Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10265 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10265 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECODICE_FISCALE nata a Pistoia il 03/12/1975
avverso l’ordinanza del 13/09/2024 del Tribunale di Firenze in composizione monocratica con funzione di giudice dell’esecuzione dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria difensiva del 21 settembre 2024 con motivi aggiunti, nonché la rinuncia al ricorso depositata in data 15 gennaio 2025
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza impugnata il Giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione a plurime sentenze irrevocabili di condanna per reati di falsa attestazione della propria identità, plurimi furti consumati e tentati, utilizzo indebito di carte di credito.
Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. NOME COGNOMEcarenza di motivazione e violazione di legge, in quanto il provvedimento è stato emesso da giudice non competente per materia, per essere competente il Tribunale di Firenze
in composizione collegiale e, comunque, in quanto almeno due sentenze tra quelle oggetto dell’istanza i si riferiscono a delitti di furto ab origine uniti dall’unica finalità di procacciarsi sostanze destinate ad uso personale – motivi principali; nullità del procedimento di esecuzione per omessa notifica al difensore dell’avviso di udienza del 12 settembre 2024 – motivo aggiunto) sono manifestamente infondati.
Rilevato, infatti, quanto al primo motivo di ricorso che la sentenza divenuta definitiva per ultima (in data 29 maggio 2024) è stata emessa dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica il 9 maggio 2017 e che, nel caso di esecuzione relativa a più sentenze emesse da giudici appartenenti a tribunali di diverso circondario, la competenza ai sensi dell’art 665, comma 4, del codice di rito è del Tribunale – monocratico o collegiale – che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Considerato, altresì, che la motivazione offerta per respingere la richiesta di continuazione risulta in linea con i principi pacifici di questa Suprema Corte secondo i quali il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di una verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074), con onere probatorio che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato onde allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla omogeneità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal Giudice dell’esecuzione con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineandj L· che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante, l’omogeneità di parte dei titoli di reato, rilevando che le condotte erano distanti tra loro e si collocavano in un complessivo arco temporale di circa nove anni, circostanza decisiva per la quale i diversi reati sono stati reputati frutto di singole estemporanee deliberazioni; né è, specificamente, dedotto dalla ricorrente che, con l’istanza, era stata invocata espressamente la sussistenza del vincolo per gruppi di reati.
Rilevato che completa appare la motivazione anche rispetto all’ulteriore ragione per la quale la difesa ha dedotto la sussistenza della continuazione (cfr. p. 2 dell’ordinanza) e che tale motivazione è in linea con la giurisprudenza di
legittimità sul punto (tra le altre, Sez. 1, n. 20816 del 9/01/2017, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014, COGNOME, Rv. 261490).
Considerato che l’eccezione di nullità del procedimento di esecuzione è manifestamente infondata, posto che non era dovuto, al difensore, alcun avviso per l’udienza del 12 settembre 2024, alla quale le parti sono intervenute a seguito di rinvio di precedente udienza, celebrata in data 11 luglio 2024, in cui era presente la difesa, cui veniva dato avviso del rinvio determinato dalla dichiarazione di astensione.
Ritenuto che non può essere presa in esame la rinuncia fatta pervenire dal difensore avv.to NOME COGNOME in data 15 gennaio 2025, tenuto conto che questo atto, non costituendo espressione dell’esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione univoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276) e che, invece, non risulta negli atti trasmessi, né la rinuncia personale della ricorrente, né è allegata o indicata procura speciale a rinunciare al ricorso per cassazione, appositamente rilasciata in favore del rinunciante.
Rilevato che deriva l’inammissibilità del ricorso cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente