Reato Continuato: Quando la Ripetizione del Reato Diventa uno ‘Stile di Vita’
La recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 32564/2024) offre un importante chiarimento sulla distinzione tra reato continuato e abitualità a delinquere. La Suprema Corte ha stabilito che due reati della stessa natura, ma commessi a notevole distanza di tempo, non configurano automaticamente un unico disegno criminoso, potendo invece essere l’espressione di uno stile di vita orientato al crimine. Analizziamo insieme questa decisione.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato con due sentenze definitive per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il primo episodio risaliva al maggio 2018, mentre il secondo si era verificato nel novembre 2019. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso chiedendo l’applicazione dell’istituto del reato continuato, sostenendo che le due condotte delittuose fossero parte di un medesimo disegno criminoso. L’obiettivo era ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole, unificando le pene sotto un’unica cornice progettuale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale di Crotone. I giudici di legittimità hanno ritenuto che le censure mosse dalla difesa fossero mere ‘doglianze in punto di fatto’, ovvero contestazioni sulla valutazione dei fatti già correttamente operata dal giudice di merito, e come tali non ammissibili in sede di Cassazione. La Corte ha quindi sposato l’argomentazione del Tribunale, che aveva già negato la sussistenza del reato continuato.
Le Motivazioni: la Distinzione tra Disegno Criminoso e Abitualità
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che distinguono nettamente il reato continuato dall’abitualità nel commettere illeciti. La Corte ha sottolineato i seguenti punti cruciali:
1. Distanza Temporale: L’ampio lasso di tempo intercorso tra i due reati (circa un anno e mezzo) è stato considerato un indice significativo contro l’ipotesi di un piano unitario. Un disegno criminoso, per sua natura, implica una programmazione iniziale che abbraccia tutte le condotte successive in un arco temporale relativamente contenuto.
2. Assenza di Prova di un Piano Unitario: Dalle sentenze di condanna non emergeva alcun elemento per ritenere che, al momento della commissione del primo reato, il secondo fosse già stato pianificato. Il semplice fatto di commettere lo stesso tipo di reato non è, di per sé, una prova sufficiente.
3. Programma di Vita vs. Disegno Criminoso: La Corte ha affermato che la ripetizione delle condotte sembrava piuttosto essere l’espressione di un ‘programma di vita improntato al crimine’. In altre parole, non si trattava di attuare un singolo piano, ma di una tendenza sistematica a commettere illeciti, che è una caratteristica propria dell’abitualità a delinquere.
La Cassazione ha ribadito che l’identità del tipo di reato è un indice non univoco, comune tanto al reato continuato quanto all’abitualità. Per configurare il primo, è indispensabile la prova di un’unica deliberazione iniziale che comprenda tutti gli episodi delittuosi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: per ottenere il riconoscimento del reato continuato, non basta dimostrare di aver commesso più volte lo stesso reato. È necessario fornire elementi concreti che provino l’esistenza di un piano originario, unico e preordinato. La vicinanza temporale tra i fatti, le modalità esecutive omogenee e altri indicatori specifici possono contribuire a delineare questo quadro. In assenza di tali prove, soprattutto di fronte a una significativa distanza temporale, i giudici sono inclini a interpretare la reiterazione del crimine come un’abitudine delinquenziale, con conseguenze ben diverse sul piano sanzionatorio. La decisione serve quindi da monito: la continuità tra reati deve essere dimostrata sul piano della programmazione e non solo su quello della ripetizione.
Quando due reati possono essere considerati un ‘reato continuato’?
Due o più reati possono essere considerati ‘continuati’ quando sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ovvero quando sono stati programmati unitariamente sin dall’inizio come parte di un unico piano.
La commissione dello stesso tipo di reato è sufficiente per dimostrare il ‘reato continuato’?
No. Secondo la Corte, il semplice riferimento all’identità dei titoli di reato non è sufficiente a configurare il reato continuato, poiché questo elemento è comune anche all’abitualità a delinquere. È necessaria la prova di un programma criminoso unitario.
Cosa distingue il ‘reato continuato’ dall’ ‘abitualità a delinquere’ secondo la Cassazione in questo caso?
La distinzione fondamentale risiede nell’origine della condotta. Il ‘reato continuato’ presuppone un’unica deliberazione iniziale che pianifica più azioni. L”abitualità a delinquere’, invece, descrive una tendenza a commettere reati come ‘sistema di vita’, dove ogni crimine nasce da una decisione autonoma, anche se inserita in un contesto di vita criminale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32564 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/02/2023 del TRIBUNALE di CROTONE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole della violazione di legge, lamentando che l’ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere – perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Crotone nell’ordinanza impugnata. In essa, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: nonostante la violazione delle medesime norme incriminatrici, le condotte di detenzione illecita di stupefacenti sono state commesse in epoche temporali distanti tra loro (la prima nel maggio 2018, la seconda nel novembre 2019); – dalla lettura delle relative sentenze non può ritenersi che, al momento della commissione del primo reato, il successivo fosse stato già programmato, ma, piuttosto, sembra che questi siano espressione di un programma di vita improntato al crimine; – il mero riferimento all’identità dei titoli di reato non è sufficiente a delineare i presupposti la configurabilità del reato continuato, trattandosi di indici non univoci di attuazione di un programma criminoso unitario in quanto comuni all’abitualità a delinquere, propria di un sistema di vita tendente alla sistematica consumazione di illeciti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1’11 luglio 2024.