Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24774 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/09/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/septite le conclusioni del PG GLYPH . GLYPH It-Q. un-Ce C-U t Pet
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 28 settembre 2023 il Tribunale di Milano – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevoca introdotta da COGNOME NOME.
1.1 GLYPH In motivazione si rileva, in sintesi, che le condotte, giudicate in diverse sentenze, riguardano due violazioni del divieto di reingress (commesse la prima il 12 marzo e la seconda il 7 dicembre del 2018). Si tratta di due fatti che denotano una visibile assenza programmazione unitaria.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a due motivi con cui si dedu erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 La difesa del ricorrente prospetta, in sintesi, che:
R7
a)il Tribunale non avrebbe considerato come i reingressi siano stati entram funzionali alla consumazione di reati contro il patrimonio, già riunit continuazione tra loro;
era pertanto evidente la programmazione unitaria che includeva le violazion – anche – del divieto di reingresso, aspetto che il Tribunale trascura in m illegittimo.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto per motiv manifestamente infondati, per le ragioni che seguono.
3.1 Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice d merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazio delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indic rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione delle cond termini di unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo de diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da par soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzio criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolo
sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cu materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano d sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i reati commessi) che caratterizza il reato continuato.
3.2. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per n – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiam psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di ness esteriori – tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espr di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tut i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in rela loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità de condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire confo al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro preve quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserv ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di u unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Se n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017 rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento del continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che ne processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la cont spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistemati
e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al Momento della commission del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro li essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frut determinazione estemporanea.
Nel caso in esame il giudice della esecuzione ha tenuto conto del prospettazione difensiva (correlazione con i reati contro il patrimon commessi dopo loe due condotte di reingresso) ma ha argomentato circa la manifesta occasionalità delle specifiche condotte di abusivo reingresso Si tratta di valutazione non illogica, il che esclude rivalutazioni presente sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi a ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente