Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28626 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione ai reati giudicati con 5 sentenze (1. Tribunale di Palmi in data 20/12/2017, irr. il 19/11/2020; 2. Tribunale di Palmi in data 04/03/2015, irr. il 03/04/2019; 3. Corte di appello di Reggio Calabria in data 26/01/2015, irr. il 17/01/2017; 4. Corte di assise di appello di Reggio Calabria in data 12/02/1996, irr. il 01/04/1997; 5. Tribunale di Reggio Calabria in data 04/01/1979, irr. il DATA_NASCITA), unificando i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 1, 2 e 3 e rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni trenta di reclusione ed euro 2.500 di multa, respingendo nel resto l’istanza.
1. GLYPH Avverso il provvedimento ricorre NOME COGNOME, per mezzo dei difensori AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che deduce, con un unico articolato motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., la violazione degli articoli 666 e 671 cod. proc. pen. e artt. 81 e 416 bis cod. pen.. Si duole in particolare il ricorrente della mancata unificazione, nell’ambito del medesimo disegno criminoso, anche RAGIONE_SOCIALE condanne di cui alle sentenze sub 4. e 5.: l’unità del disegno criminoso tra tutti i fatti di cui alle sentenze oggetto dell’istanza è da cogliersi nel fatto che il COGNOME aveva sempre agito quale capo dell’omonima cosca nel perseguimento di un fine unitario che era sempre stato quello di far vivere e prosperare l’associazione a lui riconducibile. Già le condotte giudicate nel procedimento “COGNOME NOME” (sentenza sub 5.) e “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” (sentenza sub 4.) si inquadrano quindi in quello che era, fin dall’inizio, il disegno criminoso del COGNOME quale vertice dell’omonima cosca operate in Rizziconi a far data già dagli anni ’70. Il COGNOME ha partecipato alle attività oggetto RAGIONE_SOCIALE sentenze sub 4. e 5. sempre quale soggetto posto a capo dell’omonima cosca COGNOME, strutturata su base famigliare, e nell’interesse della medesima cosca COGNOME. Le condotte oggetto dei due citati procedimento devono quindi ritenersi già espressione di quel programma criminoso unitario necessario per ritenere esistente il vincolo della continuazione. Anche l’ambito territoriale di riferimento tra le condotte più datate e quelle più recenti non era differente, essendo comunque limitrofo ed il mutamento della natura dei reati nel corso del tempo e della compagine associativo doveva ritenersi fisiologico ed inevitabile per un’associazione criminale, quale quella COGNOME, avente una vita così lunga.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve esser respinto.
Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, COGNOME, Rv. 243632). Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 – dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793).
La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità RAGIONE_SOCIALE violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro
linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Inoltre, è stato – a più riprese – affermato che «l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022).
Nel caso specifico, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che governano la subiecta materia.
In particolare, il Giudice dell’esecuzione – con ampia e convincente motivazione, espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo, scevra da aporie logiche e immune da censure in sede di legittimità – ha dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno portata a reputare l’inesistenza di una preventiva ideazione unitaria, ricomprendente i fatti giudicati con le sentenze sub 4. e 5.
Ha in particolare evidenziato come i fatti di cui alle sentenze sub 1. (estorsione COGNOME) e sub 2. (“Toro”), riguardassero condotte protratte dal 1999 al 2014; i fatti di cui alla sentenza sub 3. (estorsione COGNOME) si collocava temporalmente nel 2005.
Nella sentenza sub 4. (“RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE province”), le condotte associative risultano essere state commesse sino al 1983: inoltre i reati programmati erano i sequestri di persona, omicidi e traffico di stupefacenti, mentre nella più recente compagine associativa (sentenza sub 2.), i reati fine erano essenzialmente le estorsioni.
Il G.E. ha poi evidenziato come diverse fossero le compagini criminali: nel più recente processo c.d. Toro (sub 2.), COGNOME agiva con i propri famigliari (in particolare i due figli NOME e NOME), e con l’alleanza RAGIONE_SOCIALE famiglie COGNOME, COGNOME e COGNOME, mentre, nell’ambito del procedimento c.d. “RAGIONE_SOCIALE” (n. 5.) la compagine associativa «ruotava intorno alla cosca COGNOME che aveva l’egemonia criminale sul territorio di Rosarno e zone limitrofe e non ancora interno a quella dei COGNOME che era all’epoca ancora in via di espansione e rafforzamento».
< I fatti di cui alla sentenza sub 5. (COGNOME NOME + 59) riguardavano infine condotte protratte sino al gennaio 1978, ed anch'esse riguardavano consessi criminali che ruotavano interno alla famiglia di RAGIONE_SOCIALE: il G.E. ha correttamente argomentato come la distanza temporale dei fatti di causa, «unitamente alla diversità della compagine associativa criminale di base, che ha ruotato intorno alle vicende giudicate in quella sede», costituissero fattori impeditivi del riconoscimento della continuazione.
È principio noto e consolidato quello per cui, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità RAGIONE_SOCIALE condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 27/04/2021, Gattuso, Rv. 281375).
Appare pertanto del tutto logico, pertanto, l'argomentare del G.E. che, nell'evidenziare la distanza cronologica tra le associazioni giudicate con le sentenze indicate, e la loro diversa composizione, ha ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso.
Trattasi di una valutazione sul fatto, non rivedibile in questa sede. Basterà infatti rammentare come – in tema di giudizio di cassazione – restino inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi .e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa,' rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 6 – , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv.' 280601 – 01).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essere rigettata. Il rigetto del ricorso postula la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente