Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33912 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/12/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il COGNOME per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di COGNOME dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con due sentenze divenute definitive, ex art. 671 cod. proc. pen., la prima, relativa alla condanna alla pena di anni dodici di reclusione ed euro 2.200 di multa, per i reati di cui agli artt. 416-bis, 628 e 629 cod. pen., la seconda, relativa alla condanna, per reato di cui all’art. 629, 416bis.1 cod. pen., alla pena di anni quattro mesi sette di reclusione ed euro 1.667 di multa, all’esito di rito abbreviato.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, AVV_NOTAIO (inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con mancanza di motivazione) è inammissibile perché riproduttivo di motivi già devoluti con l’istanza, disattesi con ragionamento corretto dal giudice di esecuzione, né scandito dalla necessaria, specifica critica degli argomenti posti a base della ordinanza, nonché manifestamente infondati, nella parte in cui prospettano asserito difetto di motivazione, non riscontrato dall’esame del provvedimento impugnato.
Ritenuto che è costante l’indirizzo di legittimità secondo il quale il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 COGNOME, Rv. 267580).
,, Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica (cfr. p. 4), dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l’intera serie dei fatti giudicati con le due sentenze, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare, alla circostanza che il reato associativo giudicato con la prima sentenza, risale a venti anni fa, escludendo, quindi, che la recente estorsione, pur commessa evocando, da parte dell’imputato, il suo passato come appartenente al sodalizio RAGIONE_SOCIALE promettendo tranquillità in cambio delle somme estorte, sia stata compiuta con determinazione a delinquere sorta, al momento della sua adesione al sodalizio, fatto per il quale il condannato ha anche scontato la condanna irrogata.
Considerato, inoltre, che il COGNOME dell’esecuzione ha dato giustificazione in adesione all’indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continu secondo il quale (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595; Sez. 5, n 54509 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attivit sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab initio, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali.
Rilevato, infine, che il COGNOME dell’esecuzione ha tenuto conto, con ragionamento che deve considerarsi decisivo, della data in cui si indica esse commesso il reato di estorsione, rispetto al momento in cui il condannato aveva aderito al sodalizio e giustifica il diniego anche con argomenti (il riconoscime della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non impli necessariamente, che fin dall’adesione al sodalizio, il condannato abbia delibera di compiere proprio quella specifica attività estorsiva attuata circa venti anni d che non risultano attinti da specifiche censure con il ricorso che, invece, si soff sul contenuto della motivazione del giudice della cognizione della seconda sentenza, spesa per ritenere la configurabilità della circostanza aggravan speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Cort Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa ne determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. pro pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende.
Così deciso, in data 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente /