Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16671 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16671 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Certo NOME nato a GIOIA TAURO il 31/01/1987 avverso l’ordinanza del 27/11/2024 del GIP TRIBUNALEdi Reggio Calabria udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso letta la memoria di replica depositata dai difensori
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato depositata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione ai reati per i quali Ł stato condannato con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 28 gennaio 2015, irrevocabile il 21 giugno 2016, e con quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 15 marzo 2023, irrevocabile il 12 dicembre 2023.
L’ordinanza ha motivato il rigetto dell’istanza sulla base della considerazione che l’imputato, condannato con entrambe le sentenze per distinti reati di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avesse partecipato a diversi sodalizi criminosi operanti in contesti temporali e territoriali eterogenei e in cui lo stesso risultava avere rivestito ruoli differenti.
Ha concluso, dunque, che la reiterazione della condotta criminosa Ł stata, piuttosto, espressione di un programma di vita improntato al crimine e alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti, insufficiente a dimostrare l’unicità del programma criminoso.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo dei propri difensori, avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione effettuata dal giudice dell’esecuzione circa i presupposti applicativi dell’istituto della continuazione.
In particolare, sarebbe stata omessa la completa e congrua disamina della omogeneità delle condotte, delle costanti modalità della loro esecuzione, dell’identità dell’occasione che le ha generate, della irrilevanza della condizione di detenzione ai fini del venir meno del vincolo unitario.
Tali elementi deporrebbero per l’esistenza del medesimo disegno criminoso, consistente nella gestione di sostanze stupefacenti nell’identico contesto territoriale, a nulla rilevando la distanza temporale e il diverso ruolo rivestito dall’imputato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore ha depositato memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Deve essere richiamato, preliminarmente, il principio per cui «in tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, caratterizzante l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420).
Peraltro, «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento Ł richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
La disciplina del reato continuato Ł subordinata alla circostanza che le azioni delittuose siano state compiute dal soggetto agente in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, dovendosi intendere come tale l’ideazione e la volizione di uno scopo unitario sufficientemente specifico, determinante un programma delinquenziale rappresentato ab initio (ossia sin dalla commissione del primo reato) nei suoi tratti generali ed essenziali.
Tra gli indici rivelatori dell’identità di detto disegno vanno apprezzati l’analogia dei singoli reati, l’unitarietà del contesto, l’identità della spinta a delinquere e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, elementi questi che non costituiscono indizi certi a dimostrare la programmazione e la deliberazione della continuazione.
Laddove sia riconosciuta l’appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, Ł possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi seguiti e del tipo di compagine
che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell’omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, COGNOME e altri, Rv. 268786; conforme, tra le altre, Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, COGNOME, Rv. 281375 – 01).
L’ordinanza impugnata Ł esente vai vizi eccepiti.
Il giudice dell’esecuzione ha rilevato come la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria abbia accertato l’appartenenza (come mero partecipe) di NOME COGNOME, fino al giugno del 2011 ad un vasto sodalizio dedito al narcotraffico che commercializzava sostanza stupefacente importata prevalentemente dal Sudamerica e venduta sul territorio nazionale.
Il ruolo era quello di partecipe con lo scopo di mantenere i contatti con una parte degli associati anche effettuando viaggi all’estero per la definizione delle operazioni di importazione, l’invio di stupefacente e il trasferimento di somme di denaro da consegnare ai fornitori esteri.
Per contro, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha avuto ad oggetto l’esistenza di una associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti localizzata a Rosarno e caratterizzata da diverse articolazioni sparse sul territorio nazionale, collaboranti per un fine comune, in cui Certo ha partecipato con funzioni direttive dal settembre 2017 al luglio 2019.
Il considerevole lasso di tempo che distanzia l’operatività dei due gruppi associativi, la diversa compagine associativa, i distinti programmi perseguiti, nonchØ il diverso ruolo rivestito dal Certo, sono stati ritenuti elementi tali da escludere che possa ravvisarsi la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell’ambito di un unico programma criminoso, il quale «non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire (…) dunque non rileva il generico guadagno di locupletare attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente, poichØ in tal caso la condotta criminosa Ł espressione di un programma di vita improntata al crimine» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950-01).
La motivazione dell’ordinanza, pertanto, Ł tutt’altro che apparente, laddove ha valutato le adesioni alle diverse associazioni da parte di Certo come non riconducibili ad un programma criminoso originaria e unitaria, quanto piuttosto alla circostanza che, dopo la prima esperienza associativa, e dopo l’espiazione della pena, tornando a delinquere, il ricorrente si Ł posto al comando di un gruppo associativo diverso.
Va ribadito l’orientamento giurisprudenziale per il quale legittimamente può essere negato il riconoscimento del vincolo della continuazione in considerazione del notevole lasso di tempo intercorrente tra i vari fatti criminosi e dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l’espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo (Sez. 1, n. 403 del 24/01/1994, COGNOME, Rv. 196965; Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, COGNOME, Rv. 273984).
Il ricorso non coglie significative fratture motivazionali non indicando, tra l’altro, da quali elementi fattuali specifici e concreti, possa desumersi che sin dall’adesione del ricorrente alla prima delle associazioni (elemento temporale che neppure Ł stato indicato in ricorso) Ł sorto il disegno criminoso unitario idoneo a coprire anche la condotta associativa di cui al secondo sodalizio dedito al narcotraffico.
Il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME