Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10604 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10604 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nata a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce ha respinto l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da NOME con riguardo ai fatti giudicati con le sentenze indicate nell’istanza, emesse dal Tribunale per i minorenni di Palermo e dal Tribunale per i minorenni di Catania, rilevando che non era sufficiente per l’individuazione del medesimo disegno criminoso l’identità delle norme di legge violate, né la prossimità spaziotemporale dei fatti-reato o la medesimezza del movente.
Avverso tale ordinanza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo carenza e manifesta illogicità della motivazione.
Nel rigettare l’istanza, il giudice dell’esecuzione non aveva considerato che il giudice della cognizione aveva già riconosciuto la continuazione tra alcuni reati, giudicati con sentenze del Tribunale per i minorenni di Trieste e dell’omologo Tribunale di Palermo, commessi nel medesimo arco temporale di quelli per i quali si invocava il riconoscimento del beneficio. Inoltre, si era trascurato che in ambito minorile l’identità del disegno criminoso deve essere ancorata anche alla verifica dello stile di vita, alla luce delle condizioni di immaturità e permeabilità del minore alle influenze esterne e familiari.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria trasmessa digitalmente in data 19/1/2023, la difesa della ricorrente ha ribadito le ragioni per cui ritiene sussistente il medesimo disegno criminoso, confutando le argomentazioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
1.1. In primis si doveva considerare, da parte del giudice dell’esecuzione, che si chiedeva di riconoscere la continuazione per reati che COGNOME aveva commesso da minorenne (l’impugnato provvedimento non specifica le sentenze di condanna, ma ciò si ricava dall’elencazione delle medesime contenuta nel ricorso dell’interessata).
1.2. È stato poi evidenziato che il giudice della cognizione aveva già riconosciuto il vincolo ex art. 81 cod. pen. tra vari delitti commessi dalla RAGIONE_SOCIALE nel medesimo arco temporale rispetto a quelli per i quali è stata qui richiesta l’applicazione del beneficio.
1.3. Infine, la difesa ha rivendicato che l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. aveva invocato anche l’eventualità di riconoscimento della continuazione per gruppi di reati, senza che il giudice dell’esecuzione abbia osservato alcunché al riguardo.
Ciascuno dei punti elencati produce criticità della decisione impugnata.
2.1. Quanto all’istanza di continuazione proposta dal condannato minorenne, si deve considerare il seguente principio: «In tema di riconoscimento della continuazione tra reati commessi da soggetto minorenne, l’art. 1, comma primo, d.P.R. n. 448 del 1998, che prevede l’adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenze educative del minore, può operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo “stile di vita” ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare intensità dell’adesione a scelte di vita condizionate dall’ambiente, dal carattere e dall’immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale» (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258228; in termini: Sez. 1, n. 18318 del 26/03/2018, S., Rv. 273140).
Tale riflessione risulta assente nell’impugnato provvedimento di diniego, mentre dovrà formare oggetto di specifica trattazione.
2.2. Per quanto concerne la già ravvisata continuazione in sede di cognizione, essa condiziona la possibilità di riconoscerla o negarla per altri reati in sede esecutiva, alla stregua del seguente principio di diritto: «Il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). Anche sul punto, non si registrano argomenti da parte del giudice dell’esecuzione.
2.3. In ordine al rilievo della pretermissione dell’istanza di riconoscimento della continuazione per gruppi di reati, si osserva che effettivamente l’impugnata ordinanza – non contenendo alcuna specificazione in ordine ai reati accertati con le sentenze di condanna, se non il generico richiamo a furti aggravati, ma non solo – non ha dato conto di circostanze di tempo e di luogo che potessero indirizzare a riconoscere ovvero escludere la continuazione per gruppi più ristretti di violazioni, così non rispondendo ad una specifica istanza di parte.
2.4. Infine, si rileva che non si può attribuire soverchio rilievo all’onere di allegazione di elementi indicativi della continuazione da parte di chi ne invoca l’applicazione, non ravvisandosi in capo all’interessato un onere quasi probatorio, tanto più che nella specie l’istituto in discorso deve essere analizzato con precipuo riferimento alla condizione di minore età dell’istante al tempo di commissione dei reati che si chiede di unificare.
Alla luce di tali precisazioni, va sollecitata una nuova valutazione della domanda di riconoscimento della continuazione, ad opera di un diverso giudice dell’esecuzione, previo annullamento della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.
Così deciso il 31 gennaio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente