Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13568 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13568 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: 1) NOMECOGNOME NOMECOGNOME nato a San Severo il 20/06/1946 2) NOMECOGNOME NOME NOMECOGNOME nato a San Severo il 18/08/1986 avverso la sentenza emessa il 14/03/2023 dalla Corte d’Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto a COGNOME NOMECOGNOME e il rigetto del ricorso di COGNOME NOME Carlo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/03/2024, la Corte d’Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Foggia, in data 08/09/2021, nei confronti (tra gli altri) di COGNOME e COGNOME NOME COGNOME in relazione – come meglio rispettivamente specificato in rubrica – ad una serie di reati ex art 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
In particolare, per quanto qui rileva, la Corte d’Appello – preso atto della rinuncia degli imputati ai motivi diversi da quelli relativi alla determinazione dell pena – ha mitigato il trattamento sanzionatorio applicato ai predetti imputati (in misura pari ad anni cinque, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed Euro 21.600
di multa quanto a COGNOME NOMECOGNOME e ad anni cinque, mesi due, giorni venti di reclusione ed Euro 21.600 di multa quanto a COGNOME NOMECOGNOME.
Ricorrono per cassazione con unico atto i COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando carenza di motivazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena come rideterminati dalla Corte territoriale.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME per essere i reati estinti per morte dell’imputato, ed il rigetto del ricorso quanto a COGNOME NOMECOGNOME essendo la motivazione in linea con quanto precisato dalle Sezioni Unite in caso di aumenti per la continuazione di modesta entità.
Con memoria del 23/02/2025, il difensore dei ricorrenti ha prodotto certificato attestante il decesso di COGNOMENOMECOGNOME NOME rinunciando alla trattazione orale per concomitante impegno professionale e ribadendo le censure formulate nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente evidenziarsi l’irrilevanza della rinuncia alla trattazione orale, e la tardività delle considerazioni di merito svolte dal difensore con la memoria presentata solo due giorni prima dell’udienza.
In forza del predetto certificato, deve farsi applicazione, quanto alla posizione di COGNOME dell’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l’enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. per essere i reati estinti per morte dell’imputato» (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 – 01).
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è infondato.
Deve invero condividersi il richiamo, contenuto nella requisitoria del Procuratore Generale, alla parte conclusiva del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte in tema di doveri motivazionali nell’irrogazione del trattamento sanzionatorio per il reato continuato.
Se è vero infatti che, secondo le Sezioni Unite, «il giudice deve provvedere non solo all’individuazione dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, che nell’affermare la necessità di una motivazione in ordine a ciascun reato-satellite», è anche vero che la rigidità del principio è stata temperata, con la medesima pronuncia, chiarendo «che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai
singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
In tale prospettiva ermeneutica, deve ritenersi che – avuto anche riguardo alla consistente riduzione della pena complessivamente irrogata a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen. (da anni tre, mesi uno ad anni uno, mesi dieci di reclusione; da Euro 9.000 ad Euro 5.400 di multa) – il sintetico riferimento alla resipiscenza dimostrata con la rinuncia agli altri motivi possa essere ritenuto sufficiente, ai fini specifici che qui interessano.
D’altra parte, deve escludersi ogni margine di incertezza quanto all’attribuzione degli aumenti ai singoli reati, avendo la Corte territoriale seguito i medesimo ordine adottato dal primo giudice, come chiaramente palesato dalla proporzionale riduzione via via determinata, fino all’ultimo aumento indicato in mesi sei di reclusione e Euro 1.200 di multa, sensibilmente maggiore degli altri: esattamente come avvenuto per il corrispondente ultimo aumento che era stato applicato dal Tribunale, per il più grave reato di cui al capo 12, nella misura di un anno di reclusione e Euro 2.400,00 di multa (cfr. rispettivamente pag. 9 della sentenza impugnata e pag. 68 della sentenza di primo grado).
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME e la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME perché i reati sono estinti per morte dell’imputato. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
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Il Presidente