Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25253 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/06/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 30 giugno 2023 il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro diverse sentenze, due relative ad una violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e ad una violazione di cui all’art. 624 cod.pen. commesse nel 2017, e due relative a delitti di furto commessi uno nel 2021 e l’altro nel 2022.
Il Tribunale ha ritenuto non riscontrabile una unicità di disegno criminoso, per la eterogeneità dei reati, nella loro tipologia e nelle modalità esecutive, e per la loro distanza temporale, elementi che indicano solo una generica inclinazione a commettere delitti.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, alias NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
Egli aveva richiesto il riconoscimento della continuazione separatamente, per i due gruppi di sentenze, quelle relative ai reati commessi nel 2017 e quelle relative ai delitti commessi nel 2021 e 2022.
I primi due sono reati della stessa indole, in quanto entrambi contro il patrimonio, e sono stati commessi nello stesso mese, e quindi in un arco temporale brevissimo. Gli altri due, analogamente, sono reati della stessa indole nonché caratterizzati da una medesima modalità, da uno stesso movente e contesto territoriale, e sono stati commessi in un breve lasso temporale.
Il giudice ha omesso un esame dettagliato dei punti decisivi della richiesta, e la giurisprudenza ha chiarito che l’unicità del disegno criminoso deve essere ravvisata quando l’agente si sia rappresentato anche solo le linee essenziali di un programma criminoso, senza stabilire un programma preciso in tutti i elementi dei vari delitti, tanto che la presenza anche solo di alcuni degli indici rivelatori di tale identità può essere sufficiente per il riconoscimento del vincolo. Nel presente caso, l’omogeneità delle violazioni consiste nel disegno di reperire denaro per far fronte al proprio stato di indigenza, e la contiguità temporale sussiste tra i due gruppi, come sopra delineati.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è approfondita, logica e non contraddittoria, ed esclude l’applicabilità dell’istituto della continuazione tra tutti reati giudicati con le condanne indicate nell’istanza, singolarmente considerati, e quindi anche valutandoli in due gruppi separati.
Costituisce un consolidato principio di questa Corte, quello secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo Rv. 270074). Il giudice dell’esecuzione, esaminando la sussistenza di tali indici, ha correttamente evidenziato l’assenza di elementi concreti dai quali dedurre, con la necessaria certezza, che i vari reati siano sorretti da un unico disegno criminoso, e la presenza, al contrario, di elementi che contrastano con l’ipotesi di una loro programmazione unitaria: tra i due reati commessi nel 2017 sussiste una evidente eterogeneità, mentre tra i reati di furto commessi nel 2017, nel 2021 e nel 2022 sussiste una rilevante distanza temporale, di almeno tre mesi quanto ai fatti più recenti, e di almeno quattro anni con riferimento al primo delitto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tale valutazione esclude l’applicabilità dell’istituto della continuazione anche tra i due gruppi di reati indicati dal ricorrente. Egli sostiene la sussistenza di idonei indicatori della unicità di programmazione tra i reati commessi nel 2017 affermando erroneamente che si tratti di due violazioni omogenee, dal momento che il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 non può essere qualificato come un delitto contro il patrimonio, quale è invece il delitto di furto: il fatto di ess presumibilmente commesso al fine di procurarsi un illecito guadagno non consente, infatti, di ritenere che esso sia diretto a ledere il medesimo bene giuridico. Analogamente, il ricorrente sostiene esistere contiguità temporale tra i due delitti di furto commessi nel 2021 e nel 2022, mentre la distanza di circa tre mesi tra loro rende legittima, oltre che logica e non contraddittoria, la opposta valutazione del giudice dell’esecuzione.
Il ricorrente, in definitiva, sostiene che tutti i reati sono sorretti d medesimo disegno criminoso perché dettati dalla volontà di reperire denaro per far fronte al proprio stato di indigenza. Egli individua, quindi, il più significati indice dimostrativo della unicità del disegno criminoso nel movente che lo avrebbe indotto a delinquere, tenendo condotte anche eterogenee tra loro e distanti nel tempo. Il movente costituisce, però, solo la spinta che determina il soggetto a commettere il singolo reato, anche in modo occasionale e dettato da particolari contingenze, mentre la continuazione richiede, come noto, la programmazione e l’ideazione originaria dei vari reati, sin dal primo delitto. Pertanto «l’unicità del movente rileva ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità e concretezza» (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Rv. 256307). La mera decisione di mantenersi commettendo qualunque genere di reati che consentano di procurarsi denaro o altri mezzi di sostentamento non costituisce una programmazione specifica e concreta di delitti uniti dal medesimo disegno criminoso, bensì rappresenta una scelta di vita delinquenziale, venendo poi le singole condotte decise ed attuate in modo occasionale, a seconda delle opportunità.
Deve infine ribadirsi che «In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titol di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti» (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580).
Il ricorrente non ha fornito ulteriori elementi da cui desumere l’unicità del disegno criminoso, nonostante la forte distanza temporale tra i vari delitti e la loro parziale disomogeneità. E’ quindi corretta la decisione di rigetto dell’istanza, non emergendo alcun elemento che consenta di ritenere che le varie condotte, anche suddivise in due gruppi, siano frutto di una primigenia e unitaria delibazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente