Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33951 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33951 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in funzione di COGNOME dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. proposta nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili.
Ritenuto che il motivo unico, prospettato dal difensore, AVV_NOTAIO (violazione e falsa applicazione degli artt. 81 cod. pen., 192, 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità con travisamento di elementi istruttori), rappresenta doglianze inammissibili perché versate in fatto, riproduttive di questioni già devolute con l’istanza, sulle quali il COGNOME dell’esecuzione ha svolto corretti argomenti non contestati con specifica, puntuale, critica, volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, comunque, manifestamente infondate perché si denuncia vizio di palese illogicità della motivazione, che non emerge dall’esame del provvedimento impugnato.
Considerato che è costante l’indirizzo di legittimità secondo il quale il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l’intera serie, in relazione ai fatti giudicati con le due sentenze indicate, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare, all’assenza di elementi in base ai quali reputare che, fin dal momento dell’adesione di NOME ai sodalizi per i quali ha riportato condanna con la prima delle sentenze irrevocabili, questi avesse già programmato, per grandi linee la esecuzione del reato di ricettazione giudicato con la seconda sentenza, rimarcando l’ampio contesto temporale in cui sono stati commessi i fatti, nonché la disomogeneità della condotta rispetto ai reati fine dei sodalizi (art. 416-bis cod. pen. e 74 d. P.R. n. 309 del 1990).
Considerato, inoltre, che il COGNOME dell’esecuzione ha dato giustificazione in adesione all’indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013,
2 COGNOME
tI
dep. 2014, Amato, Rv. 259481) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab initio, perché legati a circostanze ed eventi contingenti.
Rilevato, infatti, che viene descritto il provvedimento di cognizione di cui alla prima sentenza, che indica NOME come “battitore libero”, inserito come referente nel clan COGNOME e che svolgeva attività, in prevalenza, nel settore del traffico di stupefacenti, nel cui contesto si registra l’espletamento di funzioni logistiche, consistenti nel recupero dei mezzi per le azioni di fuoco, ma anche della disponibilità dei luoghi di custodia di armi e delle chiavi del luogo di stoccaggio dello stupefacente (cfr. p. 2 e 3 dell’ordinanza impugnata).
Considerato che il ricorrente avversa tali considerazioni con argomenti versati in fatto (cfr. p. 7 e ss. del ricorso), riportando stralci del provvedimento di merito, relativi a deposizioni dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME, prospettando l’inserimento del condannato nel clan COGNOME, dal maggio 2009, per procurare mezzi funzionali agli spostamenti degli affiliati per i raid armati, così da ricondurre la condotta di ricettazione, accertata nel 2012, al momento dell’adesione al gruppo, sollecitando la rilettura delle deposizioni e incrociando la valutazione di elementi di prova, anche logica (cfr. p. 11 e ss. del ricorso), operazione inibita al COGNOME di legittimità.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il PrOident,