Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40244 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano – in Funzione di giudice dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza presentata nell’intere ;se di COGNOME COGNOME, volta all’applicazione della disciplina della continuaz one con riferimento ai reati giudicati con le seguenti sentenze:
sentenza della Corte di Appello di Brescia del 02/12/2004, irrevccabile il 12/04/2007, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ben]amo in composizione monocratica del 13/01/2004, di condanna alla pena di anni dodici di reclusione ed euro 150.000,00 di multa, per reati ex art. 73 d.P R. 0 ottobre 1990, n. 309, commessi nella provincia di Bergamo, dal settembre al nove ribre del 2001;
sentenza del Tribunale di Genova in composizione collegiale del 30/11/2006, passata in giudicato il 20/03/2009, di condanna alla pena di anni u idici di reclusione, per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 T.U. stup.;
sentenza del Tribunale di Milano in composizione collegiale del 29/11/2007, passata in giudicato il 24/03/2010, di condanna alla pena di anni ventic attro di reclusione, per delitti di cui agli artt. 73 e 74 T.U. stup.;
Il provvedimento reiettivo si fonda sulla ritenuta diversità, tr: le due RAGIONE_SOCIALE rispettivamente operanti in Genova e in Milano e, quindi, sull assenza di un disegno criminoso unico fra varie le fattispecie accertate.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo vizio dell’ordinanza ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett.’ e) cd. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen, nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quinto alla pretesa insussistenza dei presupposti applicativi dell’istituto della contir anche in ragione del travisamento dei fatti contenuto nell’impugnata ordi ianza.
La difesa ha preliminarmente precisato come l’incidente di esecuzio -le abbia ad oggetto l’unificazione, sotto il vincolo della continuazione, dei qu’ attr: episodi commessi in Bergamo, con quelli verificatisi a Genova e Milano, associnzione a delinquere compresa; i due fatti associativi, in realtà, sono oggetto di :,eparata istanza di declaratoria di violazione del divieto di bis in idem, trattandosi n realtà del medesimo sodalizio. La sentenza emessa a Genova ha chiarito, neraltro, l’impossibilità di procedere alla compiuta identificazione dell’intera compagine criminale; non vi sono ragioni, dunque, per escludere da tale ambito di op:Tatività i quattro episodi dì cessione, in relazione ai quali è intervenuta l ser :enza di condanna del Tribunale di Bergamo e gli episodi delittuosi posti in essere a Genova e Milano.
Non ha senso, inoltre – a fronte di una organizzazione di vasta es:ensione territoriale, ramificata in un ambito geografico anche internazionale – .:ttribuire peso rilevante alla mera distanza chilometrica, che separa i luoghi di com nissione dei reati oggetto dei procedimenti instaurati a Bergamo, Genova e ri l’ano. Il travisamento è evidente, del resto, anche laddove si afferma la non coi Icidenza soggettiva, fra coloro che si sono resi partecipi delle varie condotte cliudicate (almeno uno dei concorrenti nel reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ir fatti, ha ammesso di aver più volte operato in Milano). Ulteriore travisamento vi o, infine, quanto al dato temporale, dato che i fatti di Bergamo risalgono non al novembre 2001, bensì all’aprile del 2002.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Secondo le linee interpretative emerse nella presente sede di lecrittimità, laddove risulti riconosciuta l’appartenenza di un soggetto a più sodalizi c può essere ritenuto il vincolo della continuazione, fra le varie ipotesi associative, ma esclusivamente a seguito di una specifica indagine, in ordine alla nat J ra delle diverse RAGIONE_SOCIALE, alla loro concreta operatività e alla loro continuità nel tempo, avendo sempre riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi avuti di mira e della tipologia di compagine che concorre alla loro formazione. Non è infatti sufficiente, all’uopo, il compimento di una ;ernplice valutazione circa la natura permanente del reato associativo, nonché i a ordine all’omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose.
