.
Avverso la predetta ordinanza, COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia AVV_NOTAIO, denunciando violazione di legge GLYPH e mancanza e manifesta illogicità della motivazione: il giudice dell’esecuzione è pervenuto al rigetto dell’istanza nonostante si tratti di condotte delittuose che venivano consumate da COGNOME nella medesima qualità di amministratore della società, con un medesimo modus operandi, nella evidente finalità di non adempiere le obbligazioni contratte con i fornitori e distrarre le merci ricevute in favore della società della moglie.
Inoltre, la motivazione dell’ordinanza gravata risulta manifestamente illogica nella parte in cui ritiene che l’eterogeneità delle violazioni, la diversità dell vittime e la distanza temporale di pochi mesi possano costituire indici negativi in ordine alla sussistenza di un medesimo disegno criminoso.
E ancora, il decidente, dopo aver illogicamente sostenuto che la risalenza al lontano 2008 di alcune delle condotte distrattive escluderebbe una progettazione unitaria dei reati, ha omesso di verificare il vincolo della continuazione tra gli identici fatti, consumati a luglio, ottobre e dicembre 2010 di cui alle sentenze
sub b), c) e d).
Il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va – pertanto – rigettato.
Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dat progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413)
L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793).
La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il
riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ciò premesso, il Giudice ha ragionevolmente argomentato sull’impossibilità di ritenere i reati uniti da un medesimo disegno criminoso in quanto gli stessi appaiono espressione di un modo criminale di esercitare l’attività imprenditoriale, non essendovi alcun elemento dal quale possa desumersi che COGNOME sin dalla commissione del primo reato avesse programmato di realizzare i successivi.
La distanza temporale, la diversità delle vittime, la risalenza nel tempo di alcune condotte distrattive costituiscono elementi indicativi di una abitualità a delinquere, o comunque di una spinta a commettere reati sotto la spinta di fattori occasionali, da non confondersi con la loro riconducibilità a un medesimo disegno criminoso.
Le censure sollevate dal ricorrente non sono idonee a destituire di legittimità il provvedimento impugnato, in quanto si limitano a sollecitare una valutazione alternativa degli elementi fondanti; in particclare, va osservato come, al di là del riferimento alla lontananza nel tempo di alcune condotte distrattive, il giudice si sia anche pronunciato sull’impossibilità si riconoscere i vincolo della continuazione tra i fatti realizzati nel 2010, non potendosi ravvisare l’asserito vizio di omessa pronuncia.
Peraltro, il ricorrente sembra confondere l’unicità del movente, costituito dalla realizzazione di un illecito profitto, con il vincolo della continuazione.
La ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nella deliberazione d un programma di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294): in sostanza le finalità comuni dei reati non sono sufficienti ad affermare il nesso della continuazione in mancanza di una deliberazione unitaria.
L’impugnazione va, pertanto, rigettata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26 maggio 2023
Consigliere estensore
Il Presidente