Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11573 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11573 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 7 ottobre 2025, dep. il 29 ottobre 2025, in accoglimento dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta nell’interesse di NOME COGNOME, ha ritenuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra le seguenti sentenze:
Corte d’appello di Bologna n. 364 del 23 gennaio 2024 (di conferma della sentenza del GUP Bologna n. 230 del 3 febbraio 2024, irrevocabile l’8 gennaio 2025: sub 4 casellario giudiziale), di condanna alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione per i delitti di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso tra ottobre 2018 e gennaio 2019,
ed all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dalla fine del 2017 con condotta permanente al 2018;
Corte d’appello di Bologna n. 5619 del 19 settembre 2018 (emessa in parziale riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Bologna n. 1156 del 21 febbraio 2010, irrevocabile il 28 maggio 2020: sub 2 casellario giudiziale), di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso nel gennaio 2019.
Conseguentemente ha rideterminato la pena complessiva in anni dodici di reclusione, così determinata: ritenuto piø grave il reato giudicato come reato base nella sentenza del punto 1) e operati gli aumenti per la continuazione interna in conformità al giudice di merito, pena individuata in anni 9 e mesi 4 di reclusione, aumentata, per la continuazione con il reato satellite di cui alla sentenza indicata al n. 2), di anni 2 e mesi 8 di reclusione (già diminuita di un terzo per il rito).
Ha proposto tempestivo ricorso il difensore fiduciario abilitato di NOME COGNOME che, con unico motivo, si duole dell’erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione nella rideterminazione della pena, per avere il giudice dell’esecuzione erroneamente calcolato l’aumento per la continuazione in misura di anni 2 e mesi 8 di reclusione.
La rideterminazione della pena viola i principi consolidati giurisprudenziali secondo i quali il giudice deve assumere come base la pena inflitta per il reato piø grave valutando proporzionalmente l’aumento per ciascun reato satellite in rapporto al numero, all’omogeneità, alla gravità e alla pena già applicata per i reati interni.
Nella specie, i reati unificati nella sentenza sub 1) n. 364 del 2024 comprendono una pluralità di episodi (oltre diciassette) coprendo l’intero arco temporale dall’ottobre 2018 al gennaio 2019 e l’aumento interno Ł stato di soli otto mesi, pari ad un quarto della pena complessiva, mentre l’episodio unificato in executivis di cui alla sentenza sub 2) n. 5619 del 2019 pur costituendo una singola cessione della medesima sostanza, nella medesima area e nel medesimo periodo temporale, Ł oltre quattro volte superiore senza che il provvedimento impugnato espliciti l’iter logico-giuridico seguito in sede di rideterminazione della pena ex art. 671 cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta del 19 gennaio 2026, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso Ł fondato e, pertanto, merita di essere accolto.
1. La giurisprudenza di legittimità Ł ferma nel ritenere che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – Ł tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269-01; cfr. già Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280216-01; Sez. 1, n. 17209 del 25/5/2020, COGNOME, Rv. 279316-01).
Ed ancora, in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, COGNOME, cit.), hanno precisato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, Ł tenuto a calcolare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati-satellite, dandone conto nella motivazione, ed hanno ulteriormente precisato – richiamando Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sul punto – che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cpv. cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (conf. da ultimo Sez. 1, n. 32132 del 12/09/2025, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 25742 del 3/6/2025, Aliaj, non mass.; Sez. 3, n. 1033 del 18/11/2024, dep. 2025, Aprile, non mass.).
Laddove, quindi, gli aumenti operati per i reati-satellite siano prossimi, per la loro entità, alle pene inflitte in sede di cognizione, Ł necessario che la statuizione del giudice dell’esecuzione sia sorretta da piø analitica motivazione delle ragioni di tale scelta, in sØ legittima ma necessitante di specifica spiegazione alla luce dei criteri indicati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., come richiesto da questa Corte, nella sua espressione piø autorevole.
Ciò che non Ł accaduto nel caso che ci occupa, posto che – come fondatamente eccepito dal ricorrente, la motivazione dell’ordinanza si limita a richiamare genericamente l’omogeneità dei reati e la contiguità temporale senza però giustificare il quantum dell’aumento operato per il reato-satellite di cui alla sentenza sub 2), di oltre quattro volte superiore (anni 2 e mesi 8 di reclusione) rispetto all’aumento interno (mesi otto di reclusione) riconosciuto nella sentenza sub 1) per una pluralità di fatti (capi 6, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 43).
Si impone pertanto l’annullamento dell’impugnata ordinanza, relativamente al
trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, per nuovo giudizio affinchØ, libero nell’esito, si conformi ai principi di diritto suindicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bologna.
Così Ł deciso, 24/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente