Reato continuato: quando il giudice non deve motivare l’aumento di pena
L’istituto del reato continuato rappresenta un pilastro del nostro sistema sanzionatorio, consentendo di unificare sotto un unico ‘disegno criminoso’ più condotte illecite e mitigare il trattamento sanzionatorio. Tuttavia, sorgono spesso questioni procedurali sulla sua applicazione, in particolare riguardo l’obbligo di motivazione per gli aumenti di pena relativi ai cosiddetti ‘reati satellite’. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 42431/2024) offre un chiarimento fondamentale su questo punto, stabilendo un principio di proporzionalità tra l’entità dell’aumento e il dettaglio della motivazione richiesta.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso di una persona condannata, alla quale la Corte d’Assise d’Appello aveva applicato l’istituto della continuazione tra reati giudicati con due sentenze distinte. La Corte territoriale, pur accogliendo la richiesta, aveva determinato una pena complessiva ritenuta elevata. La ricorrente si è quindi rivolta alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge: a suo dire, il giudice dell’esecuzione non aveva indicato in modo specifico e dettagliato gli aumenti di pena disposti per ciascun reato satellite, nonostante la loro considerevole entità.
La decisione della Cassazione sul reato continuato
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo i giudici di legittimità, la censura mossa dalla ricorrente era priva di fondamento. Contrariamente a quanto sostenuto, la Corte d’Appello aveva effettivamente indicato in modo distinto e specifico l’aumento per ogni singolo reato satellite.
Le motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nel principio, già consolidato in giurisprudenza, che regola l’obbligo di motivazione in materia di reato continuato. La Cassazione ha ribadito che, nel calcolare l’incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite, il giudice di merito non è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata qualora gli aumenti siano di ‘esigua entità’.
Nel caso di specie, gli aumenti erano inferiori alla media edittale di ciascun reato e, in alcuni casi, molto contenuti. Anche per il reato più grave (art. 416-bis c.p.), l’aumento applicato era stato molto inferiore al minimo edittale. In queste circostanze, secondo la Corte, è escluso in radice ogni possibile abuso del potere discrezionale che la legge conferisce al giudice (art. 132 c.p.).
Citando propri precedenti (tra cui le Sezioni Unite ‘Pizzone’ del 2021), la Corte ha confermato che l’onere di motivazione si attenua quando la pena si discosta di poco dai minimi legali, poiché tale scelta non necessita di una giustificazione analitica. L’obbligo di motivazione diventa più stringente solo quando il giudice si avvale ampiamente del suo potere discrezionale, infliggendo pene significativamente superiori ai minimi.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio di pragmatismo e di economia processuale. La Corte di Cassazione chiarisce che il livello di dettaglio della motivazione deve essere proporzionato all’esercizio del potere discrezionale del giudice. Per aumenti di pena minimi e contenuti nell’ambito del reato continuato, un’indicazione sintetica è sufficiente, evitando ricorsi basati su formalismi pretestuosi. Questa decisione offre un’importante guida per gli operatori del diritto: da un lato, orienta i giudici sulla corretta stesura delle motivazioni in sede esecutiva; dall’altro, indica ai difensori i limiti entro cui una censura sulla quantificazione della pena può essere considerata fondata, evitando di intraprendere impugnazioni destinate all’inammissibilità.
In un caso di reato continuato, il giudice deve sempre motivare in modo dettagliato l’aumento di pena per ogni reato satellite?
No. Secondo l’ordinanza, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata se gli aumenti di pena applicati per i reati satellite sono di esigua entità, ossia ben al di sotto della media o del minimo edittale previsto per ciascun reato.
Cosa si intende per ‘abuso del potere discrezionale’ del giudice nella determinazione della pena?
Si configura un abuso quando il giudice applica una pena, o un aumento di pena, che si discosta significativamente dai minimi legali senza fornire una giustificazione adeguata basata sui criteri stabiliti dall’art. 132 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo). Aumenti di pena contenuti non sono considerati un abuso.
Qual è la conseguenza di un ricorso basato sulla mancata motivazione di un lieve aumento di pena?
Come stabilito in questo caso, un ricorso con tale motivazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42431 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42431 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di assise di appello di Napoli, in data 16 maggio 2024, ha accolto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, ed ha calcolato la pena complessiva in anni venticinque e mesi sei di reclusione;
rilevato che la ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il giudice dell’esecuzione omesso di indicare nel dettaglio e in modo specifico gli aumenti disposti per i singoli reati satellite, nonostante la loro entità elevata;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato quanto alla censura per l’omessa motivazione circa l’aumento per i reati satellite, perché la Corte di appello ha indicato in modo distinto e specifico l’aumento per ogni singolo reato satellite e, trattandosi di aumenti inferiori alla media edittale di ciascun reato ed anzi molto contenuti, escluso il solo reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. (per il quale è stato, comunque, applicato un aumento molto inferiore al minimo edittale), deve applicarsi il principio di questa Corte, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005; vedi anche Sez.U, n.47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv.282269);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pr idente