Reato Continuato: La Distanza Temporale Esclude il Disegno Criminoso
L’istituto del reato continuato, disciplinato dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la mitigazione della pena quando più reati sono legati da un unico disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione rigorosa da parte del giudice. Con l’ordinanza n. 16222 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui presupposti per il riconoscimento della continuazione, sottolineando l’importanza della vicinanza temporale tra le condotte.
I Fatti del Caso: La Richiesta in Fase Esecutiva
Il caso trae origine dalla richiesta di un condannato al Giudice dell’esecuzione di applicare la disciplina del reato continuato a diverse sentenze di condanna divenute irrevocabili. L’obiettivo era unificare le pene inflitte per vari reati, considerandoli come parte di un unico programma criminoso. La Corte di Appello di Bari, tuttavia, rigettava l’istanza. Sebbene i reati violassero la stessa norma penale e fossero stati commessi nello stesso ambito territoriale, i giudici di merito riscontravano una ‘notevole distanza temporale’ tra i momenti di consumazione, elemento ritenuto decisivo per escludere l’unicità del disegno criminoso.
La Decisione della Corte di Cassazione e i limiti del ricorso
Contro l’ordinanza della Corte d’Appello, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. La Suprema Corte, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorso si risolveva in una richiesta di rivalutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Assenza di Indicatori di un Progetto Unitario
La Corte ha evidenziato come il giudice dell’esecuzione avesse compiutamente esaminato gli elementi a sua disposizione. La motivazione della Corte d’Appello, pur sintetica, era chiara nel sottolineare che la significativa distanza temporale tra i diversi episodi delittuosi interrompeva il nesso ideologico necessario per configurare un reato continuato. In assenza di concreti indicatori capaci di dimostrare una ‘comune ideazione’ e una programmazione unitaria delle diverse condotte, la richiesta non poteva essere accolta. La critica del ricorrente, secondo la Cassazione, non faceva emergere vizi di legge, ma mirava a ottenere una diversa lettura del quadro fattuale, non consentita.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: per ottenere il riconoscimento del reato continuato in fase esecutiva, non è sufficiente che i reati siano della stessa indole o commessi nella stessa area geografica. È indispensabile fornire al giudice elementi concreti che dimostrino l’esistenza di un piano originario e unitario. La distanza temporale tra i fatti, pur non essendo un ostacolo assoluto, diventa un fattore di valutazione cruciale: più tempo passa tra un reato e l’altro, più diventa difficile sostenere che facciano parte dello stesso progetto criminoso. Infine, la pronuncia conferma che il giudizio della Corte di Cassazione ha confini precisi e non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Quando può essere applicato l’istituto del reato continuato?
L’istituto del reato continuato si applica quando più reati sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ovvero un piano unitario deliberato prima dell’inizio della serie di reati.
Perché la distanza temporale tra i reati è importante?
Una notevole distanza temporale tra la commissione dei reati è considerata un elemento che può escludere l’esistenza di un’unica programmazione e di un unico disegno criminoso, come stabilito dalla Corte nel caso di specie.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche mosse dal ricorrente non denunciavano una violazione di legge, ma si risolvevano in una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, attività che non è permessa nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16222 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16222 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMENOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 22 settembre 2023 la Corte di Appello di Bari ha respinto l avanzata da COGNOME NOME tesa ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato co in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell’ist
In motivazione, la Corte osserva che i reati, sebbene attengano alla violazione de precetto penale e siano stati commessi nel medesimo ambito territoriale, pre comunque una notevole distanza temporale quanto al momento di consumazione, tale escludere la programmazione e l’unicità del disegno criminoso.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di leg COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli cod. pen. e 671 cod. proc. pen. .
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fat di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazi diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ric pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Ca ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, a dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente