Motivazione della pena nel reato continuato: la parola alla Cassazione
L’istituto del reato continuato, disciplinato dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un pilastro del nostro sistema sanzionatorio, consentendo di mitigare la pena per chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Ma come deve comportarsi il giudice nel motivare gli aumenti di pena per i cosiddetti “reati satellite”? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo aspetto cruciale, bilanciando il rigore formale con la ragionevolezza pratica.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un imputato, ritenuto colpevole del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe informatiche, oltre che di ben cinquantanove reati fine, tra cui truffa informatica, sostituzione di persona e accesso abusivo a sistema informatico. Tali crimini erano stati commessi nel corso del 2020 in concorso con altre persone.
Il Ricorso per Cassazione e il calcolo del reato continuato
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo: la violazione dell’articolo 533, comma 2, del codice di procedura penale e il vizio di motivazione. Nello specifico, la difesa lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato il quantum, ovvero l’entità, degli aumenti di pena inflitti a titolo di continuazione per ciascuno dei cinquantanove reati satellite. Secondo il ricorrente, la motivazione era carente e non permetteva di comprendere il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice nel determinare la pena finale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo generico e manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il giudice d’appello aveva, in realtà, colmato le lacune motivazionali della sentenza di primo grado.
La Corte ha richiamato un fondamentale principio di diritto, espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47127 del 2021, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice ha l’obbligo di:
1. Individuare il reato più grave e stabilire la relativa pena base.
2. Calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Tuttavia, la Cassazione ha precisato che il livello di dettaglio richiesto per questa motivazione non è assoluto. Il cosiddetto “diritto vivente” ha stabilito che l’impegno motivazionale del giudice è direttamente proporzionale all’entità degli aumenti di pena applicati. In altre parole, per aumenti modesti, è sufficiente una motivazione più sintetica, purché essa consenta di effettuare un controllo su due aspetti fondamentali:
– Il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene inflitte per i vari illeciti.
– Il rispetto dei limiti quantitativi previsti dall’articolo 81 del codice penale, evitando che si realizzi un “cumulo materiale” mascherato delle pene.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse indicato in modo specifico l’aumento “irriducibile” per ogni categoria di reati-fine, adempiendo così all’obbligo di motivazione in maniera adeguata al contesto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante chiave di lettura pratica per l’applicazione dell’istituto del reato continuato. Se da un lato viene confermato l’obbligo per il giudice di motivare distintamente ogni aumento di pena per i reati satellite, dall’altro si introduce un criterio di proporzionalità: l’analiticità della motivazione deve essere commisurata all’entità dell’aumento. Questa decisione garantisce che il processo decisionale del giudice rimanga trasparente e controllabile, senza però appesantire le sentenze con motivazioni eccessivamente dettagliate per aumenti di pena minimi, bilanciando così le esigenze di garanzia difensiva con i principi di economia processuale.
In caso di reato continuato, il giudice deve motivare l’aumento di pena per ogni singolo reato satellite?
Sì, la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui il giudice deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non potendosi limitare a stabilire la pena base per il reato più grave.
Quanto deve essere dettagliata la motivazione per gli aumenti di pena nei reati satellite?
Il grado di dettaglio della motivazione è correlato all’entità degli aumenti. Per aumenti contenuti è sufficiente una motivazione più sintetica, a condizione che permetta di verificare il rispetto della proporzionalità e dei limiti di legge, evitando un cumulo materiale delle pene.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che il giudice d’appello aveva già sanato le carenze motivazionali della sentenza di primo grado, indicando specificamente l’aumento di pena applicato per ciascuna categoria di reati, rendendo così la motivazione adeguata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3979 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3979 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Torre Del Greco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di truffe informatiche di cui al capo 1), e di cinquantanove reati fine di truffa informatica, di sostituzione di persona e di accesso abusivo a sistema informatico e telematico, commessi in concorso con altri, in Torre del Greco ed altrove nel corso del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il prospettato motivo – con cui si denunzia la violazione dell’art. 533, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al quantum degli aumenti irrogati a titolo di continuazione per ciascuno dei reati satellite – è generico e
manifestamente infondato, avendo il giudice censurato provveduto a colmare le carenze motivazionali della sentenza di primo grado, indicando specificamente l’«irriducibile» aumento di pena irrogato per ciascuna categoria di reati- fine (pag. 4 della motivazione), in conformità al principio di diritto secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269), ma nei limiti delineati dal diritto vivente, che ha stabilito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente