Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37086 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37086 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 6/2/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 6.2.2024, il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, provvedeva in ordine ad un’istanza, proposta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, di accertare l’effettiva consistenza del cumulo di pene in esecuzione nei confronti del condannato e di applicare la disciplina della continuazione tra i reati per i quali aveva riportato condanna.
Limitando in questa sede l’esposizione del contenuto del provvedimento impugnato in rapporto ai motivi di ricorso, il Tribunale di Venezia, in particolare, ha ritenuto che fosse ravvisabile la continuazione tra i reati di cui alle sentenze riportate ai nn. 10), 12), 16) e 18) del certificato del casellario giudiziale di RAGIONE_SOCIALE (furti commessi in un arco temporale contenuto e in un ambito geografico ristretto), mentre ha poi affermato che non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. in relazione ai residui reati.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 81, comma secondo, cod. pen.
Lamenta, in particolare, che il giudice dell’esecuzione, nell’apprezzamento dell’eventuale unicità del disegno criminoso, abbia valorizzato il solo elemento spaziale, escludendo dalla continuazione altri reati che erano stati commessi a distanza cronologica ravvicinata e che avevano ad oggetto beni protetti e violazioni omogenee, oltre che il medesimo modus operandi. Il provvedimento impugnato si sostiene – ha dunque preso in considerazione solo alcuni degli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. la mancanza di motivazione circa il diniego parziale di riconoscimento della continuazione.
In sostanza, si richiamano i medesimi rilievi già mossi con il primo motivo, censurando che la motivazione dell’ordinanza sia carente per non avere il giudice dell’esecuzione preso in considerazione le argomentazioni poste a sostegno dell’istanza e per non aver illustrato le ragioni in base alle quali ha escluso solo per alcuni reati l’applicazione della disciplina della continuazione.
Con requisitoria scritta del 30.4.2024, il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata, in quanto il giudice dell’esecuzione, dopo aver argomentato circa le ragioni per cui ha ritenuto di riconoscere la continuazione solo tra quattro reati, ha aggiunto che “ne consegue che non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’istituto del reato continuato ai residui delitti”, con motivazione apparente che non consente di individuare il relativo percorso logico-giuridico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Effettivamente, il giudice dell’esecuzione, nella parte in cui rigetta la richiesta di applicazione della continuazione per alcuni dei reati commessi da RAGIONE_SOCIALE, non prende in considerazione gli indici eventualmente sintomatici della medesimezza del disegno criminoso, che pure dà atto siano stati rappresentati nell’istanza difensiva (uniformità del modus operandi, omogeneità della tipologia dei beni oggetto di furto, riconducibilità dei reati ad un’area geografica limitata, ristrettezza del lasso temporale intercorso tra i singoli furti).
Dopo avere riconosciuto che questi indici sussistono solo per una parte dei reati per i quali NOME è stato condannato, l’ordinanza si limita ad aggiungere, in modo alquanto apodittico, che “di conseguenza” non sussistono le condizioni per l’applicazione della continuazione ai reati residui, ma senza spiegarne le ragioni.
Si tratta di una lapidaria conclusione, che non fa applicazione del principio secondo cui l’apprezzamento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Né potrebbe in alcun modo ritenersi che su questo punto la motivazione del giudice dell’esecuzione sia da considerarsi implicita, perché tanto richiederebbe che dal tenore del provvedimento sia possibile enucleare le ragioni del convincimento del giudice ed affermare che ogni elemento rilevante sia stato tenuto presente, in modo da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata.
Nel caso di specie, invece, l’ordinanza impugnata transita seccamente dalla motivata applicazione della disciplina della continuazione per alcuni reati al non motivato diniego della stessa per altri reati, che nemmeno individua quanto alla loro tipologia o alle loro coordinate spazio-temporali.
Circoscrivere, sia pure in modo adeguatamente motivato, ad una parte dei reati il riconoscimento della sussistenza del medesimo disegno criminoso, non significa affatto negarla implicitamente per gli altri, in relazione ai quali sarebbe stato comunque necessario indicare specificamente le ragioni per cui gli indici sintomatici della continuazione che erano stati giudicati rilevanti per alcuni furti non lo fossero invece per i restanti.
Invece, il tribunale non si è fatto carico di esaminare – o, quantomeno, di dare conto di avere esaminato – gli elementi rappresentati dalla difesa per sostenere che ricorresse un unico programma delittuoso sottostante a tutti i reati ascritti a RAGIONE_SOCIALE.
Ciò significa, pertanto, che la motivazione è assente nella parte del provvedimento che esclude l’applicazione della disciplina della continuazione ai reati diversi da quelli indicati ai nn. 10), 12), 16) e 18) del certificato del casella giudiziale dell’imputato.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla statuizione sul diniego della continuazione, con rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo giudizio sul punto alla luce dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla statuizione sul diniego della disciplina della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Venezia.
Così deciso il 7.6.2024