Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11779 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11779 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Lamezia Terme il 26/05/1986 avverso l’ordinanza del 26/09/2024 della Corte di Appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del rico’ so.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 26 settembre 2024, ha respinto l’istanza proposta nell’intere;se di NOME COGNOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra reati oggetto dei seguenti provvedimenti:
-sentenza n. 1378/2016 emessa il 26 maggio 2016 dalla Corte di appfflo di Catanzaro relativa alla condanna ad anni sette di reclusione ed euro 41: .000, 00 di multa per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi primo, seconde,. :erzo, quarto e quinto, cod. pen., 73 D.P.R. 308/1990 aggravato ex art. 41 6 -bis.1 cod. pen., commesso in data anteriore e prossima al 25 febbraio 201; i! 56 e 629, aggravato ex art- 416-bis.1 cod. pen., commesso il 28 marzo 2013; -sentenza n. 2287/2020 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 15 dicembre 2020, irrevocabile dall’il marzo 2022, relativa alla condanna alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione per i reati di cui all’art. z.15-bís, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, cod. pen. (contestatD come
commesso dall’anno 2016, data in cui nei confronti del condannato son , ) stati disposti gli arresti domiciliari nel corso del procedimento oggetto della precedente sentenza), e art. 73 D.P.R. 309/1990, commesso nel novi!mbre 2016.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, éi inezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 8 . cod. pen. e 125 e 671 cod. proc. pen. In un unico motivo di ricorso la difesa evil: enzia che il giudice non avrebbe applicato correttamente i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in quanto dalla lettura delle sentenze, diversa’ nente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, emergerebbe che i fatti si riferiscono al medesimo contesto associativo ‘ e che i due reati, pertanto, sa -ebbero avvinti necessariamente dal vincolo della continuazione in quanto, in effAti, il ricorrente non avrebbe mai cessato di appartenere alla medesima, UI ica e originaria compagine associativa per cui i reati fanno parte del medesimo :li >egno criminoso.
In data 21 novembre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria :;critta con la quale il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigEttato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La difesa in un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge i: d vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 125 e 671 cod. prec pen. evidenziando che i reati oggetto della richiesta, diversamente da ciJanto erroneamente indicato dal giudice dell’esecuzione, farebbero parte del medesimo disegno criminoso e che, in effetti, a ben vedere, il ricorrente non avrebbe mai cessato di appartenere alla medesima, unica e originaria compagine associativa.
La doglianza è infondata.
2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reat continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice d r nerito è tenuto – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizz,i zione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminosg tra le condotte poste in essere.
In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite -i!bpetto
al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle Ic ro linee essenziali – da parte del soggetto agente così da potersi escludere una succe;sione di autonome risoluzioni criminose.
Ciò perché la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sei. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. COGNOME, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/1Di2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01).
La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali Di: ssibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta di!tan cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condot:a; c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l’apprez2ainento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violinzioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 26(413 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. .1564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44E3d2 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi cen una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte crimirose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01 e giurispruder za in precedenza indicata).
La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e prediti, relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle dalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non iipparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno”, porrebbe ‘i: tituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la l prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazipne e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riseria di ‘adattamento alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimeni:o di un
unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28 n 5!9 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 – 01
La difficoltà di applicazione pratica dell’istituto deriva dalla natura indi,!iaria tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evi ienza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell’ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.
In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una parti : . .olare valenza all’indicatore logico della ‘non eccessiva distanza temporale’ ira le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discre2ionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevDII e (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; SE2 2, n. 7555 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 258543 – 01
Ciò perché l’elemento teleologico richiesto dal legislatore non può co midere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l’obiettivo dell’agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di viti – posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell’istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell’agEW:e che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.
Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio E! quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatpice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque olentate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.
2.2. Nel caso in cui la richiesta di applicare la disciplina della continuazbne si riferisce al reato associativo e ai reati fine non è sufficiente che i secondi siano riconducibili a una generica e indeterminata attuazione del progrnmma dell’associazione o che siano inseriti nel medesimo contesto criminale.
Anche in tale ipotesi, infatti, ciò che rileva è che il singolo il soggetto igent abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatric sin dal momento ideativo della prima cioè, quanto meno, dal momento in cui lo stesso si è determinato a fare ingresso nel sodalizio per cui «è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale
programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stessc» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 285369 – 01; Sez. 6, n. 460 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595 – 01; nel senso che la verifica della sussi:: tenza del medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all’atto della cost tizione del sodalizio Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 2 . 7914 – 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 – 02; SEZ 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259481 – 01).
2.3. Anche nel caso specifico in cui la richiesta si riferisca al riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati associativi, infine, non è suffick nte i riferimento alla tipologia del reato, alla natura permanente dello si:e ,;so e all’omogeneità delle condotte (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, COGNOME, Rv. 281375 – 01; Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 2158786 – 01; Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, COGNOME, Rv. 266106 – 01).
Pure in questo caso, infatti, è necessario individuare l’esistenza GLYPH una originaria programmazione per cui il giudice, al fine di accertare l’unicii:à del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progmssiva appartenenza del soggetto a una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione, è tenuto a effettuEr e una puntuale indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, COGNOME, Rv. 281375 – 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, RAGIONE_SOCIALE Rv. 271569 – C11).
Ciò in quanto, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, qualora sia riconosciuta l’appartenenza di un soggetto a diverse associazipni, il vincolo della continuazione tra i reati può essere riconosciuto solo a seguito di una specifica indagine sulla natura di ogni associazione, sulla concreta operéiti vità e sulla continuità, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei progi ammi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro fornnazil)ne.
2.4. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai pincipi indicati.
La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, con gli spec fici e puntuali riferimenti alle sentenze di cognizione, ha dato conto degli elementi sui quali si fonda la conclusione per cui le condanne sono relative a due d verse associazioni poiché la seconda, pure se alcuni sodali coincidono, è sorta nEl’anno 2016, dopo cioè che la prima era stata “scompaginata” a seguito delle opar azioni di polizia, degli arresti, delle condanne e delle collaborazioni.
Sotto tale profilo, pertanto, anche considerando l’omogeneità delle condotte, la sussistenza del medesimo e originario disegno criminoso risulta essere stata correttamente esclusa e le censure della difesa sul punto, nella sostanza élri:he in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, sono infondate.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 dicembre 2024
Il ConsiMre estensore