Reato Continuato: Quando la Somiglianza dei Reati Non Basta
L’istituto del reato continuato, disciplinato dall’articolo 81 del Codice Penale, rappresenta una colonna portante del nostro sistema sanzionatorio. Esso consente di mitigare la pena per chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta dei fatti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la semplice somiglianza dei reati commessi non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’unica programmazione criminale, specialmente quando le condotte si inseriscono in contesti associativi differenti.
Il Caso: Due Condanne per Stupefacenti
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un soggetto condannato con due sentenze definitive, emesse in anni diversi, per reati legati alla disciplina sugli stupefacenti. L’interessato aveva presentato un’istanza, ai sensi dell’art. 671 del codice di procedura penale, per ottenere il riconoscimento del reato continuato tra i fatti giudicati nelle due sentenze. L’obiettivo era unificare le pene inflitte, ottenendo un trattamento sanzionatorio più favorevole. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto la richiesta, spingendo il condannato a presentare ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte: Niente Applicazione del Reato Continuato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Secondo i giudici di legittimità, le argomentazioni del ricorrente erano generiche e non riuscivano a scalfire la logicità e la correttezza della valutazione effettuata nel precedente grado di giudizio. Il ricorso si basava essenzialmente sulla medesima tipologia di reati (violazioni della legge sugli stupefacenti) e sulla loro vicinanza temporale, elementi ritenuti insufficienti a provare l’unicità del disegno criminoso.
Le Motivazioni della Cassazione sul Reato Continuato
Il cuore della decisione risiede nell’analisi degli elementi che si opponevano all’individuazione di un medesimo disegno criminoso. La Corte d’Appello, con una motivazione considerata puntuale e logica dalla Cassazione, aveva evidenziato delle differenze sostanziali tra i fatti oggetto delle due condanne.
In particolare, era emerso che i reati erano riconducibili a due distinte associazioni criminali, che operavano con modalità e soggetti diversi. Questa circostanza è stata ritenuta decisiva per escludere che le varie condotte potessero derivare da un’unica programmazione iniziale. La presenza di due contesti associativi distinti, infatti, è un forte indicatore della mancanza di quell’unità di intenti che costituisce il presupposto indispensabile per l’applicazione dell’articolo 81 del Codice Penale. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: per il riconoscimento del reato continuato, non è sufficiente una generica affinità tra i reati commessi. È necessario dimostrare, con elementi concreti, che tutte le condotte illecite erano state programmate fin dall’inizio come parte di un unico piano. La valutazione del giudice deve andare oltre la natura dei reati e il dato temporale, analizzando il contesto, le modalità operative e i soggetti coinvolti. Quando, come nel caso di specie, i fatti si inseriscono in due contesti criminali separati e distinti, l’ipotesi di un unico disegno criminoso viene meno, impedendo l’applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto per il reato continuato.
È sufficiente che due reati siano dello stesso tipo per ottenere il riconoscimento del reato continuato?
No, secondo l’ordinanza, la medesimezza del titolo dei reati e la vicinanza temporale non sono di per sé sufficienti a dimostrare l’esistenza di un unico disegno criminoso, che è il presupposto per applicare il reato continuato.
Cosa ha considerato la Corte per escludere il medesimo disegno criminoso?
La Corte ha valorizzato gli elementi contrari all’unicità del disegno criminoso, in particolare il fatto che i reati fossero riconducibili a due associazioni criminali distinte, che operavano in modi diversi e con soggetti diversi.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della decisione impugnata. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende a causa della colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1364 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1364 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a AGRIGENTO il 20/12/1988
avverso l’ordinanza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
LETTO
il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l’istanza, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., ten ad ottenere l’applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. in relazione alle inflitte per i reati giudicati con sentenze irrevocabili emesse il 26/02/2021 e il 13/02/2023;
RILEVATO
che il ricorso, denunziando violazione di legge, muove rilievi che non possiedono alcuna idoneità a smentire la correttezza e la logicità delle puntuali valutazioni di merito, rapporta perimetro normativo delle continuazione e ai definitivi accertamenti intervenuti nella sede d cognizione; infatti, le critiche, affidandosi a discorsivi rilievi riferibili in def medesinnezza del titolo dei reati concernenti le violazioni della disciplina sugli stupeface separatamente giudicate, oltre al dato temporale, trascurano del tutto di considerare gli elementi contrari all’individuazione del medesimo disegno criminoso desunti in motivazione da tratti distintivi dei fatti, riconducibili a due associazioni operanti in modo e con soggetti d
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore de[la cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024.