Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12224 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12224 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 21/03/1966
avverso l’ordinanza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano rigettava l’istanza tendente ad ottenere l’applicazione, ai sensi dell’art. 671, cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in relazione alle pene separatamente irrogate a NOME COGNOME per i reati di associazione per delinquere e di truffa, giudicati con le sentenze di condanna divenute irrevocabili rispettivamente in data 18 dicembre 2015 e in data 1 ottobre 2019 e già ritenuti in continuazione fra loro con una precedente decisione, e quelli di tentata estorsione, giudicati con una terza sentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 20 febbraio 2024.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, denunziando violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di esclusione dei presupposti della richiesta continuazione.
2.1. Con un primo motivo deduce che sono state erroneamente svalutate la rilevanza del collegamento probatorio fra i reati in esame, la contiguità temporale e l’omogeneità delle relative violazioni, tutte lesive dello stesso bene giuridico.
2.2. Con un secondo motivo lamenta la mancata considerazione dell’unicità del progetto criminoso, come risultante dagli elementi di cui sopra ed inoltre dal contenuto di alcune conversazioni intercettate in data 25 luglio 2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Ai fini del riconoscimento della continuazione è necessario individuare l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, da ciò derivando che tale istituto può trovare applicazione nel caso di un reato associativo e dei relativi reati fine, cioè riconducibili alla serie indeterminata di quelli oggett del programma associativo, solo quando risulti, attraverso una puntuale verifica, che i reati fine siano stati fatti oggetto di una specifica rappresentazione ed ideazione, almeno nelle linee essenziali, antecedentemente e comunque non dopo l’inizio della consumazione del reato associativo, ossia della condotta partecipativa (tra le altre, Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 – 01).
Il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione di tali principi attribuendo primaria rilevanza, in senso ostativo all’accoglimento dell’istanza e pur a fronte di reati tutti commessi in periodi coevi, agli apprezzamenti in ordine alla
struttura, all’oggetto del programma e alla concreta operatività del sodalizio di cui aveva fatto parte il ricorrente, riportando la condanna per il reato associativo.
Come è stato illustrato, la consumazione, e dunque l’ideazione, dei reati maturavano in ambiti e tempi diversi, in quanto i fatti già ritenuti in continuazione erano riferibili ad un’associazione finalizzata al commercio di capi d’abbigliamento contraffatti, mentre i tentativi di estorsione, giudicati con la terza sentenza, si verificavano nel contesto della gestione di un locale notturno e, per di più, si erano realizzati in altri ambiti territoriali e con la partecipazione di soggetti differenti.
Le doglianze mosse, enunciando nel primo motivo semplicemente principi e introducendo mere asserzioni, non si rapportano al corretto iter motivazionale.
Un percorso giustificativo che dà, altresì, conto dell’infondatezza della deduzione – sviluppata nell’altro motivo del ricorso – secondo cui, come comprovato dalle richiamate conversazioni intercettate, il ricorrente propose ad uno dei correi nel reato associativo di lavorare presso il predetto locale notturno.
Invero, come rappresentato nel provvedimento, si tratta di una circostanza irrilevante ai fini dell’accertamento della continuazione, venendo in evidenza un’iniziativa successiva all’inizio della condotta associativa, non avente nulla a che fare con i tentativi di estorsione nel diverso contesto della gestione di detto locale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paamento delle spese processuali. Così deciso il 08/01/2025.