Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25254 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASALN UOVO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 22 giugno 2023 il giudice di pace di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza presentata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di truffa e ricettazione giudicati con sei sentenze, applicando la continuazione tra due delitti di cui all’art. 640 cod.pen. commessi tra il 2015 e il 2016, ma rigettando la richiesta quanto ai delitti di cui all’art. 640 cod.pen. commessi nel 2012 e nel 2007, per la loro distanza temporale e le diverse modalità esecutive, e quanto ai delitti di cui all’art. 648 cod.pen. commessi nel 2008 perché, nonostante la loro contiguità temporale, non emergevano altri caratteri comuni. Si trattava, infatti, della ricettazione, da parte dell’istante, di assegni spediti destinatari diversi a mezzo posta, che egli aveva presentato per l’incasso, dopo averli ricevuti in date e località ignote. Queste condotte risultavano, perciò, frutto non di una originaria programmazione unitaria, ma di una generica inclinazione a delinquere.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale, ex art. 102 cod.proc.pen., dell’AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod.proc.pen..
Il giudice ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i delitti di cui alle ulteriori quattro sentenze senza svolgere un esame approfondito circa la sussistenza di indici rivelatori di una identità di disegno criminoso, quali l’omogeneità dei reati, il modus operandi, lo scopo di lucro. La sussistenza di uno solo di tali indici non è significativa, ma la presenza di una pluralità di essi consente un giudizio diverso, e il giudice deve motivare in modo esaustivo, anche se sintetico, la propria decisione, mentre in questo la motivazione è «meramente stocastica». La motivazione con cui il giudice dell’esecuzione ha ritenuto sussistente la continuazione tra le due truffe commesse nel 2015 e nel 2016 rende concedibile il riconoscimento dell’istituto anche tra le altre condotte, per cui il diniego è manifestamente illogico. Anche nelle altre vicende il ricorrente ha simulato di essere un broker, ed inoltre ha depositato altre sentenze, definite con e stinzione per prescrizione o vizi procedurali ma non con assoluzioni nel merito, che dimostrano come egli, dal 2007 al 2019, ha commesso reati analoghi. L’affermazione che le condotte di cui alle altre quattro
sentenze siano espressione solo di una mera abitualità a delinquere è, di fatto, una motivazione apparente.
Inoltre il giudice non ha motivato perché non si debba riconoscere il vincolo tra gruppi di sentenze, come chiesto in via subordinata, in particolare tra reati maturati in un contesto di prossimità di tempo e spazio. In particolare, avrebbe potuto riconoscere la continuazione tra tutti i delitti di truffa, per i quali ritenuto le condotte divergenti, benché il ricorrente abbia sempre agito simulando di essere un broker o un intermediario e stipulando finte polizze, e tra i due delitti di ricettazione, trattandosi di fatti omogenei, commessi a distanza di pochi giorni.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è approfondita, logica e non contraddittoria, ed esclude l’applicabilità dell’istituto della continuazione, tra alcuni dei delittii giudicati con le condanne indicate nell’istanza, con argomentazioni che rendono evidente la sua insussistenza anche tra gruppi separati di reati.
Costituisce un consolidato principio di questa Corte, quello secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo Rv. 270074). Il giudice dell’esecuzione, esaminando la sussistenza di tali indici, ha correttamente evidenziato l’assenza di elementi concreti dai quali dedurre, con la necessaria certezza, che i vari reati siano sorretti da un unico disegno criminoso, e la presenza, al contrario, di elementi che contrastano con l’ipotesi di una loro programmazione unitaria: tra i due reati
di truffa commessi l’uno nel 2007 e l’altro nel 2012 sussiste una rilevante distanza temporale, tra loro e rispetto agli altri reati omogenei tra i quali l’istitut è stato applicato, ed anche le loro modalità esecutive non sono sovrapponibili; i delitti di ricettazione commessi nel 2008 presentano solo una analogia di modalità ed una minore distanza cronologica quanto all’epoca del loro accertamento, ma non vi sono elementi che indichino quando e dove gli assegni sono stati ricevuti, e quindi se essi sono stati ricettati nell’ambito di un unico programma criminoso, o se si è trattato di vicende autonome, occasionali ed estemporanee.
Tale valutazione esclude l’applicabilità dell’istituto della continuazione anche tra i due gruppi di reati indicati dal ricorrente. Egli sostiene la sussistenza di idonei indicatori della unicità di programmazione tra i delitti di truffa, benché cronologicamente distanti, affermando erroneamente che vi sia analogia nel modus operandi, analogia che è stata, invece, esclusa dal giudice dell’esecuzione. Quanto ai delitti di ricettazione, il ricorrente sostiene essere sufficienti gli elementi indicatori della loro omogeneità e della contiguità temporale, ma il giudice ha affermato che, stanti le modalità esecutive, tali indici non sono sufficienti in quanto, avendo il ricorrente ricettato assegni sottratti ai destinatari durante la loro spedizione a mezzo posta, il reato potrebbe essere stato commesso, mediante la materiale ricezione dei titoli rubati, in qualunque luogo e in qualunque data, e soprattutto in modo occasionale e non a seguito di una programmazione originaria.
Le argomentazioni dell’ordinanza impugnata risultano logiche e non contraddittorie, e il ricorrente non vi oppone delle ragioni plausibili, né offre elementi ulteriori, che risolvano la mancanza di elementi indicatori ritenuta dal giudice dell’esecuzione.
Il ricorrente, in definitiva, sostiene che tutti i reati sono sorretti medesimo disegno criminoso, perché determinati dal fine di lucro. Egli individua, quindi, il più significativo indice dimostrativo della unicità del disegno criminoso nel movente che lo avrebbe indotto a delinquere, tenendo condotte anche eterogenee tra loro e distanti nel tempo. Il movente costituisce, però, solo la spinta che determina il soggetto a commettere il singolo reato, anche in modo occasionale e dettato da particolari contingenze, mentre la continuazione richiede, come noto, la programmazione e l’ideazione originaria dei vari delitti, sin dal primo di essi. Pertanto «l’unicità del movente rileva ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità e concretezza» (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Rv. 256307). La mera decisione
di procurarsi denaro commettendo qualunque genere di reati contro il patrimonio non costituisce una programmazione specifica e concreta di delitti uniti dal medesimo disegno criminoso, bensì rappresenta una scelta di vita delinquenziale, venendo poi le singole condotte decise ed attuate in modo occasionale, a seconda delle opportunità. L’affermazione del ricorrente, di avere commesso reati analoghi, in realtà, dal 2007 al 2019, conferma che i suoi delitti erano dettati da una precisa inclinazione a commettere questo genere di reati, non essendo plausibile un’unica programmazione unitaria di condotte, anche eterogenee, tenute durante un arco temporale così ampio.
Deve infine ribadirsi che «In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti» (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580).
Il ricorrente, come già sottolineato, non ha fornito ulteriori elementi da cui desumere l’unicità del disegno criminoso, nonostante la forte distanza temporale tra i delitti di truffa, la loro parziale disomogeneità, la mancanza di indicazioni circa i tempi e modi della consumazione dei delitti di ricettazione. E’ quindi corretta la decisione di rigetto dell’istanza, non emergendo alcun elemento che consenta di ritenere che le varie condotte, anche suddivise in due gruppi, siano frutto di una primigenia e unitaria delibazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente