Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11003 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11003 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/11/2025 della Corte d’appello di Cagliari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati per i quali il ricorrente NOME COGNOME Ł stato condannato con le due sentenze indicate nella originaria domanda;
Rilevato che il condannato lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell’avvenuto riconoscimento della continuazione;
Ritenuto che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, Ł comunque manifestamente infondato;
Considerato , infatti, che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non Ł tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. ( Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 – 01);
Rilevato che il provvedimento impugnato risulta conforme a tali principi avendo individuato il reato base in quello concretamente sanzionato in modo piø grave dal giudice della cognizione (sentenza sub 1) indicando poi gli aumenti per i vari reati satellite della sentenza n.2 in misura talmente contenuta (mesi due di reclusione ed euro 190,00 di multa per trenta reati e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per un singolo reato satellite) da non richiedere una specifica motivazione;
Ritenuto in conclusione che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il Consigliere estensore