Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20255 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/11/2023 della CORTE DI APPELLO DI ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 2 novembre 2023 la Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di sei sentenze di condanna emesse nei suoi confronti, tra cui, nella parte che è di interesse per questo giudizio, quelli oggetto delle seguenti sentenze:
sentenza della Corte di appello di Roma del 2 dicembre 2015 di condanna per il reato dell’art. 628, comma 3, cod. pen.
sentenza della Corte d’appello di Roma del 31 gennaio 2022 di condanna per plurimi reati dell’art. 628, comma 3, cod. pen.
Nell’accogliere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha determinato la pena complessiva del reato continuato in 7 anni e 10 mesi di reclusione e 2.500 euro di
multa così determinata: 7 anni e 4 mesi di reclusione e 2.300 euro di multa per i reati oggetto della sentenza della Corte d’appello di Roma del 31 gennaio 2022, aumentati di 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa per il reato oggetto della sentenza della Corte d’appello di Roma del 2 dicembre 2015.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge perché il reato oggetto della sentenza della Corte d’appello di Roma del 2 dicembre 2015 era già stato posto in continuazione con i reati oggetto della sentenza della Corte d’appello di Roma del 31 gennaio 2022, talché la pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione e 2.300 euro di multa che il giudice dell’esecuzione ha assunto come pena base, in realtà, comprendeva anche la pena inflitta a titolo di aumento per continuazione per tale ultimo reato; ne consegue che l’aumento di 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa è stato inflitto in violazione di legge e del divieto di reformatio in peius.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che la sentenza della Corte d’appello di Roma del 31 gennaio 2022 aveva già riconosciuto la continuazione con i fatti oggetto della sentenza della stessa Corte del 2 dicembre 2015 (“merita invece di essere accolto il motivo di appello proposto dagli imputati con cui si chiede’ di unificare sotto il vincolo della continuazione i fatti oggi giudicati con quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Roma del 17 aprile 2015 nei confronti di tutti gli imputati, riformata in punto di qualificazione del reato, e quindi di pena, dalle sentenze della Corte d’appello di Roma del 2 dicembre 2015 pronunciata nei confronti di NOME e del 9 febbraio 2016 pronunciata nei confronti di omissis), ed aveva ritenuto più grave il reato di cui al capo A) della sentenza della Corte di appello di Roma del 2 dicembre 2015 (“in considerazione della maggiore gravità della pena in concreto inflitta con le predette sentenze irrevocabili a tutti gli imputati per il reato più grave di cui al capo A) delle predette sentenze”).
Di conseguenza, la Corte di appello aveva poi determinato il trattamento sanzionatorio complessivo nel seguente modo: “valutati tutti i criteri dell’articolo
133 cod. pen., questa Corte reputa adeguata e congrua per i delitti oggi giudicati la pena complessiva di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 1500 di multa per l’imputato COGNOME, così determinato per ciascun imputato l’aumento di pena in continuazione con i reati oggetto delle sentenze irrevocabili sopra menzionate: per COGNOME anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 500 di multa di aumento per la continuazione per il più grave delitto di cui al capo A), aumentato di 1 anno di reclusione ed euro 300 di multa per la continuazione con quello sub B), aumentato di 1 anno di reclusione e 300 di multa per la continuazione con quello sub D), aumentato di 4 mesi di reclusione ed euro 200 di multa per la continuazione con quello sub C), aumentato di 4 mesi di reclusione ed euro 200 di multa per la continuazione con quello tentato sub F), così determinando in anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 1500 di multa l’aumento di pena per la continuazione con i reati oggetto della sentenza irrevocabile sopra menzionata (…)”.
Ne consegue che effettivamente nella pena della sentenza della Corte d’appello di Roma del 31 gennaio 2022 era già ricompresa quella della sentenza della medesima Corte del 2 dicembre 2015.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, in questa parte relativa al trattamento sanzionatorio, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, in cui il giudice dell’esecuzione dovrà rideterminare la pena complessiva alla luce di quanto indicato in questa sentenza.
Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in osservanza di quanto deciso dalla sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d’appello di Roma per nuovo tu giudizio. GLYPH
Così deciso il 2 maggio 2024
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