Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36882 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36882 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/06/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 4 giugno 2025, ha rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME di revoca dell’esecutività della sentenza n. 3006/2024 emessa in data 7 marzo 2024 dal Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile in data 9 aprile 2024 con cui l’imputato veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., e l’istanza di applicazione della continuazione:
a) tra i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 23, commi 3 e 4, I. 110 del 1975, commessi a Roma in data 2 gennaio 2018, oggetto della sentenza del 17 luglio 2018 del Giudiceirek+le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, divenuta irrevocabile in data 19 luglio 2019, e il reato di cui all’art. 385 cod. pen. commesso a Roma in data 11 settembre 2019, oggetto della sentenza del Tribunale di Roma del 7 marzo 2024, divenuta irrevocabile in data 9 aprile
2024;
b) tra i reati di cui all’art. 337 cod. pen., commesso a Santa Marinella il 13 giugno 2016, oggetto della sentenza del 10 dicembre 2017 del Tribunale di Civitavecchia, irrevocabile il 3 gennaio 2018, e il reato di cui agli artt. 81 e 337 cod. pen., commesso a Santa Marinella il 31 luglio e il 22 agosto 2020, oggetto della sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 9 febbraio 2023, divenuta irrevocabile il 12 giugno 2023.
Il condannato ha proposto istanza di revoca dell’esecutività della sentenza 3006/2024 evidenziando di non aver avuto conoscenza della pronuncia della sentenza di condanna in quanto era detenuto sin dall’agosto 2023. Nello specifico, l’attuale ricorrente, che pure aveva nominato un difensore di fiducia e aveva eletto domicilio nel verbale di identificazione redatto il 19 settembre 2019, ha rappresentato di essere stato assente durante il processo e di non aver ricevuto alcuna comunicazione, neanche della designazione del difensore d’ufficio avvenuta dopo la rinuncia del suo difensore e, anche, di essere stato poi legittimamente impedito a partecipare a parte del processo a causa della sopravvenuta detenzione. Inoltre, il ricorrente ha proposto istanza di applicazione della continuazione evidenziando che i reati risultano far parte di un programma delittuoso deliberato nelle sue linee essenziali ab origine.
Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza rilevando che il condannato, avendo nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio, aveva avuto conoscenza del procedimento a suo carico e che era suo onere, dopo aver saputo che il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato, attivarsi al fine di ricevere notizie circa la celebrazione del processo. Sotto altro profilo, poi, a nulla rileverebbe il fatto che durante il processo è sopravvenuta la detenzione i in quanto il ricorrente non ha mai comunicato alcuna variazione del domicilio eletto e, comunque, risultava essere stato correttamente dichiarato assente. Quanto all’istanza di applicazione del reato continuato, il giudice ha evidenziato che i reati risultano eterogenei e che sono stati commessi a notevole distanza temporale per cui il condannato non poteva prevedere, già dal compimento del primo reato, i successivi, che, tra l’altro, risultano essere frutto di condotte estemporanee e, piuttosto, sono significativi di una generica proclività a delinquere.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420-bis e 420-ter cod. proc. pen. quanto alla dichiarazione di assenza dell’imputato e, in
specifico, in merito alla legittimità di tale dichiarazione il giorno in cui è stat pronunciata la sentenza e l’imputato era detenuto per altra causa. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione quanto all’istanza di revoca dell’esecutività della sentenza e alla richiesta subordinata di rimessione in termini per impugnare è errata. Il giudice, infatti, avrebbe omesso di considerare che l’imputato non aveva ricevuto la notifica del ck’,. GLYPH y. decreto`g giudizio nelle forme previste dall’art. 420-bis cod. proc. pen. per cui non avrebbe potuto essere dichiarato “libero assente” e, sotto altro profilo, lo stesso giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del fatto che la sentenza sarebbe nulla in quanto è stata pronunciata all’esito di una udienza alla quale l’imputo non ha potuto partecipare in quanto era detenuto e, quindi, il suo impedimento a comparire era legittimo.
4.2. Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione, nello specifico: tra i fatti oggetto della sentenza del 1° dicembre 2017 del Tribunale di Civitavecchia (la resistenza a pubblico ufficiale accertata a Santa Marinella il 13 giugno 2016) e della sentenza del 9 febbraio 2023 del Tribunale di Civitavecchia (la resistenza continuata a pubblico ufficiale accertata a Santa Marinella in data 31 luglio e 22 agosto 2020); tra i fatti oggetto della sentenza del 17 luglio 2018 del G.I.P. del Tribunale di Tivoli (la ricettazione e i reati in materia di armi commessi a Tivoli il 2 gennaio 2018) e i fatti oggetto della sentenza del 7 marzo 2024 del Tribunale di Roma (il reato di evasione commesso a Roma 1’11 settembre 2019).
5. In data 6 agosto 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 420-bis e 420-ter cod. proc. pen. con riferimento alla conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione quanto all’istanza di revoca dell’esecutività della sentenza 3006/2024 e alla richiesta subordinata di rimessione in termini per impugnarla.
La doglianza è infondata.
L’istanza con la quale è stato instaurato l’incidente di esecuzione si fonda sul presupposto che durante il processo siano state violate le previsioni di cui agli artt. 420-bis e 420-ter cod. proc. pen. – cioè, che l’imputato sarebbe stato erroneamente dichiarato “libero assente” benché non avesse ricevuto la notifica del decreto di rinvio a giudizio e che l’ultima udienza sarebbe stata celebrata nonostante lo stesso fosse legittimamente impedito – e che ciò avrebbe determinato la nullità della sentenza.
Tali questioni, relative a nullità che si sarebbero verificate nel corso del giudizio di cognizione, non potevano essere sottoposte al giudice dell’esecuzione.
Come da ultimo evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, infatti, «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01).
L’attuale censura, pertanto, risulta priva di fondamento e ciò pure a prescindere dalla risposta, peraltro corretta ma superflua, fornita dal giudice dell’esecuzione facendo riferimento alla nomina del difensore di fiducia e all’elezione del domicilio che il ricorrente aveva effettuato.
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione.
La doglianza è formulata in termini generici ed è comunque infondata.
La motivazione del provvedimento impugnato è adeguata e conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia nel senso che il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. COGNOME, Rv. 284420 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255156
01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, COGNOME, Rv. 248862 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
Con gli specifici riferimenti alla natura dei reati e alle date di commissione degli stessi, infatti, il giudice dell’esecuzione ha dato conto delle ragioni poste a fondamento del diniego dell’istanza.
Ciò nello specifico evidenziando:
-che i reati di cui alla sentenza sub 1), ricettazione, detenzione/porto illegale di armi ed evasione, relativi a fatti del 2 gennaio 2018 e dell’Il settembre 2019, sono eterogenei e commessi a distanza di oltre un anno gli uni dagli altri;
-che i reati di cui alla sentenza sub 2), resistenza al pubblico ufficiale, relativi a fatti del 13 giugno 2016, del 31 luglio 2020 e del 22 agosto 2020, sono della stessa specie ma, oltre a essere per loro natura espressione di una decisione estemporanea, sono avvenuti in un arco temporale di quattro anni per cui +aC r ()Idlai014Q-per–C-Ci non appare ipotizzabile che sin dalla 2016 il ricorrente avesse previsto e ideato la commissione degli ulteriori reati di resistenza al pubblico ufficiale nel 2020 non è sindacabile in questa sede. L~
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15 ottobre 2025
Il Consigli re estensore
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Il Presidente