Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33411 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33411 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/s.~le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza dell’H settembre 2023 della Corte di assise di appello di Bari che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
1) al reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., commesso dal 2006 a dicembre 2010 in Bari, e ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi dal 2008 al dicembre 2010, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 19 giugno 2013, definitiva il 10 giugno 2014;
2) ai reati di porto di arma RAGIONE_SOCIALEdestina, ricettazione e omicidio, aggravati dalla c.d. connessione e agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, 648, 575 cod. pen. e 7 d.I.13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commessi il 20 luglio 2007 in Bitonto, giudicati dalla Corte di assise di appello di Bari con sentenza del 24 maggio 2021, definitiva il 22 novembre 2022.
L’interessato aveva evidenziato che il delitto di omicidio fosse stato commesso quando lo stesso aveva fatto parte della realtà associativa sub 1 ed al fine di agevolare l’attività di tale associazione.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta, evidenziando che tale omicidio fosse stato posto in essere in forza di eventi del tutto contingenti e non preventivabili nel momento in cui COGNOME aveva deciso di far parte della realtà associativa.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe offerto considerazioni disancorate alle esplicite analisi contenute nelle sentenze di condanna e avrebbe rigettato la richiesta senza fornire sul punto alcuna valida motivazione.
In particolare, secondo il ricorrente, dalla lettura delle sentenze di condanna, appariva chiaro che il delitto di omicidio fosse stato perpetrato al fine di salvaguardare l’operatività dell’associazione di tipo mafioso, come anche confermato dall’applicazione della circostanza aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del
1991, riconosciuta in capo al condanNOME anche sotto il profilo dell’agevolazione mafiosa.
Il fatto che COGNOME avesse svolto un ruolo di partecipe nell’ambito dell’associazione era confermato da quanto accertato da differente giudice dell’esecuzione (Corte di appello di Bari) che, con ordinanza del 17 dicembre 2019 (allegata all’istanza ex art. 671 cod. proc. pen.), aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub i e i reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (non oggetto del presente procedimento), dopo aver evidenziato che il condanNOME aveva commesso i reati quando aveva fatto parte dell’associazione di tipo mafioso riconducibile al c.d. RAGIONE_SOCIALE, avente natura di associazione armata.
Pertanto, vi era la prova del fatto che COGNOME, sin dal momento in cui aveva deciso di aderire all’associazione, avesse già preventivato di porre in essere atti di ritorsione nei confronti di un collaboratore di giustizia, a prescindere dal fatto che la specifica vittima fosse stata antecedentemente designata.
A sostegno di tale tesi, vi era il fatto che anche altri esponenti della medesima realtà associativa (NOME COGNOME e NOME COGNOME) erano stati condannati in ordine al reato sub 2.
Il giudice dell’esecuzione, poi, aveva omesso di rilevare la sussistenza degli ulteriori elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali: il medesimo contesto territoriale, il contiguo arco temporale nel quale erano state poste in essere le condotte e la medesima spinta criminale che aveva mosso il condanNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova premettere che, con riferimento ai rapporti tra l’associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).
Non è configurabile, pertanto, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, COGNOME Giudice, Rv. 275334-02).
Il principio affermato in giurisprudenza per l’accertamento del medesimo disegno criminoso fra reato associativo e reati fine, quindi, fa riferimento al momento genetico della deliberazione criminosa.
Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con l’ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che l’omicidio di COGNOME – partecipe della medesima associazione di tipo mafioso di riferimento del primo – era stato deliberato dall’organizzatore della realtà associativa per questioni del tutto contingenti e non preventivabili ab origine, in quanto conseguenti a circostanze ed eventi che, seppur appartenenti alla vita associativa, erano del tutto occasionali e che, quindi, non avrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell’associazione stessa.
Era emerso, infatti, che NOME COGNOME – colui che capeggiava l’associazione di tipo mafioso della quale faceva parte anche COGNOME – aveva deciso di far uccidere COGNOME, che aveva partecipato ad un agguato ai danni di NOME NOME e COGNOME NOME (appartenenti a una organizzazione criminale antagonista), poiché questi aveva minacciato di accusare i complici nel caso di arresto, posto che l’autovettura utilizzata per il predetto agguato era a lui intestata.
Secondo il giudice dell’esecuzione, quindi, doveva escludersi che COGNOME avesse potuto ideare una programmazione di massima dell’omicidio di COGNOME sin dal momento in cui aveva deciso di aderire al sodalizio, posto che, in quel momento, il predetto agguato non era ancora stato posto in essere.
Infatti, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente – secondo il quale non sembrerebbe necessario preventivare il fatto in concreto, seppur a grandi linee, ai fini dell’applicazione dell’istituto della continuazione – per la configurabilità de continuazione è necessaria un’unica complessa e concreta deliberazione preventiva, alla quale segua, per ogni singola azione, una deliberazione specifica.
Deve, invece, escludersi che un generico programma di attività delinquenziale, o un mero sistema di vita improntato alla delinquenza, possano essere considerati elementi sintomatici della sussistenza del vincolo della continuazione tra diversi reati.
La giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso, poi, appare non conferente al caso in esame, in quanto – in parte – riferita al diverso istituto de concorso morale nel reato di omicidio (Sez. 1, n. 48590 del 17/10/2017, COGNOME, Rv. 271551 – Sez. 5, n. 47739 del 12/11/2003, COGNOME, Rv. 227777) e – in parte – non pertinente: nell’ulteriore sentenza richiamata (Sez. 1, n. 11359 del 03/04/2020, COGNOME, non mass.), la Corte si è limitata ad annullare un’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, nel rigettare un’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., aveva ritenuto elemento ostativo all’accoglimento il fatto che le vittime dei singoli reati predatori, sebbene individuate, fossero diverse tra loro.
Il Collegio, pertanto, condividendo la costante giurisprudenza di legittimità espressa sul punto, ritiene che il giudice dell’esecuzione abbia correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo il quale non può essere riunito dal vincolo della continuazione un reato-fine non preventivato, seppur a grandi linee, dal soggetto agente, nel momento in cui lo stesso ha deciso di partecipare alla realtà associativa di riferimento nell’ambito del quale tale reato sarebbe stato posto in essere.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30/04/2024