Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30188 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30188 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte di appello di Venezia letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alle condotte anteriori al 2 agosto 2017 con rinvio alla Corte di
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; appello di Venezia per rideterminazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 13 dicembre 2023 dal Tribunale di Padova, in parziale riforma della decisione ha asolto l’imputato dalle cessioni a favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta in relazione alle altre cessioni d stupefacente di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ai capi A), B) e C).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio mancando – come dedotto in appello – la specifica valutazione del peso di ogni singola condotta, partendo da una pena base lontana dal minimo edittale in relazione ad una ipotesi evanscente ed irrogando una ingiustificata pena omogenea per i vari episodi in continuazione.
2.2. Con il secondo motivo violazione dell’art. 86 d.P.R. n. 309/90 e mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale posta a fondamento dell’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, mancando un accertamento in concreto della sussistenza del requisito della pericolosità sociale.
In assenza di istanza di trattazione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso con requisitoria scritta come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato in relazione al principio secondo il quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, precisandosi che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra l pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo
materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
Ritiene questo Collegio che la sentenza si è attenuta al richiamato principio di diritto, tenuto conto del concreto computo posto in essere dal giudice di merito,
che ha commisurato la pena del reato base in misura solo appena superiore al minimo edittale e correttamente giustificato l’assai contenuto incremento di pena
per la continuazione, determinato in misura quantitativamente omogenea rispetto alla pluralità RAGIONE_SOCIALE condotte, ampiamente omogenee, accertate.
3. Il secondo motivo è inammissibile avendo ad oggetto questione non devoluta in appello e non trattandosi di questione rilevabile ai sensi dell’art. 609,
comma 2, c.p.p.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma che si stima equo determinare
in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 14/07/2025.