Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25264 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25264 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GUARDAVALLE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/10/2023 del TRIBUNALE di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Velletri ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione con riferimento ai reati oggetto di tutte le sentenze di condanna riportate nel casellario giudiziale.
A ragione osserva che i reati a cominciare da quello associativo sono stati commessi in un arco temporale non solo prolungato ma anche assai distante rispetto a quelli oggetto della sentenza divenuta irrevocabile in epoca più recente e comunque in assenza delle condizioni che consentono l’applicazione all’art. 78 cod. pen. Alcune violazioni, quelle giudicate con le sentenze di cui ai numeri 8),
9), 10) e 14) del casellario giudiziale (evasioni e detenzione di armi), sono caratterizzate da condotte estemporanee non preventivabili al momento dell’ingresso nell’associazione criminosa o posti in essere dal condannato senza apportare alcun contributo al sodalizio ma per mero interesse personale (è il caso del reato in materia di armi), neanche astrattamente riconducibile al fine unitario di assumere, nella qualità di capo cosca, il controllo del territorio denominato “Alto .Jonio reggino – catanzarese”, in virtù del patto federativo siglato con la cosca dei “RAGIONE_SOCIALE“, al quale i COGNOME hanno aderito più di 40 anni fa .
Ricorre il condannato per il tràmite del difensore di fiducia, articolando due motivi,
2.1. Con il primo deduce violazione di legge, anche sotto il profilo dell’inesistenza della motivazione.
Il Tribunale, anziché esaminare gli elementi allegati dalla difesa per sostenere l’unitarietà del disegno criminoso sotteso ai reati oggetto della sentenza in esecuzione ed a quelli giudicati con le sentenze precedenti unificate nel cumulo giuridico, si è limitato ad affermare che non è possibile sommare le pene inflitte.
Con riferimento alle sentenze di condanna di cui ai numeri 8), 9), 10) e 14) del casellario giudiziale, non ha tenuto in alcuna considerazione le argomentazioni difensive che avevano dato analiticamente conto degli elementi di collegamento tra i reati ed è pervenuto alla conclusione che questi ultimi siano espressione di uno stili di vita delinquenziale senza spiegare le ragioni giustificative di tal assunto.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per l’incompleto e comunque sterile apprezzamento della memoria difensiva noché delle allegazioni versate in atti, costituite da numerose sentenze e da verbali di prove dibattimentali
Il Tribunale ha preferito ricorrere a congetture e presunzioni anziché esaminare gli atti allegati alla difesa al fine di dimostrare l’omogeneità delle violazioni, l’identità di tipologia, dei soggetti coinvolti e dei luoghi di consumazione sistematicità delle modalità esecutive e la manifestazione e rafforzamento del programma associativo durante un lasso temporale assai ampio al fine di ottenere e consolidare il controllo del territorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi dedotti, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non sono fondati sicché il ricorso deve essere rigettato.
Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, 2 già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa o diversa specie, sulla base di una determinata scelta di vita o di un programma generico di attività delittuosa dia sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr. Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).
La prova di questa particolare previsione – ritenuta meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite per la minore capacità a delinquere dimostrata da chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché · di spinte criminose indipendenti e reiterate, impone «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultin comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Tale specifico accertamento è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
Quanto alla relazione, assai rilevante ai fini del presente giudizio, tra reato associativo e singoli reati scopo o fine, è ormai prevalso l’orientamento giurisprudenziale che ritiene astrattamente configurabile il vincolo della continuazione, ma senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell’istituto previsto dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (sul punto, ex pluribus, Sez. 6, n. 15889 del 02/03/2004, Drago, Rv. 228874).
D’altra parte, sul piano concettuale, è chiara la distinzione tra il programma associativo di un’associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, e il disegno criminoso unitario richiesto dal reato continuato: mentre il primo ha un
contenuto generale e stabile che trascende la previsione e consumazione dei singoli reati, il secondo postula la rappresentazione, fin dall’iniziale costituzione o adesione al sodalizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali, ed è pertanto ravvisabile solo quando risulti che l’autore abbia già previsto e deliberato, in origine, l’iter criminoso da percorrere e i singoli rea attraverso i quali si snoda. Ne segue che per aversi il vincolo della continuazione tra il reato associativo ed i reati scopo e, correlativamente, per considerare tra loro avvinti tutti i diversi reati commessi nell’interesse dell’associazione, o comunque in connessione col programma associativo, è sempre necessario che le linee essenziali di ogni reato fine siano state deliberate, nei termini già chiariti, f dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 8451 del 21.01.2009, Vitale, Rv. 243199 e Sez. 1, n. 12639 del 28/03/2006, Adamo, Rv. 234100 e, da ultima, Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271984) o, quanto meno, dal momento in cui il partecipe si è determinato a farvi ingresso (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, COGNOME NOME, Rv. 285369 – 01; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279430 – 01). Fin dall’inizio del vincolo associativo devono, dunque, essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, del singolo episodio delittuoso da unificare, e non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o di quella categoria.
Non è, quindi, configurabile la continuazione tra reati scopo che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, o pur costituendo il metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, o ancora diretti a conseguire il rafforzamento della consorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi contingenti od occasionali, che non avrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell’associazione stessa; in tutti questi casi, infatti, difettano per lo specifi episodio che viene in considerazione i requisiti essenziali dell’istituto previsto dall’art. 81, comma secondo, cod. pen. e, in particolare, l’iniziale previsione unitaria e specifica, sia pure di massima, delle singole violazioni.
Il giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei richiamati principi, ha escluso, con motivazione immune da vizi logici, che il condannato avesse pianificato, sia pure nelle linee essenziali, sin dalla costituzione del sodalizi mafioso oggetto di plurime sentenze di condanna o comunque dalla sua adesione ad esso, l’una e l’atra avvenuti in epoca molto risalente, anche i reati oggetto delle altre sentenze ed in particolare quelle espressamente indicate nell’istanza, ostandovi, oltre al dato della distanza temporale, la circostanza, altrettanto
decisiva, che i reati commessi successivamente, come accertati nelle sentenze in esecuzione, erano stati la conseguenza, diretta ed immediata, di fatti contingenti del tutto imprevedibili al momento dell’inizio della condotta associativa.
Rispetto a quest’argomentazione, il ricorrente, oltre a riproporre i medesimi argomenti già valutati come recessivi dal provvedimento impugnato (omogeneità e sistematicità delle violazioni, medesimezza dei luoghi e delle modalità di azione), oppone una diversa lettura dei fatti accertati dalle sentenze, che, oltre ad implicare nuovi e diversi apprezzamenti in fatto estranei al giudizio di legittimità, non è nemmeno conducente se si considera che la prospettata “continuità delle condotte associative” protrattasi sin dalla fine degli anni ’70 del novecento, con ripetuti scontri armati con le compagini rivali e federazioni ed alleanze con altri clan al fine ultimo di conseguire il controllo delle attività illecite di un determinato territor come notato dal Tribunale, costituiscono elementi sintomatici non di una unitarietà del disegno criminoso sotteso ai reati di cui è stata chiesta l’unificazione, ma di un vero e proprio stila di vita delinquenziale.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 13 marzo 2024.