Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10286 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10286 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 11/06/1986
avverso l’ordinanza avverso l’ordinanza del 12/11/2024 della Corte d’assise di appello di Napoli in funzione di Giudice dell’esecuzione dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza impugnata il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza del condannato di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati con due sentenze definitive emesse in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, cod. pen. (clan Aversano)accertato sino al 30 settembre 2013 (seconda sentenza) e omicidio e detenzione e porto di arma commessi in data 2 gennaio 2006 (terza sentenza, per avere il difensore limitato l’istanza a tali titoli, con esclusione di quello relativo al reato di cui all’art. 73 d n. 309 del 1990 commesso in data 22 maggio 2008).
Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME (erronea interpretazione degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. con vizio di
motivazione anche in relazione alla documentazione difensiva allegata all’istanza), è aspecifico perché prospetta deduzioni generiche, prive della indicazione delle ragioni in fatto e in diritto che le sorreggono, nonché versate in fatto, dunque, non consentite nella presente sede e, in ogni caso, manifestamente infondate perché l’asserito difetto di motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato.
Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto d determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074) e che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazion un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell’esecuzione con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineandc non poteva essere unificante nemmeno la (eventuale) finalizzazione del reato di omicidio al rafforzamento del sodalizio per il quale il ricorrente ha riportato condanna, con ragionamento in linea con l’indirizzo interpretativo secondo il quale (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259481) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programnnabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali (cfr. penultima pagina del provvedimento, dove si specifica che l’omicidio, in questo caso, è sorretto da un autonomo movente, da un’autonoma giustificazione, estemporanea e contingente, tale da non potersi ricondurre l’episodio alla stessa finalizzazione rispetto al reato associativo, motivazione attaccata con censura in fatto, in considerazione del ruolo di mero esecutore del giovane affiliato COGNOME quindi materiale esecutore di reati che
gli venivano indicati dal capo clan rispetto al quale non sarebbe stato arato il tema della ideazione generale al momento della sua affiliazione).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerate le censure devolute.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Preside te