Nonostante la contiguità geografica e cronologica delle diverse ;condotte associativo – e finanche ad onta della loro tendenziale omogeneità – le -nodalità concrete di consumazione dei vari delitti possono risultare, infatti, sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, piuttosto che all’attuazione di un preventivo progetto delinquenziale unitario (fra tante, Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, rv. 268786 e Sez. 6, n. 3851 del 09/02/2016, COGNOME, rv. 266106). Non è sufficiente, dunque, il riferirr :!nto alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operativiti; e sulla continuità dei medesimi nel tempo, al fine di accertare l’unicità del nonnento deliberativo e la sua successiva attuazione, attraverso la prcgressiva
appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, ovvero i ad u – a stessa organizzazione (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, rv. 2715E, )).
È stato inoltre chiarito, in tema di associazione per delinquére d stampo mafioso, che il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non idete . mina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al soCializii), atteso che la relativa struttura – caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine – accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua d eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in’ per lenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall’altro, non ne far no venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione de forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, rv. 269121); nvero, il principio secondo cui l’identità del disegno criminoso del reato continto viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condanna no si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quelli determii iati dalle RAGIONE_SOCIALE, nei quali detenzioni e condanne definitive sono ccettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuai: one non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come iuello di appartenenza ad un’associazione di stampo mafioso, quando il ségmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo – costituito da fasi di detenzione o da condanne – trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio (Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, rv. 251364).
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata ha disatteso l’invocato riconoscimento della continuazione fra le sentenze richiamate in parte narrativa, sulla base di una variegata serie di considerazioni. Il Giudice dell’esecu.7.ione ha sottolineato, infatti, la diversità ontologica e strutturale, riscontratine f – a le due organizzazioni valutate nelle diverse decisioni, trattandosi di sodalizi operanti in separati contesti geografici e in differenti periodi di tempo, oltre che connòtati per la diversa composizione soggettiva; non ha nemmeno mancato di evide – ziare, la Corte territoriale, come le due RAGIONE_SOCIALE fossero dedite al traff’co c diverse sostanze stupefacenti (il sodalizio attivo in Genova si occupa a della commercializzazione di hashish, mente quello operanti in Milano imp )rtava e cedeva cocaina). Il giudice dell’esecuzione ha anche segnalato corné sia Aata già rigettata l’istanza ex art. 669 cod. proc. pen., in ordine alle duie asspciazioni succitate.
Il tutto ha condotto la Corte di appello di Milano a ritenere che fossi: assente una preventiva ideazione unitaria e che, invece, si sia trattato di ri3oluzioni
criminose estemporanee, manifestazione di una generale propensione alla commissione di una data tipologia di condotte delittuose.
Tale impianto motivazionale solido, lineare e privo della pur minima forma di contraddittorietà, logica o infratestuale, viene aggredito dalla di resa con argomentazioni meramente fattuali e confutative, che si risolvono nell’auspicio di una nuova valutazione degli elementi di valutazione e conoscenza ogge:to delle sopra citate decisioni, ossia nel compimento di una operazione valutativa lel tutto avulsa dal perimetro demandato al giudizio di legittimità.
4.1. Giova anche sottolineare come la difesa – nell’atto di impugn azione espressamente escluda di aver domandato il riconoscimento della Contir uazione fra le due RAGIONE_SOCIALE, ovvero comunque di dedurre in contestazione la mancata applicazione della continuazione fra le stesse, in sé considerate; ribadisce, al contrario, di aver chiesto l’accertamento dell’unitarietà dell’associazione con separata istanza e di aver auspicato, nella presente sede, il riconoscinr nto del vincolo della continuazione fra gli episodi giudicati a Bergamo e gli a tri reati commessi a Genova e Milano, associazione compresa.
Stante anche la perimetrazione operata da parte del ricorrdnte, in conclusione, resta avulso dal thema decidendum dedotto in questa sede ogni rapporto fra i due reati associativi,
4.2. Posta tale precisazione, il ricorrente non deduce, in concreto, dlementi atti a contrastare la valutazione di assenza di medesimo disegno criminoso dei fatti di Bergamo, risalenti agli ultimi mesi dell’anno 2001 e di molto prezedenti, rispetto agli altri; né la difesa deduce esser stati trascurati elementi dota i di tal valenza evocativa, nell’avversato provvedimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dello spese processuali.
Così deciso in Roma, 13 settembre 2024.