Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4884 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/03/2023 del TRIBUNALE di TREVISO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 3 marzo 2023 del Tribunale di Treviso che, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
al reato di ricettazione, ai sensi dell’art. 648 cod. pen., commesso il 24 dicembre 2013 in Grandate, giudicato dal Tribunale di Como con sentenza del 10 luglio 2018, definitiva il 25 settembre 2018;
al reato di appropriazione indebita, ai sensi dell’art. 646 cod. pen., commesso in epoca successiva a ottobre 2013 in Mezzani, giudicato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 26 settembre 2019, definitiva il 13 aprile 2019;
al reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell’art. 497-bis cod. pen., commesso il 20 novembre 2018 in Treviso, giudicato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 2 marzo 2020, definitiva il 20 ottobre 2021.
Il giudice dell’esecuzione, evidenziata la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell’istanza, ha rideterminato la pena finale in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 3.700,00 di multa (l’errore di calcolo nell’ammontare complessivo della pena finale è stato corretto con provvedimento dell’8 marzo 2023), così quantificata: pena base di anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato sub 1, aumentata di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa per la continuazione con il reato sub 2, ulteriormente aumentata di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa per la continuazione con il reato sub 3.
Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione, dopo aver determinato la pena base, avrebbe quantificato gli aumenti di pena dei reati posti in continuazione senza offrire sul punto alcuna motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, considerando che, nel caso in cui venga applicato un aumento modico di pena – come nel caso si specie – l’obbligo di motivazione del giudice dell’esecuzione si attenua.
In tema di reato continuato, infatti, se è necessario ribadire che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), è anche utile ricordare che, su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).
E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189).
Principi non dissimili sono stati espressi con particolare riferimento alle pene determinate in materia di continuazione: se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l’obbligo motivazionale si più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sul punto).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha determinato la pena complessiva, individuando non solo il reato più grave stabilito per la pena base, ma anche calcolando l’aumento di pena in modo distinto per i singoli reati satellite, specificando l’entità dei singoli aumenti di pena, estremamente modesta rispetto alla pena minima edittale rispettivamente prevista.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023