Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26077 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26077 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che AVV_NOTAIO propone, per il tramite del proprio difensore, ricorso avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila, che, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, ha, accogliendo il motivo di appello, riunito i reati sotto il vincolo della continuazione e ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen. (capo a) e 707 cod. pen. (capo b), rideterminando, di conseguenza, la pena;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell’art. 545 – bis cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale – dopo la lettura del dispositiv – avrebbe dovuto avvisare l’imputato della possibilità di applicare le pene sostitutive di cui all’art. 53 della legge 689 del 1981, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste ed inoltre contrasta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «l’applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall’art. 95 del d.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell’imputato, d formularsi, al più tardi, nel corso della udienza di discussione» (Sez. 4, Sentenza n. 636 del 29/11/2023 Rv. 285630 – 01; si veda anche Sez. 1, Sentenza n. 2090 del 12/12/2023 -dep. 17/01/2024- Rv. 285710);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno portato la Corte territoriale a determinare l’aumento di due mesi di reclusione a titolo di continuazione per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., è manifestamente infondato, sia per contrarietà dell’assunto difensivo alla giurisprudenza di legittimità sul tema in esame (v. in fra), sia per mancato confronto, critico ed effettivo, con le ragioni illustrate dal giudice d’appello a proposito del più generale trattamento sanzionatorio, che valgono a supportare indirettamente anche il disposto aumento a titolo di continuazione. E, infatti, può dirsi rispettato il rapporto di proporzion tra la pena base del delitto di tentato furto e quella, in aumento ex art. 81 cod. pen., per la contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen., dati i riferimenti operati dalla Corte territoriale: 1) alla carenza di giustificazioni da parte del prevenuto a proposito degli arnesi rinvenuti nella sua borsa; 2) all’altro illecito accertat (tentato furto); 3) alla “negativa personalità del prevenuto, desumibile dai numerosi precedenti penali”, che ha, peraltro, impedito la concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che l’invocata sostituzione della pena
detentiva con quella pecuniaria sostitutiva. Di poi, la Corte d’appello ha operato, a titolo di continuazione, un aumento di soli due mesi di reclusione (in sostanza riducendo in maniera rilevante la complessiva pena detentiva inflitta); si tratta di pena nettamente inferiore a quella detentiva di mesi sei (di arresto) determinata dal giudice di primo grado per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., sicché può ritenersi sufficiente il riferimento al percorso motivazionale, sopra richiamato, a supporto della determinazione del trattamento sanzionatorio finale («in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.»: Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 – 01; Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01, nella quale, in motivazione, si è specificato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i l previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024