Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8152 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8152 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 02/10/2025 del TRIBUNALE per i MINORENNI di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale per i minorenni di Bari ha disatteso l’istanza presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX, volta ad ottenere l’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati ex artt. 56-628, 628, 648 cod. pen., posti in essere negli anni che vanno dal 2020 al 2022 e giudicati mediante tre distinte sentenze, rispettivamente emesse dal Tribunale per i minorenni e dal Tribunale di Bari.
Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, articolando un motivo unico, a mezzo del quale denuncia cumulativamente i vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., nonchØ di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione in fase esecutiva.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, nei sensi e nei termini di seguito precisati.
Con l’unica doglianza contenuta nell’atto di impugnazione, la difesa deduce non esser stati adeguatamente considerati i dati addotti a sostegno dell’incidente di esecuzione, con particolare riguardo alla asserita contiguità temporale che legherebbe tra loro le varie condotte. Nel ricorso si rappresenta, infatti, come vengano in rilievo reati commessi a breve distanza temporale l’uno dall’altro, oltre che riconducibili alla medesima tipologia delittuosa e, infine, connotati da similari modalità esecutive. Del resto, la situazione inerente a un minore – in ipotesi difensiva – sarebbe stata approcciata dal giudice dell’esecuzione come se si fosse trattato di un soggetto maggiore di età.
2.1. La decisione reiettiva assunta dal Tribunale per i minorenni di Bari trae origine,
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essenzialmente, dalla valenza negativa riconnessa alla distanza cronologica esistente tra i vari reati commessi dal richiedente (il primo dei reati oggetto della domanda ex art. 671 cod. proc. pen. risale al 2020, mentre l’ultimo Ł stato commesso nel 2022). Non Ł stato però preso in considerazione – naturalmente, anche magari per negarne l’attitudine unificante alcun profilo ulteriore, valorizzato dalla difesa ed ipoteticamente atto a divenire evocativo della sussistenza di un medesimo disegno criminoso; il giudice dell’esecuzione, sostanzialmente, ha arrestato ogni analisi alla considerazione dell’unico elemento – ritenuto decisivamente sfavorevole alla tesi difensiva – costituito dalla distanza temporale intercorrente tra i fatti.
2.2. Giova richiamare, inoltre, il testo dell’art. 1 comma 1 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in tema di principi generali del processo minorile, che così dispone: ‹‹1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, nonchØ dei diritti riconosciuti dalla direttiva UE 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali››.
Il dettato normativo, dunque, prevede l’adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenze educative del minore. Tale disciplina non può non riverberarsi, in modo estremamente rilevante, anche sul piano della prova dell’unitarietà della preventiva ideazione, Mentre lo ‘stile di vita’ riveste normalmente un valore sintomatico molto marginale e non elevato – in quanto non consente di distinguere tra la mera reiterazione o abitualità di determinati comportamenti e la loro anticipata programmazione – laddove si vada a esaminare la situazione di un minore, invece, occorre considerare congruamente la particolare intensità dell’adesione a scelte esistenziali condizionate dall’ambiente, nonchØ dal carattere e dall’immaturità del soggetto attivo, la cui personalità Ł, per definizione, ancora in fase di evoluzione.
Tali opzioni, allora, possono assumere un potente significato dimostrativo, anche in ordine alla programmazione anticipata di singole condotte, soprattutto allorquando emergano ulteriori elementi di univoca significazione, quali la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale (in giurisprudenza, si veda Sez. 1, n. 18318 del 26/03/2018, S., Rv. 273140 – 01, che ha così statuito: ‹‹In tema di riconoscimento della continuazione tra reati commessi da un soggetto minorenne, incombe sul giudice di considerare, con puntuale motivazione, l’incidenza delle condizioni sociali ed ambientali in cui il minore Ł cresciuto sulla programmazione delle condotte illecite commesse, specialmente se connotate da notevoli contiguità temporale ed uniformità di modalità esecutive, in considerazione della particolare sensibilità del medesimo e della conseguente sua condizionabilità dal contesto circostante››; sulla medesima direttrice interpretativa si Ł posta Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258228 – 01, secondo cui: ‹‹In tema di riconoscimento della continuazione tra reati commessi da soggetto minorenne, l’art. 1, comma primo, d.P.R. n. 448 del 1998, che prevede l’adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenze educative del minore, può operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo “stile di vita” ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perchØ non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare intensità
dell’adesione a scelte di vita condizionate dall’ambiente, dal carattere e dall’immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale››; nello stesso senso si era già espressa Sez. 1, 30/09/1998, n. 4632, Salis, Rv. 212122).
2.3. Risultano carenti, in conclusione, le argomentazioni supportanti il decisum , che sono per contro utili e necessarie per effettuare – in questa sede di legittimità – il controllo indefettibile di logicità e congruenza sulla motivazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio – con pena libertà negli esiti – al Tribunale per i Minorenni di Bari. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il ‘codice in materia di protezione dei dati personali’.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i Minorenni di Bari.
Così Ł deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.