Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30083 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30083 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 20/03/2025 della Corte d’appello di Bari sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza formulata nell’interesse di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., volta ad ottenere il riconoscimento della disciplina della continuazione in relazione ai reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna:
Sentenza della Corte di Appello di Bari del 2 ottobre 2020, per il reato di cui agli artt.110 e 81 cpv. c.p. e 73, comma 4 e 6, D.P.R. 09.10.1990, n. 309, commesso in Bari, dal 16.01.2016 al 5.02.2016, perchØ i coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME, in concorso e previo concerto tra loro e con COGNOME NOME e COGNOME NOME (costei figlia della COGNOME e di COGNOME NOME nonchØ convivente dl COGNOME NOME) nonchØ con l’altra loro figlia NOME e il di lei fidanzato NOME NOME in esecuzione del medesimo disegno criminoso, piø volte detenevano illegalmente presso l’abitazione coniugale e piø volte cedevano a terzi, tramite COGNOME NOME e NOME NOME, un non accertato quantitativo di sostanza stupefacente tipo hashish.
Sentenza della Corte di Appello di Bari del 2 dicembre 2022, per il reato di cui agli artt. 110, 81 e 73 co. 1 e 309 del 90, commesso in Bari (Carbonara) il 18 aprile 2017, per avere in concorso tra loro, ceduto a COGNOME NOME 100 gr. di sostanza stupefacente di marijuana, COGNOME NOME prelevandola dall’abitazione dei coniugi COGNOME NOME/COGNOME (quest’ultima figlia di NOME) e consegnandola subito dopo al Loconsole dietro il compenso dl euro 1 nonchØ per avere detenuto ai fini di spaccio, in concorso tra loro e custodendola presso le rispettive abitazioni sostanza stupefacente di diversa tipologia, così suddivisa: nr. 35 cipolline di cocaina per un totale di 14 grammi, n.6 ovuli di hashish per un totale di gr. 60, nr. 18 stecche di hashish per un totale di gr. 140 (sostanza detenuta presso l’abitazione di COGNOME Gaetano; nr. 19 panetti di hashish per un peso complessivo di gr. 19 n. 1 busta
Sent. n. sez. 1992/2025
CC – 06/06/2025
R.G.N. 13303/2025
contenente…marijuana del peso complessivo di gr. 200, nr. 2 involucri di cellophane trasparenti contenenti…marijuana per un peso complessivo di gr. 150; nr, 12 cipolle in cellophane contenenti…cocaina, per un peso complessivo di gr. 57 (sostanza detenuta presso l’abitazione dei coniugi COGNOME/COGNOME.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione
In particolare, il ricorrente ha eccepito che il diniego del riconoscimento della continuazione si Ł fondato su una valutazione limitata alle sole imputazioni, senza che il giudice dell’esecuzione abbia esteso le proprie considerazioni alla portata decisoria delle sentenze allegate, dalle quali risulta che lo iato temporale Ł di soli 14 mesi e, soprattutto, senza considerare che dall’ordinanza di applicazione della misura dell’obbligo di dimora adottata in relazione ai fatti di cui alla prima sentenza – il cui contenuto era stato riportato nell’istanza rigettata – emerge che il ricorrente nel periodo tra il 2016 e il 2017 (quest’ultimo anno del suo arresto), ha operato nel mercato degli stupefacenti, sicchØ sarebbe dimostrato che in relazione ai fatti di cui alla seconda condanna il COGNOME abbia perseverato con preordinazione unitaria nel compimento della medesima attività illecita, trattando anche sostanze di diversa qualità sino al freno imposto con la misura custodiale adottata il 18 aprile 2025.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato per le ragioni di seguito esposte.
1.1. In primo luogo, va ricordato che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. unite n. 28659 del 185-2017, COGNOME, Rv. 270074).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che «l’art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 c. p. Peraltro, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere piø completo dell’accertamento e la mancanza dei limiti imposti dall’art. 671 c.p.p. (Cass., Sez. 6, 8 maggio 2000, n. 225, P.G. in proc. COGNOME e altri, rv. 216142) Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per aversi unicità del disegno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto unico. Le singole condotte, quindi, devono essere ricollegate ad un’unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta realizzazione, cosicchØ i reati successivamente
commessi devono essere delineati fin dall’inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell’art. 81 c.p. con un generico programma delinquenziale. Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. la “cognizione” del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere “in continuazione”. Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall’istante e fornendo del tutto esauriente valutazione. La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non Ł sindacabile in sede di legittimità (Cassa. Sez. 1, 5 novembre 2008, n. 44862, COGNOME, rv. 242098; Sez. 1, 5 novembre 2008, n. 44861, non massimata; Sez. 5, 7 maggio 1992, n. 1060, rv. 189980; Sez. 1, 7 luglio 1994, n. 2229, COGNOME, rv. 198420; Sez. 1, 30 gennaio 1995, n. 0 5518, Montagna, rv. 200212)» (in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 8513 del 09/01/2013).
Tanto premesso, deve rilevarsi che con motivazione che soddisfa i principi sopra enunciati, la Corte di Appello ha fornito le ragioni del diniego, non limitandosi affatto alla valutazione del solo dato temporale, ma indicando gli ulteriori diversi indici significativi della insussistenza di una programmazione unitaria dei reati oggetto delle condanne sopra riportate.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha escluso l’unicità del disegno criminoso attribuendo rilievo alle difformi modalità commissive, come emergenti dalle enunciazioni fattuali contenute nelle imputazioni oggetto di accertamento definitivo, della diversificazione delle sostanze trattate e dei ruoli assunti dai compartecipi all’attività illecita, concludendo per l’insussistenza di una predeterminazione di massima delle condotte illecite.
Così argomentando, la Corte di appello, evidenziando che i reati in questione appaiono essere espressione di una generale tendenza a delinquere ha, con percorso immune da vizi logici, fatto corretta applicazione del principio secondo cui per la configurabilità della continuazione Ł necessaria la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell’ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire; ne deriva che, a tal fine, non rileva il generico programma di locupletare attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente; in tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa Ł espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al “favor rei”. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 – 01).
Di conseguenza non coglie nel segno la censura difensiva che allegando parti dell’ordinanza custodiale ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui non si sarebbe spinta oltre la semplice lettura delle imputazioni, dovendosi rilevare che dette parti non fanno che sviluppare le imputazioni stesse, non assumendo rilievo decisivo per contrastare le ragioni del provvedimento censurato, adottato conformemente ai principi giurisprudenziali enunciati.
Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Consegue alla pronuncia di rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 06/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME