Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33413 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33413 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TINEO CAMILO NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette.” le conclusioni del pqj, cz.. GLYPH u GLYPH ec’ i i .) U
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza diretta ad ottenere, nell’interesse di NOME, il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati con le sentenze:
del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, del 4 gennaio 2010, divenuta definitiva in data 8 ottobre 2010;
del Tribunale di Milano, del 5 aprile 2013, divenuta definitiva il 14 Aprile 2023;
del Tribunale di Milano, del 16 aprile 2014, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano, in data 27 febbraio 2023, divenuta definitiva il 14 aprile 2023
La prima sentenza è relativa al reato di cui all’art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso nel mese di marzo 2008, la seconda al reato di cui all’art. 74 TU Stup e a quello di cui all’art. 73 TU Stup., dal 15 ottobre 2007 al 22 febbraio 2008, la terza a reati di cui agli artt. 74 TU Stup, nonché a quello di cui all’art. 73 T Stup, commessi dal 18 agosto 2005, al 7 ottobre 2006.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie doglianze ad un unico, articolato motivo, con cui si deduce erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., con vizio di motivazione.
La Corte territoriale ha rigettato il ricorso, pur a fronte di parere favorevol del Procuratore generale presso la Corte di appello, perché tra i reati oggetto delle due sentenze si è ritenuto che le due associazioni abbiano composizione diversa, pur risultando in entrambe NOME aver assunto lo stesso ruolo di capo e organizzatore. La Corte di appello di Milano osserva che la compagine dei due sodalizi muta e che l’unico componente comune alle due è la concorrente nei reati COGNOME NOME.
Inoltre, si fa riferimento a misure cautelari eseguite con arresti dei corrieri dello stupefacente e all’esistenza di una scissione temporale, pari a circa un anno, tra i due reati associativi, in particolare dalla cessazione della prima associazione avvenuta nell’ottobre 2006, risulta l’inizio della seconda soltanto nell’ottobre 2007.
Unico elemento unificatore dovrebbe essere l’affermazione che l’imputato ha continuato a gestire i propri traffici dagli Stati Uniti, circostanza che, per la Cor territoriale, si ricava soltanto dalle dichiarazioni del condannato.
La difesa osserva che, invece, questa circostanza risulta dalla produzione del passaporto che attesta i movimenti di NOME dall’Italia agli Stati Uniti.
Inoltre, per il ricorrente, non sarebbe stata valutata l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, mentre si è attribuito rilievo preminente all’elemento temporale tra un reato e l’altro.
Tuttavia, la Corte di appello nulla motiva in ordine alle modalità della condotta, ritenute dalla difesa omogenee, e fonda il rigetto soltanto sulla differenza tra i due contesti associativi.
È stato, però, trascurato quanto rilevato con l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., con riferimento alle identiche forme di costituzione delle due associazioni che vedono come vertice NOME e l’ausilio di Caba Encarnacion e di COGNOME NOME per entrambi i reati associativi.
NOME riveste, nei due contesti associativi, il medesimo ruolo, le modalità di introduzione dello stupefacente in Italia sono identiche, il luogo di ricerca della cocaina, con transito in Spagna e in Svizzera, è lo stesso; inoltre, la sostanza, secondo i giudici della cognizione, alla stregua della ricostruzione resa dal ricorrente, arriva a Milano tramite Malpensa o tramite altre vie, con l’utilizzo d corrieri, con modalità operative omogenee in relazione ad entrambi i reati associativi.
Per la difesa i fatti sono prossimi dal punto di vista temporale tenuto conto che le attività sono state svolte senza soluzione di continuità, nonostante lo iato temporale tra l’ottobre 2006 e l’ottobre 2007.
Con la memoria allegata alla richiesta si rimarcava che, nel mese di febbraio 2006, il condannato era partito alla volta di Santo Domingo dove era rimasto per l’estate del 2006 e che, in quel periodo, i traffici erano, comunque, proseguiti con l’ausilio di COGNOME, rimasta in Italia. Si faceva riferimento nella memoria anche alle date di arrivo del condannato negli Stati Uniti e di rientro in Italia dove la l’attività era proseguita.
Si rileva, poi, che il Giudice per le indagini preliminari per la coimputata NOME COGNOME tra i due reati associativi ha riconosciuto la continuazione.
3.11 Sostituto Procuratore generale, COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Il motivo, per un verso, è reiterativo dell’istanza e delle considerazioni contenute nella memoria depositata al Giudice dell’esecuzione (vedi p. seconda pagina dell’ordinanza, dove si dà atto dell’esame del contenuto della memoria
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difensiva, con particolare riferimento ai viaggi, da e per l’Italia, intrapresi NOME), nonché, per altro verso, è infondato.
NOME, secondo i provvedimenti resi in sede di cognizione, viene considerato capace di creare strutture organizzative per gestire il traffico di importazione di cocaina dal Sudamerica, non solo da Santo Domingo, predisponendo basi logistiche mezzi e uomini.
La composizione dell’organizzazione per entrambi i sodalizi però, secondo il Giudice dell’esecuzione, muta a seconda delle necessità quali allontanamenti o arresti dei correi, quindi, per effetto di eventi indicati come non programmabili ma, anzi, connessi a vicende del tutto estemporanee e occasionali.
Si rimarca, all’uopo, anche il significativo dato della scissione temporale tra le due associazioni e l’insufficienza dell’indice, comunque introdotto dall’istante, della permanenza del condannato negli Stati Uniti che la difesa assume aver documentato attraverso la produzione del passaporto e che la Corte territoriale rileva essere stato soltanto riferito.
La motivazione che rende il Giudice dell’esecuzione, in ogni caso, comunque evidenzia che la permanenza negli Stati Uniti del condannato non è idonea a fornire prova concreta di operatività continuativa dei due sodalizi.
In definitiva, nel provvedimento censurato, si ritiene che la creazione di un nuovo sodalizio a distanza di un anno dalla cessazione della prima associazione, peraltro con la partecipazione di soggetti diversi viene fatta coincidere con una scelta di vita, stabile nel tempo, realizzata da NOME con modalità differenti, a seconda delle contingenti opportunità del momento.
1.2.11 ragionamento svolto è immune da illogicità manifesta e privo di vizi, reso in adesione al principio di diritto consolidato secondo il quale l’avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione, in sede di cognizione, per un concorrente nel reato plurisoggettivo non è rilevante ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione in fase esecutiva per diverso associato.
È stato, infatti, affermato (cfr. Sez. 1, n. 14824 del 08/01/2021, Zonno, Rv. 281186 – 01) il condivisibile principio secondo il quale, in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, è irrilevante che in separata sede cognitiva o di esecuzione il vincolo ex art. 81, comma secondo, cod. pen. sia stato riconosciuto in favore di concorrenti nei reati plurisoggettiv oggetto della richiesta.
Del resto, nel caso al vaglio, va rimarcato che il ricorrente, in entrambi i sodalizi, è riconosciuto responsabile con il diverso ruolo, rispetto a quello rivestito dai concorrenti nel reato, di organizzatore.
1.3.Va, poi, rimarcato che secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786 – 01) in tema di continuazione, qualora sia riconosciuta
l’appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla lor continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell’omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose. (Fattispecie relativa all’esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello d associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti che di reati diversi, in c la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reati, rilevando che, nonostante la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omogeneità, le modalità concrete di consumazione dei vari delitti erano sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, non all’attuazione di un progetto criminoso unitario. Conf. Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, COGNOME, Rv. 266106 – 01).
2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 30 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente