Reato Continuato: La Cassazione chiarisce i limiti della sua applicazione
L’istituto del reato continuato, previsto dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un meccanismo fondamentale per garantire un trattamento sanzionatorio equo a chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione rigorosa da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini tra un’unica ideazione criminale e una semplice tendenza a delinquere, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità su tale valutazione.
I fatti del caso e la richiesta del ricorrente
Il caso analizzato trae origine dall’istanza presentata da un condannato al giudice dell’esecuzione. L’interessato chiedeva di applicare la disciplina del reato continuato a una serie di condanne divenute irrevocabili per diversi fatti di reato. L’obiettivo era ottenere una rideterminazione della pena complessiva in senso più favorevole, unificando le diverse condotte sotto un unico “disegno criminoso”.
La decisione del Tribunale e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale competente, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta. Secondo il giudice di merito, dall’analisi dei fatti non emergeva l’esistenza di una programmazione unitaria e deliberata dei diversi reati. Al contrario, le condotte apparivano piuttosto come l’espressione di una “spiccata tendenza a delinquere”, ovvero una propensione generale a commettere illeciti, priva però di un piano unitario iniziale.
Avverso questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione agli articoli 81, comma 2, del codice penale e 671 del codice di procedura penale.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura del giudizio di cassazione, che è un giudizio di “legittimità” e non di “merito”. Gli ermellini hanno sottolineato come il giudice dell’esecuzione avesse compiutamente esaminato i profili dei fatti, concludendo, con una motivazione logica e coerente, per l’assenza di indicatori concreti di una “comune ideazione” tra le diverse condotte.
La critica mossa dal ricorrente, secondo la Corte, si risolveva in una mera richiesta di “rivalutazione in fatto”, ovvero un tentativo di ottenere dai giudici di legittimità un nuovo e diverso giudizio sulle prove e sulle circostanze già vagliate dal Tribunale. Tale richiesta è inammissibile in sede di Cassazione, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della decisione impugnata. Poiché la motivazione del giudice dell’esecuzione non presentava vizi logici o giuridici, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le conclusioni
La pronuncia riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Per ottenere l’applicazione del reato continuato in fase esecutiva, non è sufficiente allegare la successione di più reati, ma è necessario fornire elementi concreti che dimostrino l’esistenza di un’unica programmazione iniziale. La valutazione di tali elementi spetta al giudice di merito e, se motivata in modo congruo e logico, non è sindacabile dalla Corte di Cassazione. La decisione serve quindi da monito: la tendenza a delinquere non si identifica con il medesimo disegno criminoso, e il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. A seguito dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando non si può applicare la disciplina del reato continuato?
La disciplina del reato continuato non può essere applicata quando non viene ravvisata l’esistenza di un’unica e comune ideazione criminale alla base delle diverse condotte, ma emerge piuttosto una generica e spiccata tendenza a delinquere del soggetto.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in questo caso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le critiche del ricorrente si risolvevano in una richiesta di rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice dell’esecuzione. Questo tipo di richiesta non è consentita in sede di legittimità, dove la Corte può solo valutare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare il merito della vicenda.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16210 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16210 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/09/2023 del TRIBUNALE di VELLETRI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 28 settembre 2023 il Tribunale di Velletri ha respinto avanzata da COGNOME NOME NOME ad ottenere l’applicazione della disciplina del continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indica osservando che non può essere ravvisata l’esistenza di una deliberazione di m iniziale, quanto quella di una spiccata tendenze a delinquere.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento artt. 81 comma 2 cod. pen. e 671 comma 1 cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esamiNOME i profili dei fat di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazi diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ric pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Ca ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente